Normativa e prassi

10 Settembre 2026

In GU il bonus per carburanti agricoli: domanda all’Agea entro fine mese

Il credito d’imposta spetta per l’acquisto di gasolio e benzina per l’esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione

Le modalità per richiedere il contributo per chi ha acquistato carburanti agricoli, concesso sotto forma di credito d’imposta, sono contenute nel Decreto 24 luglio 2026, pubblicato ieri in Gazzetta ed emesso dal ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il ministro dell’Economia e finanze.

Il credito d’imposta, ricordiamo, è stato introdotto dall’articolo articolo 8-ter del Dl n. 38 del 27 marzo 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione di mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione, effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2026.

Il decreto pubblicato ieri ha disciplinato le modalità di fruizione del contributo in favore delle aziende agricole. Il credito d’imposta copre fino al 20% della spesa sostenuta, indipendentemente dalla forma giuridica delle imprese agricole, qualunque sia il regime contabile adottato.

La gestione tecnica della richiesta dell’incentivo è affidata all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, specifica il decreto all’articolo 2, e va presentata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma dedicata sul portale istituzionale dell’Agea.

Sul sito dell’Agea troviamo le istruzioni operative con le modalità attuative per la richiesta e la concessione dell’aiuto e il modello di domanda.

La domanda può essere presentata fino al 30 settembre prossimo. Una volta presentata l’istanza, entro la stessa data del 30 settembre 2026 i richiedenti possono:

  • presentare una nuova domanda, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. A questo proposito, l’articolo 4 del decreto interministeriale precisa che l’ultima domanda validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate
  • presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente richiesto.

Una volta andata a buon fine la fase di istruzione della domanda, l’Agea trasmette all’Agenzia delle entrate (tramite il Sistema di Interscambio Dati – Sid) l’elenco delle imprese ammesse e l’’importo concesso.

Se l’Agenzia delle entrate, durante l’ordinaria attività di controllo, rileva che il credito è stato indebitamente fruito, in tutto o in parte, invia una comunicazione telematica all’Agea che attiva le procedure di recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.


Fonte: FiscoOggi

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