Normativa e prassi

30 Settembre 2026

Liquidazioni dichiarazione Iva omessa, pronti i codici per regolarizzare

Servono per il versamento delle somme richieste dall’Amministrazione dopo i controlli automatizzati secondo la disciplina introdotta con la legge di bilancio 2026

Con la risoluzione n. 34 del 30 settembre 2026 l’Agenzia delle entrate ha istituito quattro nuovi codici tributo per il pagamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate nell’ambito della nuova procedura di liquidazione delle dichiarazioni Iva omesse (articolo 54-bis.1, Dpr n. 633/1972).

La disciplina, introdotta dalla legge n. 199/2025, prevede che in assenza della dichiarazione annuale Iva l’Amministrazione finanziaria possa ricostruire l’imposta dovuta utilizzando le fatture elettroniche emesse e ricevute, i corrispettivi telematici e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche. Quando dai controlli automatizzati emerge un debito d’imposta, il contribuente riceve una comunicazione con l’esito della liquidazione e dispone di 60 giorni per fornire chiarimenti o procedere al pagamento.

Come indicato, poi, nel provvedimento del direttore dell’Agenzia del 28 agosto 2026, attuativo della nuova disciplina (vedi articolo “Omessa dichiarazione Iva, le regole per la liquidazione del Fisco”), le somme richieste non possono essere compensate con eventuali crediti fiscali disponibili e non possono essere oggetto della rateazione di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462/1997. 

Tanto premesso, per consentire il versamento degli importi in argomento, la risoluzione istituisce il codice tributo “9005”, da utilizzare per il pagamento dell’importo complessivamente indicato nella comunicazione ricevuta. Il codice va esposto nella sezione “Erario” del modello F24, riportando il codice atto e l’anno di riferimento indicati nell’avviso.

La novità riguarda anche i casi in cui il contribuente scelga di non versare l’intero importo richiesto e riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione ricevuta, ma solo una parte delle somme dovute. In questa eventualità saranno utilizzabili tre distinti codici tributo: “95AA” per l’imposta, “95BB” per gli interessi e “95CC” per le sanzioni. Il contribuente dovrà predisporre autonomamente il modello F24, indicando, oltre agli importi, anche il codice atto e l’annualità di riferimento riportati nella comunicazione ricevuta.


Fonte: FiscoOggi

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