8 Settembre 2026
Testo unico adempimenti, focus sulle attività di controllo
Nuovo approfondimento sul Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Fari accesi su accessi, ispezioni e verifiche; inviti e questionari; segreto d’ufficio e termini di decadenza
Dopo aver esaminato la struttura generale del Testo unico in materia di adempimenti e accertamento, nonché le finalità di razionalizzazione e coordinamento che ne hanno guidato l’elaborazione, passiamo a esaminare alcune delle principali disposizioni dedicate all’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, la cui disciplina è stata raccolta nella Parte II, Titolo II del Testo unico in esame (Dlgs n. 141/2026).
Particolare rilievo assume il riordino delle norme concernenti accessi, ispezioni e verifiche, inviti e questionari, segreto d’ufficio e termini di decadenza, ambiti nei quali il legislatore ha perseguito l’obiettivo di razionalizzare la relativa disciplina, proponendo la riconduzione a unitarietà.
La Sezione I, composta dagli articoli da 151 a 178, contiene le disposizioni che regolano i poteri attribuiti all’Amministrazione finanziaria nell’ambito dell’attività di controllo delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto.
Nella stessa sezione trovano, inoltre, collocazione le norme concernenti lo scambio automatico delle informazioni e l’interoperabilità dei dati tra amministrazioni, strumenti sempre più centrali nelle strategie di contrasto all’evasione fiscale.
In particolare, in materia di poteri il Testo unico ha riunito in un quadro organico le previsioni contenute negli articoli 31, 32 e 33 e 38-bis, comma 2, del Dpr n. 600/1973 e negli articoli 51, 52 e 63 del Dpr n. 633/1972, senza apportare modifiche sostanziali alla disciplina vigente, ma perseguendo una più agevole consultazione del quadro normativo, come di seguito descritto.
Inviti e questionari
Le disposizioni in materia di inviti e questionari sono state ricondotte a unità nell’articolo 159, che raccoglie le attribuzioni e i poteri degli uffici precedentemente disciplinati dagli articoli 31 e 32 del Dpr n. 600/1973 e dall’articolo 51 del Dpr n. 633/1972.
Nel comma 1 confluiscono il comma 1 dell’articolo 31 del Dpr n. 600/1973 e il comma 1 dell’articolo 51 del Dpr n. 633/1972, mantenendo immutati i rispettivi ambiti di applicazione.
Il comma 2, in particolare, prevede che per l’adempimento dei loro compiti gli uffici dell’Agenzia possono:
- procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma dell’articolo 161
- invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, a esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti. In particolare, vengono identificate varie modalità per l’acquisizione di dati, notizie e chiarimenti in modo da unificare le norme sugli inviti rivolti ai contribuenti, introducendo alcune modifiche di carattere meramente formale e sistematico.
Tra gli aspetti più significativi dell’operazione di riconduzione a unitarietà delle disposizioni simili si segnalano quelle presenti nel comma 2:
- nella lettera b), in cui sono confluiti il comma 1, numero 2), dell’articolo 32 del Dpr n. 600/1973, e il comma 2, numero 2), dell’articolo 51 del Dpr n. 633/1972, con le seguenti modifiche non sostanziali: l’utilizzo del termine “contribuenti” in luogo dell’espressione “soggetti che esercitano imprese, arti o professioni”, per individuare i destinatari degli inviti, in quanto nell’accezione di contribuenti sono ricompresi anche coloro che esercitano imprese, arti o professioni; per la descrizione delle finalità dell’invito è stata utilizzata la descrizione più ampia contenuta nell’articolo 52; è stata mantenuta la formulazione prevista da entrambi gli articoli per quanto riguarda l’utilizzo dei dati da porre alla base delle rettifiche nel rispetto delle specificità del tipo di imposta; per le modalità di verbalizzazione è stato richiamato l’articolo di riferimento
- nella lettera d), in cui sono confluiti il comma 1, numero 8), dell’articolo 32 del Dpr n. 600/1973, e il comma 2, numero 3), dell’articolo 51 del Dpr n. 633/1972, che hanno previsioni simili e le recepisce armonizzando le diverse formulazioni presenti nelle normative in materia di imposte dirette e Iva che consentono all’Amministrazione finanziaria di acquisire dati e notizie anche tramite questionari e richieste rivolte a soggetti terzi, quali clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo
- nella lettera f), in cui sono confluiti il comma 1, numero 8-bis), dell’articolo 32 del Dpr n. 600/1973, e il comma 2, numero 4), dell’articolo 51 del Dpr n. 633/1972, che hanno previsioni simili per invitare qualsiasi soggetto a esibire o trasmettere atti, documenti e fatture fiscalmente rilevanti per il contribuente oggetto del controllo.
