Normativa e prassi

26 Maggio 2026

Conversione in legge del Dl fiscale tra conferme e nuove misure

Il testo approvato dal Parlamento ingloba anche le disposizioni del Dl n. 42 del 3 aprile 2026 e presenta ulteriori disposizioni, per esempio in materia di concordato preventivo biennale

Nella Gazzetta ufficiale del 22 maggio è stata pubblicata la legge 22 maggio 2026, n. 88 di conversione del Dl  n. 38 del 27 marzo 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

Molteplici gli ambiti di intervento dell’originario decreto: dal regime Iva delle operazioni permutative, al credito d’imposta per gli investimenti tecnologici, alle esenzioni sugli interessi obbligazionari e sulle ritenute agli sportivi dilettanti. La norma in esame, inoltre, ha assorbito le disposizioni del decreto legge n. 42 del 3 aprile 2026 (Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese) e introdotto ulteriori nuove misure. A seguire un resoconto delle principali misure di natura fiscale contenute nel provvedimento alla luce delle modifiche approntate in sede di conversione.

Trattamento Iva delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento
L’articolo 1 del decreto-legge n. 38 ha originariamente previsto il differimento al 1° gennaio 2026 dell’efficacia del nuovo regime Iva per le permute (modificando l’articolo 1, comma 139, introdotto dalla Legge di bilancio 2026, in rettifica dell’articolo 13 del Dpr n. 633/1972), salvaguardando i comportamenti pregressi senza rimborsi o rettifiche dell’imposta già liquidata. Nel dettaglio, la disposizione ha ridefinito il regime transitorio di applicazione delle nuove regole in materia di determinazione della base imponibile delle operazioni permutative previste dall’articolo 1, comma 138, della legge di bilancio 2026 (n. 199/2025), in base al quale per determinare la base imponibile Iva si assume come principio, in luogo del precedente criterio del valore normale, l’ammontare complessivo di tutti i costi (diretti, indiretti e accessori) riferibili all’operazione, documentati in modo oggettivo.

In sede di conversione del decreto in esame, l’articolo 1 è stato profondamente rivisto. Il legislatore, nel nuovo testo, interviene direttamente in modifica del citato articolo 13, comma 2, del Dpr n. 633 del 1972 (e parallelamente del nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10) sostituendo interamente la lettera d).

La novella dispone, con riferimento alle operazioni permutative, che la base imponibile Iva sia composta dall’ammontare complessivo dei corrispettivi costituiti dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. Si prevede, inoltre, che tale valore non possa essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni.

Contestualmente, l’articolo propone l’abrogazione delle disposizioni della legge di bilancio n. 199/2025 che intervenivano sulla medesima materia, prevedendo altresì che la nuova disciplina si applichi alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, facendo salvi i comportamenti adottati in conformità della disciplina previgente.

Intervento sul regime fiscale dei lavoratori impatriati
L’articolo 2 del decreto-legge n.38, confermato in sede di conversione, ha previsto che il divieto di cumulabilità con il regime della cosiddetta flat tax previsto per i neo-residenti sia esteso anche al nuovo regime agevolativo previsto per i lavoratori cosiddetti impatriati (di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023). La disciplina in esame si applica nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2027.

Imposizione fiscale dei lavoratori marittimi
Il nuovo articolo 2-bis, introdotto in fase di conversione del decreto-legge, inserisce nel Testo unico delle imposte sui redditi l’esclusione dalla base imponibile Irpef dei redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi, residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni, nell’arco di dodici mesi, su navi battenti bandiera estera diverse da quelle annotate in apposito elenco ai sensi dell’articolo 6-ter, comma 2, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457. Si tiene tuttavia conto di tali redditi ai fini del computo di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo.

Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 48 bis Dpr. n.602/1973)
L’articolo 2-ter, anch’esso inserito durante l’esame parlamentare, prevede che le pubbliche amministrazioni, in fase di erogazione delle somme dovute quale compenso per l’attività professionale svolta da parte degli esercenti di arti e professioni, non siano tenute alla verifica della regolare effettuazione, da parte di suddetti soggetti, dei versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, qualora l’ammontare complessivo di queste ultime sia pari o inferiore a 5mila euro.

La modifica interviene sulla disposizione della legge di bilancio 2026 (legge di bilancio 2026, articolo 1 comma 725), che ha previsto che a partire dal 15 giugno 2026 l’ente pubblico, prima di pagare un importo anche inferiore a 5mila euro, debba verificare se il professionista è inadempiente rispetto a una o più cartelle di pagamento di qualunque importo e, in caso affermativo, debba effettuare il pagamento prima all’agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante e poi verso il beneficiario per l’eventuale eccedenza. Con la modifica apportata in sede di conversione del Dl 38/2026, il pagamento per il debito rilevato si verifica solo se l’importo complessivo delle cartelle di pagamento è pari almeno a 5mila euro.

