8 Luglio 2026
L’utile detassato per la legge serba non consente l’accesso alla pex
L’esenzione decennale dall’imposta sugli utili, riconosciuta dalla legge del Paese balcanico per incentivare gli investimenti, rende inapplicabile la participation exemption per la cedente italiana
La plusvalenza realizzata dalla cessione della partecipazione detenuta in una società serba che gode di un’esenzione sugli utili prevista in presenza di determinati investimenti societari non può beneficiare del regime di participation exemption (Pex) previsto dall’articolo 87 del Tuir. È la conclusione a cui giunge l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 135 dell’8 luglio 2026, ritenendo che la partecipata operi in un contesto di fiscalità privilegiata, in ragione dell’applicazione dello specifico regime fiscale agevolativo previsto dalla normativa serba.
Secondo l’Agenzia, infatti, l’esenzione decennale dall’imposta sugli utili, riconosciuta dall’articolo 50a della legge serba sulla tassazione delle persone giuridiche, costituisce un regime speciale rilevante ai fini della disciplina italiana delle partecipazioni. Di conseguenza, viene meno uno dei requisiti necessari per applicare l’esenzione del 95% della plusvalenza prevista dal regime Pex.
Il caso esaminato
Una società italiana detiene una partecipazione, iscritta sin dall’origine tra le immobilizzazioni finanziarie, pari al 25% in una compagine serba, la quale svolge una reale attività industriale in Serbia attraverso uno stabilimento produttivo che occupa circa 220 dipendenti e che ha richiesto ingenti investimenti in beni materiali. Ebbene, l’italiana intende cedere la propria quota partecipativa al socio di maggioranza della compagine balcanica, che non appartiene allo stesso gruppo societario della richiedente. Questa, nel descrivere il quadro, sottolinea la sostanza economica dell’investimento: l’insediamento serbo non è stato costituito per finalità di pianificazione fiscale aggressiva, bensì per realizzare una presenza industriale stabile sul territorio, sostenuta da investimenti significativi e da una consistente forza lavoro locale. Il dubbio interpretativo nasce dal fatto che la partecipata ha beneficiato dell’articolo 50a della normativa fiscale serba, una disposizione che riconosce, a determinate condizioni, l’esenzione dal pagamento dell’imposta societaria per un periodo di dieci anni alle imprese che effettuano grandi investimenti produttivi.
Detto ciò, la società italiana chiede se questa disciplina deve essere considerata un semplice elemento strutturale dell’ordinamento tributario serbo oppure rappresenta un regime speciale idoneo a far qualificare la Serbia, per quel contribuente, come Stato a fiscalità privilegiata. In particolare, sostiene che tale regime fiscale non dovrebbe essere qualificato come speciale. A supporto della propria tesi evidenzia che la disposizione fa parte della legislazione ordinaria serba fin dal 2002, è inserita stabilmente nella disciplina dell’imposta sulle società, non deriva da provvedimenti temporanei o emergenziali ed è potenzialmente accessibile a tutti i soggetti che effettuino investimenti di quel tipo.
Secondo la società, pertanto, non si sarebbe in presenza di un trattamento fiscale eccezionale, bensì di una componente strutturale del sistema tributario serbo.
In via subordinata, la società italiana chiede, inoltre, se sia applicabile il principio di tutela dell’affidamento introdotto dai commi 1007 e 1008 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017 (il Bilancio 2018), norma che protegge gli investimenti effettuati quando il Paese estero non è considerato a fiscalità privilegiata.
Come funziona il requisito della residenza fiscale nella pex
Per comprendere la decisione dell’Agenzia occorre richiamare brevemente il funzionamento della participation exemption.
L’articolo 87, comma 1, del Tuir prevede l’esenzione del 95% delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni quando ricorrono quattro condizioni:
1. possesso ininterrotto della partecipazione per almeno dodici mesi
2. iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie
3. residenza della partecipata in Stati o territori non a fiscalità privilegiata
4. esercizio di un’effettiva attività commerciale da parte della partecipata.
In base all’articolo 47-bis del Tuir, per le partecipazioni non di controllo – come quella in argomento – è necessario verificare se il livello nominale di tassazione del Paese estero sia inferiore al 50% di quello italiano, tenendo conto anche dell’eventuale presenza di regimi speciali.
La normativa precisa, inoltre, che un regime è speciale quando non è applicabile strutturalmente alla generalità dei soggetti che svolgono la medesima attività e quando il beneficio fiscale è subordinato a particolari condizioni soggettive, territoriali o temporali.
Nel caso della normativa serba, l’Agenzia individua diversi elementi che ne dimostrano la specialità:
- c’è un ’investimento minimo richiesto (1 miliardo di dinari)
- è necessario assumere almeno 100 dipendenti a tempo indeterminato
- il beneficio opera per un periodo limitato e definito di dieci anni
- non tutte le imprese possono accedere automaticamente al regime.
L’obiettivo della disciplina è chiaramente incentivare investimenti produttivi e l’occupazione. Proprio questa selettività, secondo l’Agenzia, conferisce al regime la natura di agevolazione speciale.
Particolarmente interessante è il chiarimento secondo cui la qualificazione come regime speciale non viene meno per il fatto che la disposizione sia inserita stabilmente nella legislazione ordinaria serba o non sia formalmente definita come agevolazione. Ciò che conta è la sua concreta applicabilità soltanto a determinate categorie di contribuenti che soddisfano specifici requisiti.
L’Agenzia respinge anche la seconda tesi proposta dalla richiedente. I commi 1007 e 1008 dell’articolo 1 del Bilancio 2018 prevedono infatti una disciplina transitoria diretta a tutelare chi ha investito in società residenti in Paesi che, al momento della produzione degli utili, non erano considerati a fiscalità privilegiata. Tale tutela, però, è stata espressamente limitata agli utili disciplinati dall’articolo 47, comma 4, del Tuir, e ai dividendi disciplinati dall’articolo 89, comma 3, dello stesso Testo unico.
Tanto premesso, la conclusione raggiunta nella risposta n. 135/2026 è che la società partecipata, a causa dell’applicazione dell’articolo 50a della normativa serba, deve essere considerata residente in un contesto di fiscalità privilegiata ai fini dell’articolo 87 del Tuir. Di conseguenza, la plusvalenza realizzata dalla partecipante italiana, mediante la cessione della partecipazione non soddisfa il requisito previsto dall’articolo 87, comma 1, lettera c), e non può accedere al regime Pex.
Fonte: FiscoOggi
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