Normativa e prassi

1 Ottobre 2026

Pensione Inps a residente in Cina: prelievo fiscale soltanto in Italia

La previdenza pubblica ribalta la regola dello Stato di residenza: la pensione erogata dall’Inps a un residente in Cina è tassata in Italia in via esclusiva

Se il contribuente, fiscalmente residente in Cina, è beneficiario di una pensione erogata dall’Inps, la potestà impositiva esclusiva spetta allo Stato della fonte, cioè all’Italia, poiché assume rilievo decisivo l’inquadramento del trattamento nell’ambito della previdenza pubblica. Questo è il principio espresso dall’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 179/2026.

Il caso in esame
Il contribuente, fiscalmente residente nella Repubblica popolare cinese, percepisce un trattamento pensionistico erogato dall’Inps e derivante esclusivamente dall’attività lavorativa svolta alle dipendenze di datori di lavoro privati. Nell’istanza precisa di non avere mai lavorato per una pubblica amministrazione e di non aver esercitato funzioni pubbliche.
L’interessato chiede se la pensione debba essere tassata esclusivamente nel Paese di residenza, con conseguente esclusione dall’imposizione italiana, alla luce della Convenzione tra Italia e Cina per eliminare le doppie imposizioni, firmata il 23 marzo 2019 e ratificata con la legge n. 182/2024.
Secondo la soluzione proposta dal contribuente, il reddito rientrerebbe nell’articolo 18, paragrafo 1, del Convenzione, che attribuisce allo Stato di residenza del beneficiario la potestà impositiva esclusiva sulle somme corrisposte in relazione a un cessato impiego. A sostegno della propria tesi, il contribuente osserva che la pensione deriva da rapporti di lavoro privati e ritiene irrilevante la natura pubblica dell’ente erogatore e del sistema previdenziale.

I principi di diritto che regolano la materia
Sul piano della normativa interna, l’articolo 3, comma 1, del Tuir stabilisce che «L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato».
Il successivo articolo 23, comma 2, lettera a), considera prodotte in Italia le pensioni corrisposte dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti.
L’articolo 23 pone una presunzione assoluta fondata sul soggetto che eroga il trattamento: alcuni redditi (tra cui le pensioni) sono sottoposti a tassazione in Italia per il solo fatto di essere erogati dallo Stato oppure da soggetti residenti nello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. Di conseguenza, secondo la normativa interna, una pensione corrisposta dall’Inps, ente residente nel territorio italiano, costituisce un reddito prodotto in Italia e, in linea generale, imponibile nel nostro Paese.
Il diritto interno deve, tuttavia, essere coordinato con le disposizioni convenzionali. Il principio di prevalenza delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni è riconosciuto dall’articolo 169 del Tuir e dall’articolo 75 del Dpr n. 600/1973, oltre che dalla giurisprudenza costituzionale.
L’articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Cina prevede, come regola generale, che «Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato». Il paragrafo 2 dello stesso articolo introduce, però, alcune eccezioni specifiche:

  • le pensioni e gli altri pagamenti di natura analoga corrisposti nell’ambito di un sistema previdenziale pubblico di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale (articolo 18, paragrafo 2)
  • le pensioni pagate dallo Stato e dagli enti locali in corrispettivo ai servizi ad essi resi, che sono assoggettate a tassazione esclusiva nello Stato della fonte a meno che il beneficiario del trattamento abbia la nazionalità dello Stato di residenza, caso in cui gli emolumenti pensionistici sono assoggettati ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza (articolo 19, paragrafo 2).

Tale ultima disposizione non assume rilievo nel caso esaminato, poiché il contribuente ha dichiarato di aver lavorato esclusivamente nel settore privato.

Il parere reso dall’Agenzia delle entrate
Ai fini dell’applicazione della Convenzione, l’espressione “sistema previdenziale pubblico”, in assenza di una definizione espressa nella Convenzione, «ricomprende sia le pensioni pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale a fronte di versamenti di contributi obbligatori per legge, sia le prestazioni garantite dallo Stato al fine di perseguire obiettivi generali di solidarietà(ad esempio, le pensioni di invalidità)» (cfr. Senato della Repubblica. 3° Commissione permanente, Relazione al Disegno di legge S. 1127).
Per quanto riguarda il significato da attribuire all’espressione “previdenza sociale”, l’Agenzia rimanda a quanto chiarito nella circolare n. 41/2003,secondo cui rientrano nell’ambito della previdenza sociale «…tutte le remunerazioni pagate a fronte di versamenti di contributi obbligatori per legge in relazione ad un cessato impiego, con esclusione soltanto delle prestazioni legate ad una contribuzione volontaria». Pertanto, i redditi da pensione oggetto dell’istanza di interpello devono essere qualificati come pensioni corrisposte «nell’ambito di un sistema previdenziale pubblico» in base al disposto dell’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione, con conseguente potestà impositiva esclusiva dello Stato della fonte, l’Italia.


Fonte: FiscoOggi

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