Rateizzazione della tassazione dell’avviamento negativo nelle operazioni di cessione d’azienda
L’articolo 3 del decreto-legge in esame, confermato in sede di conversione, con riferimento alle compravendite di azienda o di ramo di azienda effettuate nel rispetto della continuità operativa e del mantenimento degli assetti occupazionali, ha introdotto la rateizzazione (in cinque quote annue) della tassazione, ai fini Ires e Irap, dell’avviamento negativo rilevato a conto economico dai soggetti che adottano i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs). Tale disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Esenzione per i sistemi di garanzia dei depositanti
In virtù del possibile aumento dei rendimenti dei titoli, l’articolo 4 del decreto-legge, confermato in sede di conversione, ha disposto che gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari destinati ai sistemi di garanzia dei depositanti, previsti dalla normativa sul Testo unico bancario, non siano soggetti all’imposta sostitutiva prevista per i redditi di capitale ai sensi dell’articolo 2 Dlgs n. 239/1996. Tale esenzione, di carattere temporaneo, si applica dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 31 dicembre 2028.

Contributo sulle spedizioni extra Ue
Il decreto-legge all’articolo 5, confermato in sede di conversione, ha disposto la disapplicazione, fino al 30 giugno 2026, delle disposizioni di cui alla legge di bilancio per il 2026 che hanno introdotto un contributo amministrativo a copertura delle spese sulle micro‑spedizioni provenienti da Paesi extra‑Ue. Si fa riferimento al prelievo di 2 euro, ai sensi del combinato disposto dei commi 126 e 127 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025, dovuto per ciascun pacco con valore dichiarato inferiore a 150 euro. La norma in esame stabilisce che il prelievo non si applicherà alle spedizioni effettuate prima del 1° luglio 2026, per consentire all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di completare l’adeguamento dei propri sistemi informativi.

Ritenuta sulle provvigioni
L’articolo 6 del decreto-legge è intervenuto sulle nuove regole relative alla ritenuta sulle provvigioni maturate nell’ambito dei rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari. La disciplina era stata ritoccata dalla legge di bilancio 2026 con l’inclusione nell’obbligo di ritenuta di una serie di soggetti in precedenza esentati (agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente). L’estensione, inizialmente prevista in applicazione dal 1° marzo 2026, si intende posticipata al 1° maggio 2026. In fase di conversione sono stati aggiunti i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater che reintroducono l’esenzione della ritenuta sulle provvigioni per le agenzie di viaggio e turismo, limitandola, tuttavia, ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l’emissione, la prenotazione o l’intermediazione di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, provvedendo altresì alla copertura del relativo onere.

Iper-ammortamento per gli investimenti in beni strumentali
L’articolo 7 del decreto-legge, in relazione alla disciplina della maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali contenuta nei commi 427-436 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025, elimina il vincolo che subordinava il beneficio alla circostanza che i beni fossero prodotti in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Con l’eliminazione di questo requisito si amplia il perimetro delle spese agevolate. La nuova formulazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dall’origine geografica del bene.

Nel corso dell’esame parlamentare in sede di conversione è stato aggiunto il comma 3-bis il quale stabilisce che, nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato preventivo biennale, ai fini delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante (“iper-ammortamento”).

Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale
Nell’ambito del regime del concordato preventivo biennale, in fase di conversione del decreto è stato aggiunto l’articolo 7-bis che introduce due nuove soglie di livello massimo per la proposta di reddito concordato. In particolare, tale proposta non può eccedere di più del 30% il valore del reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente per i contribuenti che presentano, nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, un livello di affidabilità fiscale (Isa) pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 e di più del 35% del reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente per i contribuenti che presentano, nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, un livello di affidabilità fiscale (Isa) pari o superiore a 1 ma inferiore a 6. Inoltre, la norma prevede che per il 2026 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati dichiarati con il Modello ISA siano resi disponibili entro il 15 maggio 2026 in luogo del 15 aprile 2026. Infine, si differisce al 31 ottobre 2026 (anziché al 30 settembre 2026) il termine per aderire alla proposta di concordato per il biennio 2026-2027 (o all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).

Misure fiscali in favore delle imprese
L’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 42 del 4 aprile 2026 è stato trasposto nell’articolo 8 del decreto-legge in esame. L’articolo prevede un aumento degli importi spettanti alle imprese che abbiano presentato le comunicazioni per i benefici previsti dal Piano Transizione 5.0 del 2025 (commi 1 e 4). In sede di conversione sono stati inseriti due nuovi commi (3-bis e 4-bis) che hanno introdotto un ulteriore contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per il 2026, di 80 milioni di euro per il 2027 e di 60 milioni di euro per il 2028, concesso alle imprese in proporzione a specifiche spese sostenute. Si tratta degli investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell’energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati.