Particolarmente rilevante risulta, inoltre, il comma 3, nel quale, nonostante vi siano confluiti il comma 2 dell’articolo 32 del Dpr n. 600/1973 e il comma 3 dell’articolo 51 del Dpr n. 633/1972, è stata modificata la normativa delle modalità di notifica degli inviti/questionari.
A tale ultimo riguardo viene preferito adottare quale modalità di notifica quella prevista per gli atti giudiziari prevista dagli articoli 266 e 268 del medesimo Testo unico, corrispondenti agli articoli 60 e 60-ter del Dpr n. 600/1973, che includono anche la notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC), eliminando la raccomandata con avviso di ricevimento.
Accessi, ispezioni e verifiche
L’articolo 161 unifica le disposizioni relative agli accessi, ispezioni e verifiche previste dagli articoli 33 e 38-bis, comma 2, del Dpr n. 600/1973 e 52 e 63 del Dpr n. 633/1972, atteso il richiamo espresso nel comma 1 dell’articolo 33 del Dpr n. 600/1973 alle disposizioni dell’articolo 52 del Dpr n. 633/1972 per l’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche. Nel comma 1 dell’articolo 158 sono trasfusi il comma 2 dell’articolo 33 del Dpr n. 600/1973 e il comma 1 dell’articolo 52 del Dpr n. 633/1972, senza modifiche sostanziali. Nei commi da 2 a 11 dell’articolo 158 sono trasfusi i commi da 2 a 11 dell’articolo 52 del Dpr n. 633/1972 e l’articolo 38-bis, comma 2, del Dpr n. 600/1973. Nei commi da 12 a 14 dell’articolo 158 sono trasfusi i commi da 3 a 5 dell’articolo 33 del Dpr n. 600/1973 e i commi da 1 a 3 dell’articolo 63 del Dpr n. 633/1972, relativi alla collaborazione con la Guardia di finanza, il cui contenuto è pressoché identico. Nei commi 15 e 16 dell’articolo 158 sono trasfusi i commi 6 e 7 dell’articolo 33 del Dpr n. 600/1973.
Di particolare rilievo è l’articolo 162, che recepisce i commi 4 e 5 dell’articolo 18 della legge n. 413/1991, disciplinando la raccolta e l’utilizzo dei dati acquisiti nell’ambito dei controlli e delle verifiche ai fini dell’attività accertativa.
Termini di decadenza e segreto d’ufficio
La disciplina del segreto d’ufficio e dei termini di decadenza è stata sistematizzata, principalmente, all’interno della Parte II, Titolo III del Testo unico, che sono state razionalizzate, proponendo la riconduzione a unitarietà in quanto di contenuto sostanzialmente coincidente.
Precisamente, il Capo III, composto dagli articoli da 292 a 297, ha recepito talune norme in materia di segreto d’ufficio, termini di decadenza del potere di accertamento e altre disposizioni comuni sempre in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.
Come innanzi precisato, anche le disposizioni concernenti i termini di decadenza sono state raccolte e coordinate, prevalentemente, nell’ambito del citato Capo III, con l’obiettivo di offrire una disciplina unitaria dei limiti temporali entro i quali l’Amministrazione finanziaria può esercitare il proprio potere di accertamento senza, d’altronde, intervenire con alcuna modifica sostanziale.
L’articolo 293 recepisce l’articolo 43 del Dpr n. 600/1973, l’articolo 57 del Dpr n. 633/1972, l’articolo 1, comma 640, lettera b), della legge n. 190/2014 e l’articolo 3 del Dlgs n. 127/2015, tutti riferiti ai termini per gli accertamenti sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’Iva.
