Normativa e prassi

12 Agosto 2026

Riforma della Giustizia tributaria: ok a tutele, doveri e ruolo unico

L’intervento ridefinisce l’assetto della giurisdizione tributaria delineando in modo organico lo status, le garanzie, le incompatibilità e la responsabilità disciplinare dei magistrati tributari

Il Dlgs 149/2026 disegna i contorni della nuova figura del magistrato tributario: un giudice professionale, inserito in un ruolo nazionale, soggetto a regole più complete in materia di status, incompatibilità, responsabilità e garanzie. Le norme comportano la progressiva professionalizzazione dei giudici che amministrano la giurisdizione fiscale.

Il quadro definito dal decreto
Il decreto legislativo n. 149/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 e vigente dal 26 agosto, si inserisce nel percorso di attuazione della delega per la revisione del sistema tributario, prevista dalla legge n. 111/2023 e modificata dalla legge n. 120/2025. Il provvedimento interviene sull’ordinamento della giurisdizione tributaria, modificando sia il decreto legislativo n. 545/1992 sia il Testo unico della giustizia tributaria, contenuto nel decreto legislativo n. 175/2024.
L’attuale pubblicazione è priva di note per ragioni di urgenza; occorrerà attendere il prossimo 4 settembre per la pubblicazione integrata dalle note.
Le modifiche più rilevanti riguardano il ruolo unico nazionale dei magistrati tributari, la disciplina del reclutamento, la formazione continua, i requisiti generali, le incompatibilità, lo stato giuridico, il procedimento disciplinare, le sanzioni e il coordinamento con le norme applicabili alle altre magistrature.  
Per evitare disallineamenti tra la disciplina vigente e quella destinata a subentrare, l’articolo 1 del decreto interviene su entrambi i testi. Il comma 1 modifica il decreto legislativo n. 545/1992, mentre il comma 2 introduce disposizioni corrispondenti nel Testo unico.

Il ruolo unico nazionale
Tra le novità centrali c’è l’istituzione del ruolo unico nazionale dei magistrati delle Corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel ruolo sono inseriti i magistrati tributari in servizio, anche se temporaneamente fuori ruolo, secondo l’anzianità di servizio nella qualifica e, in caso di parità, secondo la maggiore anzianità anagrafica.  Il ruolo è pubblicato ogni anno, entro gennaio, sul sito istituzionale del Consiglio di presidenza.

Reclutamento e formazione continua
Il decreto aggiorna anche la disciplina del concorso, sostituendo la rubrica della relativa disposizione con la formula “Concorso per magistrato tributario”. Viene, inoltre, stabilizzata la regola del cosiddetto “doppio del decimo”: il ministro dell’Economia e delle Finanze può chiedere al Consiglio di presidenza di assegnare agli idonei ulteriori posti, entro un limite non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso e nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili.  Accanto al reclutamento, il provvedimento introduce una previsione espressa sulla formazione continua. Ai componenti delle Corti di giustizia tributaria è assicurato l’aggiornamento professionale, a garanzia dell’indipendenza e dell’efficienza dell’ordinamento giudiziario tributario. I magistrati tributari hanno un dovere “funzionale” di partecipazione ai corsi indicati come obbligatori dal Consiglio di presidenza.

Requisiti, incarichi e incompatibilità
Il decreto avvicina lo status dei magistrati tributari a quello dei magistrati ordinari, prevedendo l’applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni sui requisiti generali e sulla decadenza dall’impiego. Viene allo stesso tempo riorganizzato il lessico normativo, distinguendo meglio tra giudici tributari e magistrati tributari. Particolare rilievo assumono le incompatibilità. Ai magistrati tributari si applicano, oltre alle regole dell’ordinamento giudiziario, specifiche ipotesi legate alla peculiarità del contenzioso fiscale: i magistrati tributari non possono appartenere alle Corti nelle cui sedi parenti entro il secondo grado, affini in primo grado, coniuge o convivente siano abilitati all’assistenza tecnica o svolgano determinate attività professionali nel settore tributario. L’accertamento delle cause di incompatibilità è attribuito al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.  

Stato giuridico e garanzie
Una parte consistente del decreto è dedicata allo stato giuridico dei magistrati tributari. Sono introdotte disposizioni su dimissioni e riammissione in servizio, dispensa dal servizio, collocamento in aspettativa d’ufficio per infermità, trasferimento d’ufficio e diritto di partecipazione ai procedimenti che incidono sulla posizione del magistrato. Il trasferimento d’ufficio può avvenire solo in casi specifici di incompatibilità o quando, per qualsiasi causa e indipendentemente da profili di colpa, non può svolgere, nella sede occupata, le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità. Nei procedimenti relativi a queste misure il magistrato ha diritto di prendere visione degli atti, estrarne copia, presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.  

Responsabilità e procedimento disciplinare
Il decreto introduce una disciplina organica della responsabilità e del procedimento disciplinare. Il procedimento può essere promosso dal presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione presta servizio l’incolpato. Il Consiglio di presidenza svolge un ruolo centrale: affida gli accertamenti preliminari, procede alla contestazione dei fatti, valuta le giustificazioni, cura l’eventuale istruttoria e delibera la sanzione, applicata con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze. Per quanto non disciplinato, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul procedimento disciplinare dei magistrati ordinari contenute nel decreto legislativo n. 109/2006.  
Una novità importante riguarda il diritto di difesa dell’incolpato, che può farsi assistere non solo da un componente di Corte di giustizia tributaria, ma anche da un avvocato.

Illeciti e sanzioni
Il decreto tipizza gli illeciti disciplinari dei magistrati tributari, distinguendo tra condotte commesse nell’esercizio delle funzioni, condotte attuate fuori dall’attività giudiziaria e illeciti conseguenti a reato. I doveri richiamati sono imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona. Tra gli illeciti rientrano, tra l’altro, la violazione consapevole dell’obbligo di astensione, l’omessa comunicazione di cause di incompatibilità, i comportamenti gravemente scorretti, le interferenze nell’attività giudiziaria di altri componenti, i ritardi reiterati e ingiustificati, la violazione del dovere di riservatezza e l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza autorizzazione.  
Il sistema sanzionatorio è graduato. Le sanzioni sono l’ammonimento, la censura, la perdita dell’anzianità, l’incapacità temporanea a esercitare incarichi direttivi o semidirettivi, sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni e, infine, rimozione. Viene, inoltre, disciplinato il concorso di illeciti e sono individuate soglie minime di sanzione per le condotte più gravi.  

Trasferimento disciplinare e misure cautelari
Il Consiglio di presidenza può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, ritenga che la permanenza nella stessa sede sia in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando viene inflitta la sospensione dalle funzioni.  
Nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall’ammonimento e in presenza di gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare, il Consiglio di presidenza può inoltre adottare, in via cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni.

Coordinamento con le altre magistrature
L’articolo 2 del Dlgs 149 contiene numerose disposizioni di coordinamento, dirette a includere i magistrati tributari in discipline già riferite ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari.
Il decreto rinvia a un successivo intervento legislativo la fissazione del numero massimo dei magistrati tributari collocabili fuori ruolo. Fino ad allora, il limite sarà stabilito con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in proporzione al numero dei magistrati tributari effettivamente in servizio.  

Disposizioni finanziarie
L’ultima norma del decreto, l’articolo 3, detta le disposizioni finanziarie. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 20, valutati in 354.200 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, in 700.700 euro per l’anno 2029 e in 1.093.400 euro annui a decorrere dall’anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo previsto dall’articolo 62 del Dlgs n. 209/2023 (Fondo per l’attuazione della delega fiscale).  


Fonte: FiscoOggi

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