15 Ottobre 2026
Accumulatore di energia elettrica: cessione con aliquota Iva ordinaria
Il dispositivo finalizzato a immagazzinare energia non può beneficiare dell’Iva agevolata, prevista solo per i componenti necessari alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico
Una società che intende acquistare un sistema di accumulo elettrochimico (Battery Energy Storage System) da integrare a un impianto fotovoltaico preesistente non può beneficiare dell’aliquota Iva ridotta, ma dovrà applicare l’aliquota Iva ordinaria pari al 22%. La norma di favore, infatti, vale solo per i componenti necessari alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, mentre il sistema di stoccaggio acquistato è destinato unicamente a immagazzinare l’energia. È la sintesi della risposta n. 181 del 15 ottobre 2026 dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia ricorda, in via preliminare, che il numero 127 quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr n. 633/1972, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10%, tra gli altri, agli «impianti di produzione e reti di distribuzione calore energia e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica». L’aliquota ridotta spetta anche ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti, e degli edifici (n. 127 quinquies) e alle relative prestazioni di servizi.
L’Agenzia, anche in vari documenti di prassi, ha ribadito che l’elenco di opere e impianti che possono fruire del beneficio deve considerarsi tassativo (risoluzioni n. 22/1998 e n. 2/2000). Le norme di carattere agevolativo, infatti, sono un’eccezione e non possono essere applicate in via analogica a circostanze diverse da quelle dalle stesse espressamente previste (risoluzione n. 149/2005).
La norma circoscrive il beneficio fiscale ai cosiddetti beni finiti effettivamente utilizzati per la costruzione dell’impianto, cioè ai beni:
- per i quali il processo produttivo si sia già compiuto che si trovino nell’ultima fase di commercializzazione
- acquistati per essere direttamente impiegati per la costruzione dell’impianto.
L’Amministrazione finanziaria ha inoltre precisato che deve trattarsi di forniture di beni, escluse le materie prime e semilavorati, forniti per la costruzione ex novo delle opere, degli impianti o degli edifici indicati al n. 127quinquies), e non della semplice miglioria o modifica degli stessi (risoluzione del ministero delle Finanze n. 397666/1985 e risoluzione n. 202/2008).
Anche la Corte di cassazione ha ribadito che il regime agevolativo previsto dal n. 127 sexies) richiede unicamente che i componenti finiti siano concretamente adoperati per la realizzazione dell’impianto, dell’opera o dell’edificio (sentenze n. 30138/2019 e n. 11690/2021).
Dal quadro normativo, giurisprudenziale e di prassi delineato emerge che l’aliquota agevolata è destinata unicamente ai componenti o elementi necessari per la realizzazione dell’impianto stesso, non essendo sufficiente che siano utili o funzionali all’attività della società che realizza o utilizza l’impianto.
Tanto premesso, nel caso in esame il sistema di accumulo elettrochimico (Battery Energy Storage System) che integra un impianto fotovoltaico preesistente è un’infrastruttura destinata a immagazzinare energia, non a produrla, per cui non può essere considerato un componente finito concretamente utilizzato per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico.
L’impianto fotovoltaico, anche senza l’impiego del predetto accumulatore, risulta già in esercizio e idoneo alla produzione di energia elettrica.
In conclusione, secondo l’Agenzia, l’operazione di cessione dell’accumulatore non potrà fruire dell’aliquota Iva agevolata del 10% ma dovrà scontare l’aliquota Iva ordinaria del 22%.
Fonte: FiscoOggi
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