29 Maggio 2026
Redditi e residenti all’estero, tre quesiti al vaglio dell’Agenzia
Tassazione esclusiva o mista a seconda dell’origine della pensione e delle norme convenzionali con Lussemburgo e Francia. Chiarimenti anche sul corretto trattamento fiscale da applicare ai vitalizi
Con tre distinte risposte, n. 112/2026, n. 113/2026 e n. 114/2026, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti ad altrettante istanze di interpello pubblicate il 29 maggio 2026, incentrate sul trattamento ai fini Irpef di redditi percepiti da persone non residenti in Italia o che intendono trasferirsi nel nostro Paese.
Risposta n. 112/2026
Una contribuente, cittadina italiana e lussemburghese e residente in Lussemburgo (iscritta Aire), percepisce una pensione Enpam pagata dall’Inps per attività svolta in Italia (libera professione e lavoro come medico ambulatoriale presso Asl). Considerato che l’Inps applica una ritenuta del 23% e anche il Lussemburgo tassa la pensione, la contribuente, per evitare il rischio di doppia imposizione, chiede:
- se la pensione debba essere tassata solo in Lussemburgo (articolo 18 Convenzione Italia‑Lussemburgo)
- la restituzione delle ritenute e l’interruzione futura della trattenuta Irpef.
L’Agenzia distingue le diverse componenti della pensione Enpam: per quanto riguarda le quote da libera professione e iscrizione all’albo rientrano tra i “redditi diversi” (articolo 22 della Convenzione), con tassazione esclusiva in Lussemburgo.
La quota da attività come medico ambulatoriale presso Asl, invece, è assimilata al lavoro dipendente, rientra tra le pensioni pubbliche (articolo 19 Convenzione) e va tassata esclusivamente in Italia (Stato della fonte). Si tratta infatti di una pensione pagata da un ente pubblico (Inps) che deriva da lavoro svolto per un ente pubblico, a una contribuente che ha (anche) la cittadinanza italiana.
In conclusione, l’Agenzia in base al chiarimento fornito con la risposta n. 112/2026, ritiene che la pensione vada divisa in due parti:
- quella relativa alla libera professione dovrà essere tassata solo in Lussemburgo
- quella relativa al lavoro pubblico (Asl) dovrà essere tassata solo in Italia.
L’Inps dovrà applicare le ritenute solo sulla quota “pubblica”. Nel caso in cui alla contribuente avessero tassato anche le quote non imponibili in Italia, potrà chiedere il rimborso all’Agenzia delle entrate (Centro operativo di Pescara).
Risposta n.113/2026
Con la risposta n. 113/2026 l’Agenzia chiarisce il corretto trattamento fiscale della pensione di un contribuente residente in Francia, titolare di una pensione erogata per un’attività lavorativa svolta nel settore energia, il quale intende trasferirsi in Italia. Il dubbio riguarda il trattamento fiscale della pensione una volta diventato residente in Italia. Secondo il contribuente dopo la nazionalizzazione nel novembre della società elettrica francese EDF per la quale lavorava, la pensione può essere considerata relativa a funzioni pubbliche con esclusiva tassazione in Francia secondo quanto previsto dalla Convenzione tra l’Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni (articolo 19).
L’Agenzia non condivide questa interpretazione e chiarisce, in primo luogo, che le pensioni francesi “CNIEG”, l’ente che eroga la pensione al contribuente, sono già state inquadrate, con un accordo tra Italia e Francia del 20 dicembre 2000, come prestazioni di sicurezza sociale. Rientrano quindi nell’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione. Questa disposizione prevede una tassazione concorrente, cioè in Francia (Stato della fonte) e in Italia (Stato di residenza). Quindi, in sintesi, dal momento del trasferimento la pensione sarà tassata in entrambi i Paesi.
Secondo l’Agenzia, inoltre, il fatto che EDF sia diventata interamente pubblica non modifica il regime fiscale. La doppia imposizione dovrà essere risolta in Italia (Paese di residenza) tramite il credito d’imposta per le tasse pagate in Francia.
Risposta n. 114/2026
Sempre in tema di tassazione pensionistica la risposta n. 114/2026 tratta il caso presentato da un ex consigliere regionale, residente fiscalmente in Tunisia, iscritto all’Aire, che percepisce un assegno vitalizio erogato dalla Regione italiana a seguito della cessazione della carica.
Il contribuente chiede se tale reddito debba essere tassato solo in Tunisia (Stato di residenza), oppure in Italia (Stato della fonte), secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia‑Tunisia.
Il contribuente ritiene che vitalizio sia assimilabile a una pensione e che quindi rientri nell’articolo 18 della Convenzione, con esclusiva tassazione in Tunisia. L’Agenzia precisa che per quanto riguarda la natura del vitalizio, l’emolumento per cariche elettive non è una pensione ma un’indennità legata alla cessazione della carica. L’assegno è qualificato dal Tuir come reddito assimilato a lavoro dipendente. Per i soggetti non residenti tali redditi non si considerano prodotti in Italia e di conseguenza non sono imponibili in Italia.
Poiché il reddito non è tassabile in Italia in base alla normativa interna, non è necessario neanche applicare la Convenzione Italia‑Tunisia.
In sintesi, il vitalizio non è una pensione ma un’indennità e, per i non residenti, non è considerato reddito prodotto in Italia. Di conseguenza, nessuna imposta è dovuta in Italia, senza dover applicare la Convenzione internazionale, dovendo essere tassato solo nello Stato di residenza, cioè in Tunisia.
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