Analisi e commenti

11 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (3) assicurazioni per la persona

È prevista una detrazione del 19% sui premi versati per la stipula di polizze destinate a indennizzare dal rischio di morte, invalidità e non autosufficienza, con regole differenziate a seconda dei casi

Alcune agevolazioni in dichiarazione dei redditi sono connesse alle spese sostenute per stipulare polizze di assicurazione che coprono i rischi della persona. Figurano in questa categoria, per esempio, i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni e quelle finalizzate alla tutela delle persone con necessità di sostegno intensivo. In generale il beneficio fiscale riconosciuto è una detrazione, cioè una riduzione d’imposta, del 19% rispetto al costo sostenuto, ma con tetto massimo di spesa e regole di funzionamento differenziati a seconda del tipo di rischio assicurato e agevolato.
Le tipologie di polizza che danno diritto alla detrazione sono:

  1. i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000
  2. i contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 che hanno a oggetto il rischio di morte e d’invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante e quelli contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sempreché, in quest’ultima evenienza, l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto.

Se lo stesso contratto di assicurazione copre più rischi dal regime fiscale differenziato, nella polizza va evidenziato l’importo del premio riferito a ciascun rischio. Inoltre, in linea generale per tutte le tipologie di contratti di assicurazione è necessario che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario. La figura del beneficiario rileva solo se l’assicurazione è a tutela di persone con necessità di sostegno intensivo.
La persona che ha effettivamente sostenuto la spesa ha diritto alla detrazione a prescindere dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti come contraente e/o come assicurato.
In sostanza, la detrazione spetta al contribuente se:

− è lui stesso contraente e assicurato

− è lui stesso contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato

− un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato

− è lui stesso il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente

− il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.

Le polizze auto, le polizze vita collettive e le polizze vita nel mutuo
Nel caso di polizze assicurative stipulate dal contraente relative all’autovettura, a copertura del rischio morte e invalidità del conducente terzo, la detrazione non spetta per il relativo premio se il soggetto assicurato non è individuato, in quanto può essere un qualsiasi conducente del veicolo. La detrazione spetta, invece, se il conducente è un soggetto individuato nella polizza auto e ha i requisiti precedentemente elencati.
La detrazione spetta anche con riferimento ai premi relativi ad una polizza vita collettiva, tipico prodotto del mondo del lavoro dipendente, stipulata da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti in nome e per conto del lavoratore dipendente (sottoscrittore assicurato), relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale.
Questo principio può essere esteso anche ad altre polizze collettive che abbiano anch’esse la caratteristica di essere stipulate da un unico contraente in nome e per conto di una collettività di assicurati, singolarmente individuati, i quali sostengono l’onere del premio in relazione alla propria copertura assicurativa. Ad esempio, la detrazione spetta al mutuatario per i premi pagati per le polizze collettive assicurative stipulate dalla banca in occasione dell’erogazione di un mutuo. In queste polizze il mutuatario, soggetto assicurato, anche se non appare come soggetto contraente, ai fini della detrazione, può essere a quest’ultimo equiparato in quanto è colui che sottoscrive la polizza e sostiene l’onere economico del premio, mentre la banca erogante il mutuo è il soggetto contraente, che stipula la polizza in nome e per conto del sottoscrittore.
Infine, i lavoratori dipendenti possono fruire della detrazione dall’imposta per i contributi versati dalle imprese per finanziare il Fondo Unico Nazionale Long Term Care, concorrenti alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in base a quanto previsto dall’articolo51, comma 1, del Tuir. Il lavoratore dipendente, per il calcolo del limite di detraibilità, deve tenere conto anche dei premi relativi ad altre assicurazioni (assicurazione sulla vita e per malattia) in relazione ai quali compete il beneficio della detrazione.
Illustriamo di seguito le discipline relative ai premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni e quelli relativi alle assicurazioni per tutelare le persone che hanno necessità di un sostegno intensivo.

