Normativa e prassi

20 Luglio 2026

Buoni postali: esenti gli interessi per i residenti in Stati white list

In presenza di determinate condizioni, quando il beneficiario vive stabilmente all’estero in Paesi white list, l’imposta sostituiva sui buoni fruttiferi postali non si applica

Se i buoni sono depositati presso Poste italiane (articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 511/1998) e la residenza estera è documentalmente attestata, la permanenza in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (white list) durante il tutto periodo di possesso dei titoli esclude l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Questo è il principio espresso nella risposta a interpello n. 148/2026.

Il caso in esame
Il caso riguarda una persona fisica, cittadino italiano, fiscalmente residente in Svizzera e titolare di buoni fruttiferi postali emessi il 4 ottobre 2014, con scadenza fissata al 4 ottobre 2026.
Il contribuente chiede se i redditi di capitale derivanti dai buoni, detenuti da un soggetto non residente in Italia sin dall’emissione, debbano essere assoggettati a imposizione al momento della riscossione e quale documentazione occorra presentare a Poste italiane per evitare eventuali successive procedure di rimborso.
Dalla documentazione allegata emerge che il contribuente è stato residente in Germania fino al 2019 e successivamente in Svizzera, mantenendo la residenza estera per l’intero periodo di possesso dei titoli.

I principi di diritto che regolano la materia
Il regime fiscale dei redditi percepiti da soggetti non residenti è disciplinato dall’articolo 23, comma 1 del Tuir secondo cui «Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: (…) b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali».
In via generale, gli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali sono soggetti a imposta sostitutiva del 12,5%, in base al decreto legislativo n. 239/1996.
Tuttavia, lo stesso decreto prevede un regime di esenzione per gli interessi percepiti da soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, cioè inclusi nella cosiddetta “white list” prevista dal decreto ministeriale 4 settembre 1996.
Per beneficiare dell’esenzione, occorre rispettare tre requisiti:

• la residenza estera deve sussistere in modo continuativo per l’intero periodo di possesso dei titoli
• i titoli vanno depositati presso un intermediario residente o una stabile organizzazione in Italia
• è onere del contribuente fornire idonea documentazione attestante la residenza estera (certificazione o autocertificazione).

Per quanto riguarda in particolare i buoni postali fruttiferi, la disciplina speciale contenuta nel decreto interministeriale n. 511/1998 (Regolamento recante modalità applicative dell’imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239) sui proventi dei buoni postali di risparmio stabilisce che il regime di esenzione si applica solo se è accertata la continuità del diritto sin dall’emissione del titolo e che al buono non può applicarsi un doppio regime fiscale nel periodo di possesso. Inoltre, qualora nel periodo di possesso del titolo mutino le condizioni in base alle quali è riconosciuto il diritto all’esenzione, tale diritto si esercita solo nel caso in cui l’attestazione prevista dall’articolo 4 è acquisita dalla Poste italiane S.p.a. antecedentemente al verificarsi del mutamento» (articolo 3, comma 1 del Regolamento).

Il parere reso dall’Agenzia delle entrate
Nel caso concreto, l’Agenzia osserva che la Germania era già Paese white list alla data di emissione dei buoni, mentre la Svizzera è stata inclusa nell’elenco degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni con il decreto ministeriale 9 agosto 2016. Poiché il trasferimento del contribuente in Svizzera risulta avvenuto nel 2019, cioè dopo tale inclusione, la continuità della residenza in Paesi white list non appare interrotta.
Di conseguenza, a condizione che i buoni siano depositati presso Poste italiane (articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 511/1998) e che le risultanze anagrafiche trovino effettivo riscontro nei fatti, il contribuente può beneficiare della non applicazione dell’imposta sostitutiva in Italia sugli interessi, premi e altri frutti dei buoni postali.
Quanto agli adempimenti, Poste italiane deve acquisire l’attestazione rilasciata dalle autorità fiscali dello Stato di residenza oppure, in alternativa, l’autocertificazione prevista dal decreto ministeriale 12 dicembre 2001. Come chiarito dalla risposta a interpello n. 647/2001, la documentazione può essere presentata anche al momento del pagamento, purché attesti che le condizioni richieste per l’esenzione non siano mutate durante l’intero periodo di possesso dei buoni. Se ci sono stati cambi di residenza, l’attestazione deve riguardare ciascuno degli Stati esteri interessati.


Fonte: FiscoOggi

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