28 Settembre 2026
Decreto carburanti di luglio: convertito in versione ampliata
Il Dl 133/2026, divenuto legge, ingloba le norme sul versamento di ritenute anticipato per i grandi gruppi energetici e sulle sponsorizzazioni nel settore giochi dell’abrogato Dl 153 del 26 agosto
Nella Gazzetta ufficiale di venerdì scorso, 25 settembre 2026, è stata pubblicata la legge n. 166 di conversione del decreto legge n. 133 del 27 luglio 2026. Il decreto conteneva una serie di misure, anche fiscali, di contrasto al caro carburanti e alcune disposizioni dedicate all’Ilva spa.
La legge di conversione ha ampliato il contenuto fiscale del decreto di luglio, con l’aggiunta, in particolare, dei nuovi articoli 2-bis e 2 ter, nei quali sono confluite misure che erano state introdotte dal Dl n. 153 del 26 agosto 2026, abrogato dalla stessa legge n. 166.
In particolare, l’articolo 2-bis riporta la disciplina, originariamente contenuta nell’articolo 2 del Dl n. 153/2026, relativa al versamento anticipato delle somme commisurate alle ritenute e alle imposte sostitutive sugli utili deliberati dai grandi gruppi energetici. L’articolo 2-ter recepisce, invece, le disposizioni fiscali contenute nell’articolo 3, commi da 3 a 7, del medesimo Dl n. 153/2026, riguardanti la qualificazione come spese di rappresentanza di determinati investimenti dei concessionari di giochi e l’indeducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, di specifiche spese per sponsorizzazioni e analoghe tipologie contrattuali.
La legge n. 166/2026 ha abrogato il precedente decreto, insieme al decreto legge n. 139/2026, facendo salvi per entrambi gli effetti prodotti: l’articolo 1, comma 2, della legge di conversione, infatti, mantiene validi gli atti e i provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti nel periodo di vigenza.
L’anticipo di imposte richiesto ai grandi gruppi energetici
La norma fissata dall’articolo 2 bis del Dl n. 133/2026 conferma, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, un meccanismo di anticipazione del prelievo fiscale sugli utili deliberati dai grandi gruppi energetici, che era stato introdotto dall’articolo 2 del decreto legge n. 153/2026. La misura non modifica la tassazione definitiva, ma anticipa una parte delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute al momento della loro effettiva corresponsione.
Il perimetro comprende le società di capitali residenti in Italia indicate dall’articolo 73, comma 1, lettera a), del Tuir (Spa, Sapa, Srl, Cooperative ecc.), che siano società controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato e che, sulla base dell’ultimo bilancio consolidato approvato, abbiano conseguito ricavi complessivi superiori a 20 miliardi di euro e che operino nel settore energetico.
Nello specifico vi rientrano le imprese che svolgono, direttamente o attraverso le imprese comprese nel perimetro di consolidamento, delle attività di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati dell’Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonché di energia elettrica.
Ai fini della verifica della soglia rilevano i ricavi delle attività effettivamente esercitate, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.
Per questi soggetti, la deliberazione della distribuzione degli utili in un esercizio e la loro corresponsione in quello successivo fanno scattare l’obbligo di anticipare una parte del relativo prelievo. L’importo da versare è pari al 39% delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, ai sensi degli articoli 27 e 27 ter del Dpr n. 600/1973, qualora gli utili fossero corrisposti nello stesso esercizio della deliberazione.
Il calcolo deve tenere conto della natura dei beneficiari e del regime fiscale loro applicabile alla data della delibera di distribuzione.
Il versamento anticipato deve essere effettuato entro il 30 novembre di ogni anno, senza possibilità di utilizzare in compensazione altri crediti fiscali. Le successive modifiche della data o delle modalità di pagamento dei dividendi non incidono sull’obbligo. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione, l’importo anticipato riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione diviene immediatamente utilizzabile in compensazione, senza i limiti annuali ordinari, oppure può essere chiesto a rimborso.
A fronte delle somme effettivamente versate, alla società è riconosciuto un credito d’imposta di pari importo, utilizzabile dalla data dell’effettiva corresponsione degli utili in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate alla medesima distribuzione. L’eventuale eccedenza residua può essere compensata senza i limiti annuali oppure chiesta a rimborso. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile né del valore della produzione netta ai fini Irap.
Anche il versamento anticipato è irrilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e, quindi, non costituisce un costo deducibile né determina un’imputazione di reddito in capo ai soci. Resta ferma la tassazione ordinaria degli utili: l’anticipazione non modifica il presupposto impositivo, le aliquote o le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive.
In sede di prima applicazione, l’obbligo riguarda esclusivamente gli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente al 27 agosto 2026 e la cui corresponsione sia prevista dopo il 31 dicembre 2026. Le modalità attuative e i flussi informativi tra società e intermediari saranno definiti con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze. La disciplina è riprodotta anche nel nuovo articolo 55 bis del Testo unico in materia di versamenti e riscossione, in vigore dal 1° gennaio 2027.
Disposizioni fiscali nel settore dei giochi
Il successivo articolo 2 ter interviene, invece, sul trattamento fiscale di alcuni costi sostenuti nel settore dei giochi, riproducendo le disposizioni introdotte dal Dl n. 153/2026, in vigore dallo scorso 27 agosto.
Il comma 1 modifica l’articolo 108 del Tuir, introducendo il comma 2 bis alla norma, qualificando in ogni caso come spese di rappresentanza gli investimenti per campagne informative e iniziative di comunicazione responsabile dirette alla tutela dei giocatori e alla prevenzione del gioco patologico (indicati puntualmente all’articolo 15, commi 2 e 3, del Dlgs n. 41/2024), quando siano sostenuti dai concessionari di giochi pubblici per conto dello Stato (articolo 2, comma 1, lettera b), del Dlgs n. 41/2024).
Una disciplina più restrittiva è invece prevista per le spese relative a sponsorizzazioni e tipologie contrattuali analoghe considerate dall’articolo 9 del Dl n. 87/2018. Si tratta dei costi sostenuti da soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori del gioco legale che forniscono comunicazioni informative sul gioco oppure servizi di comparazione di quote o di offerte.
Tali spese sono del tutto indeducibili sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell’Irap.
Le disposizioni sono riprodotte anche nell’articolo 117 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi e si applicano alle spese sostenute dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la decorrenza è quindi fissata al 2026. Un decreto annuale del ministro dell’Economia e delle Finanze dovrà accertare le maggiori entrate, destinate al fondo per interventi strutturali di politica economica.
Fonte: FiscoOggi
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