Le polizze relative all’assicurazione sulla vita e contro gli infortuni
La detrazione spetta, sempre nella misura del 19%, dei premi versati a compagnie assicurative nazionali o estere:

− per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima

− per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a 530 euro. Questo limite deve essere considerato complessivamente e pertanto, anche in presenza di una pluralità di contratti, l’ammontare massimo di spesa detraibile non può superare tale somma.
Al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi, i premi relativi alle assicurazioni vita e infortuni vanno riportati nei righi E8/E10 (tutti intitolati Altre spese) del modello 730/2026, e nei righi da RP8 a RP13 (sempre intitolati Altre spese) del modello Redditi Pf 2026, riportando in entrambi i modelli i codici di spesa 36 (per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024) e 51 (per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025).
Inoltre, all’interno della soglia di 530 euro devono essere comprese le spese indicate nella Cu 2026 (punti da 341 a 352) con i codici 36 e 51, a seconda della data di stipula dell’assicurazione.

Le polizze per la tutela delle persone con necessità di sostegno intensivo
Queste polizze tutelano i soggetti portatori di bisogni specifici.
Si tratta, in particolare, delle persone che necessitano di sostegno intensivo, secondo la definizione offerta dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, che viene accertato con le modalità indicate dall’articolo 4 della stessa legge.
Nel caso in cui nel contratto di assicurazione siano indicati più beneficiari, uno dei quali abbia una grave disabilità, l’importo massimo detraibile deve sempre essere ricondotto all’unico limite più elevato di euro 750. Per questo tipo di premio il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è aumentato a 750 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. L’importo deve comprendere anche i premi indicati nella sezione “Oneri detraibili” della Cu 2026.
Seguono alcune disposizioni comuni alle assicurazioni trattate con riferimento al riordino delle detrazioni e alla documentazione da conservare per far valere l’agevolazione.

Riduzione della detrazione in base al reddito
Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 trovano applicazione le nuove regole che, per i contribuenti con reddito superiore a 75mila euro, modulano l’ammontare delle detrazioni in funzione del reddito e del numero dei figli fiscalmente a carico.
La detrazione dall’imposta lorda per le spese menzionate non è invece soggetta ad alcuna riduzione per i contratti di assicurazione stipulati entro il 31 dicembre 2024.
Inoltre, detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120mila euro; nel caso in cui tale soglia venga superata, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240mila euro.

Pagamenti tracciabili e documentazione
La detrazione è riconosciuta solo se il premio è stato pagato con strumenti tracciabili, quali bonifico bancario o postale, carta di debito, carta di credito, PagoPA o altri mezzi di pagamento ammessi dalla normativa. Il pagamento con mezzi tracciabili deve essere attestato dalla compagnia di assicurazione.
Per quanto riguarda la documentazione collegata a questa spesa, sono necessari:

  • le ricevute di pagamento dei bollettini o la quietanza della compagnia assicurativa con la data di pagamento
  • la documentazione che attesta l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili
  • il contratto di assicurazione oppure una certificazione rilasciata dall’impresa assicuratrice dalla quale risultino i requisiti richiesti dalla normativa (dati del contraente e dell’assicurato; tipologia di contratto; decorrenza) e gli importi fiscalmente rilevanti.

In più:

  • per i contratti di assicurazioni vita e infortuni stipulati o rinnovati fino al 31/12/2000, nella documentazione rilasciata dall’assicurazione deve risultare che non è consentita la concessione di prestiti nel periodo di durata minima
  • per i contratti di assicurazione a tutela di persone che necessitano di sostegno intensivo, se dalla documentazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione non risulta la condizione di disabilità del beneficiario, occorre anche un’autocertificazione attestante che il beneficiario del contratto di assicurazione è una persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, in base a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, accertata con le modalità previste dall’articolo 4 della stessa legge, in possesso della relativa documentazione.

Per approfondire
Maggiori dettagli sulle agevolazioni previste in materia di assicurazioni sono disponibili nella guida Premi di Assicurazione, presente sul sito dell’Agenzia delle insieme alle altre della raccolta  “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”.

Per la serie “Dentro la dichiarazione” sono disponibili anche:

continua


Fonte: FiscoOggi

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