In particolare, nel comma 1 sono confluiti il comma 1 dell’articolo 43 del Dpr n. 600/1973 e il comma 1 dell’articolo 57 del Dpr n. 633/1972 relativi ai termini in caso di dichiarazione presentata. Nel comma 2 sono confluiti il comma 2 dell’articolo 43 del Dpr n. 600/1973 e il comma 2 dell’articolo 57 del Dpr n. 633/1972 relativi ai termini in caso di dichiarazione omessa. Nel comma 3 è confluito il comma 2-bis dell’articolo 43 del Dpr n. 600/1973 relativo ai termini per il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis. Nel comma 4 sono confluiti il comma 3 dell’articolo 43 del Dpr n. 600/1973 e il comma 4 dell’articolo 57 del Dpr n. 633/1972 relativi all’accertamento integrativo. Nel comma 5 è confluito il comma 3 dell’articolo 57 del Dpr n. 633/1972 relativo ai termini in caso di rimborso, mantenendo la specificità dell’esclusivo ambito Iva. Nel comma 6 è confluito l’articolo 1, comma 640, lettera b), della legge n. 190/2014 relativo alla decorrenza dei termini in caso di presentazione della dichiarazione integrativa. Nel comma 7 è confluito l’articolo 3 del Dlgs n. 127/2015 relativo alla riduzione dei termini in caso di tracciabilità dei pagamenti elettronici. Nel complesso, il Testo unico non introduce modifiche sostanziali ai termini decadenziali già vigenti, ma realizza un significativo intervento di riordino normativo che rende maggiormente agevole l’individuazione delle disposizioni applicabili e ne favorisce una lettura sistematica e coordinata.
Tuttavia, è possibile individuare nel corpo del Testo unico talune norme disciplinanti i termini di decadenza per quanto riguarda specifiche tipologie di tributi.
A titolo esemplificativo, si richiama l’articolo 330 in tema di imposta sugli intrattenimenti, il quale unifica in un’unica disposizione gli articoli 37 e 40 del Dpr n. 640/1972, disciplinando:
- le modalità di accertamento delle violazioni
- i termini di decadenza
- le procedure di rimborso.
L’articolo 296 recepisce l’articolo 68 del Dpr n. 600/1973 e l’articolo 66 del Dpr n. 633/1972, entrambi riferiti al segreto d’ufficio. L’intervento risponde all’esigenza di aggiornare il dato normativo alla luce delle modifiche legislative intervenute nel tempo.
Nel dettaglio, la disciplina del segreto d’ufficio è stata oggetto di una sistematizzazione che, pur mantenendo la collocazione di alcune norme in differenti parti del Testo unico, ne ha favorito una lettura maggiormente coordinata.
In via preliminare, si rileva che l’articolo 14, recependo l’articolo 15 del Dpr n. 605/1973, definisce il perimetro di riservatezza relativo ai dati e alle notizie contenuti nell’anagrafe tributaria.
Un altro aspetto, relativo all’aggiornamento sistematico, è desumibile invece dal contenuto dell’articolo 296 comma 3, il quale, sebbene riproduca il contenuto del comma 1 dell’articolo 68 del Dpr n. 600/1973, ha tuttavia eliminato i riferimenti a soggetti e organismi non più esistenti o non più previsti dall’ordinamento.
In particolare, sono stati espunti:
- i componenti delle commissioni per l’esame delle proposte dei comuni
- i consigli tributari
- i comitati regionali di controllo, i cui membri esercitavano il controllo di legittimità sugli atti dei comuni in quanto, a oggi, il controllo di legittimità interno è rimesso allo stesso ente pubblico e il controllo esterno alla Corte dei conti.
In pratica, dal testo sono stati rimossi richiami a disposizioni ormai abrogate o superate dalla riforma del sistema della riscossione, evitando il mantenimento nel Testo unico di riferimenti privi di concreta applicazione.
Sull’approvazione del nuovo Testo unico sono stati pubblicati:
l’articolo “Approvato il Testo unico su adempimenti e accertamento” del 7 agosto 2026
l’articolo “Gli adempimenti nel nuovo Testo unico fra riorganizzazione e novelle legislative” del 7 settembre 2026
Fonte: FiscoOggi
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