25 Giugno 2026
Giacenza del conto ai fini successori: irrilevante la contabilizzazione
Per determinare la base imponibile dell’attivo ereditario con specifico riferimento a un conto corrente contano le operazioni perfezionate prima della morte, anche se non contabilizzate
Per l’imposta di successione gli eredi devono considerare le somme giacenti sul conto del de cuius al momento della morte. Di conseguenza, nel caso di acquisto di un Bot prima del decesso, si dovrà avere riguardo al saldo esistente con il perfezionamento dell’acquisto del titolo, a nulla rilevando che la contabilizzazione da parte della banca è avvenuta successivamente.
È quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 131/2026.
Nel dettaglio, considerato che il decesso è avvenuto il 22 aprile 2025 alle ore 22.00, gli eredi chiedono se ai fini impositivi debba valere il saldo effettivo risultante al momento della morte, che tiene conto dell’acquisto di un Buono ordinario del tesoro, effettuato dalla banca alle 9.34 del 22 aprile 2025, o il maggiore saldo contabile indicato dalla banca nella certificazione di consistenza bancaria rilasciata ai fini successori, nel quale l’acquisto del titolo non era stato ancora considerato.
L’Agenzia ripercorre la normativa e la prassi in tema di successione e ricorda che i titoli di Stato non sono soggetti ad imposta. Anche nella risposta a interpello n. 318/2025 è stato precisato, con riferimento alla determinazione della base imponibile di un credito fruttifero compreso nell’attivo ereditario, che “per individuare il saldo finale occorre avere riguardo all’identificazione del momento in cui si perfezionano le singole operazioni confluenti nel conto corrente bancario, a nulla rilevando il saldo contabile giornaliero o quello che risulta disponibile”.
Viene ricordata anche una recente pronuncia della giurisprudenza tributaria di merito, secondo cui per la ricostruzione dei cespiti successori non rileva il momento della contabilizzazione dei titoli: “il ricavato della vendita dei titoli avvenuta prima della morte del de cuius [è] confluito nel conto corrente intestato a quest’ultimo, seppure in data successiva al suo decesso, ”per ragioni meramente di tempistiche di contabilizzazione”. È corretta quindi l’impostazione dell’Ufficio erariale che “ha provveduto pertanto a tassare non i suddetti titoli, ma la somma ricavata dalla vendita stessa che necessariamente doveva essere inserita come cespite nella denuncia di successione” (Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, sentenza n. 953/2023).
Alla luce del quadro normativo, di prassi e giurisprudenziale l’Agenzia ritiene che anche per l’acquisto di titoli di Stato vale il momento di perfezionamento dell’operazione (data di esecuzione), mentre la successiva annotazione sul conto corrente riguarda solo il regolamento contabile. In conclusione, gli eredi potranno sottrarre dal saldo contabile del conto corrente comunicato dalla banca l’importo dell’operazione di acquisto del Bot.
Fonte: FiscoOggi
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