Regime fiscale agevolato “America’s Cup – Napoli 2027”
Sempre con riferimento all’articolo 8, i commi 4-novies e 4-decies introducono agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi (Ires, Irpef) e dell’Irap per i soggetti coinvolti nella manifestazione America’s Cup – Napoli 2027. In particolare, la norma dispone l’esenzione da Ires e Irap per le persone giuridiche e le stabili organizzazioni costituite nel 2026 con sede legale in Italia dall’ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, limitatamente alle attività svolte tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027 e direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all’evento. Si riconosce inoltre l’esenzione fiscale totale (da Irpef, ritenute a titolo d’acconto o d’imposta e imposte sostitutive) sui redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 da soggetti non residenti per prestazioni rese all’ente organizzatore o alle squadre. Per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, i medesimi redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35% del loro ammontare per le annualità 2026 e 2027.

Aumenti dei prezzi dei carburanti – misure urgenti
In sede di conversione del decreto il legislatore ha introdotto gli articoli 8-bis e 8-bis.1 in materia di accise sui carburanti, monitoraggio dei prezzi degli stessi e sul credito d’imposta a favore delle imprese agricole. In particolare, l’articolo 8-bis proroga per il periodo compreso tra l’8 aprile e il 1° maggio 2026 la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e Gpl impiegati come carburanti, già disposta dal decreto-legge n. 33 del 2026 per il periodo 19 marzo – 7 aprile. Contestualmente, prevede l’azzeramento dell’accisa sul gas naturale (metano) per autotrazione e l’equiparazione dell’aliquota ridotta anche per il biocarburante e il biodiesel. I relativi oneri finanziari sono valutati in 308 milioni di euro per il 2026 e in 4,4 milioni di euro per il 2028.

L’articolo 8-bis.1 poi, dispone che, a decorrere dal 1° giugno 2026, qualora il Garante prezzi rilevi potenziali aumenti dei prezzi dei carburanti correlati a eventi straordinari o a particolari condizioni socio-economiche, trasmetta una specifica relazione al Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Ministro, tramite proprio decreto, può attivare un regime speciale di controllo sulla filiera dei carburanti per verificare e contrastare eventuali fenomeni distorsivi.

Con riguardo alle imprese agricole, l’articolo 8-ter un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel mese di marzo 2026 (al netto dell’Iva e comprovato da relative fatture), entro il limite massimo complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2026. Ricordiamo che il successivo Dl 89/2026, emanato e pubblicato nella stessa Gazzetta ufficiale del 22 maggio 2026, ha esteso il periodo per il sostenimento della spesa dal mese di marzo al periodo marzo-maggio 2026 e parallelamente ha alzato il limite di 30 milioni di euro a 90 milioni (vedi articolo “Dl Carburanti quater, al via le misure di sostegno”). Il credito è utilizzabile in compensazione con modalità telematiche tramite l’Agenzia delle entrate, in deroga ai limiti annuali vigenti.

Premi agli atleti dilettanti
L’articolo 9 ha escluso dal campo di applicazione delle ritenute alla fonte del 20% le somme versate a titolo di premio agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, qualora l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta ai medesimi soggetti non superi l’importo di 300 euro. Tale esclusione opera dal 28 marzo 2026 (data di entrata in vigore del provvedimento) fino al 31 dicembre 2026. In caso di superamento della soglia di 300 euro le somme percepite sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

Il comma 2-bis dell’articolo in commento, inserito in sede di conversione, modifica la denominazione dei soggetti ai quali si applica la detassazione degli eventi sportivi organizzati dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche (articolo 25, comma 2 della legge n. 133/1999), individuandoli in quelli menzionati all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del Dlgs n. 36/2021, ossia associazioni sportive senza personalità giuridica (articoli 36 e seguenti del codice civile), associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato e società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile.

Modifiche in materia di riscossione
L’articolo 10 contiene alcune disposizioni in tema di riscossione. In primo luogo, interviene con alcune modifiche sulla facoltà, da parte degli enti creditori, di richiedere la riconsegna anticipata dei carichi affidati all’agente della riscossione (articolo 3, Dlgs n. 110/2024).

il comma 2-bis dell’articolo 10, inserito in fase di conversione del decreto, interviene invece sulla definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2026 e in particolare sulla disciplina della perdita dei suoi benefici. Viene infatti previsto  che essa si verifichi, nel caso di pagamento dell’unica rata o dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento, solo nel caso in cui il versamento tardivo sia superiore a cinque giorni.

Interventi su fisco locale, modalità di riscossione e scadenze dei testi unici tributari
Nel corso dell’esame parlamentare sono stati aggiunti al decreto-legge gli articoli 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies.

In particolare, l’articolo 10-bis aggiorna la disciplina dell’imposta dovuta per la registrazione dei veicoli al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Le novità coinvolgono anche il comparto del noleggio. Province e Città Metropolitane avranno accesso gratuito alle banche dati di PRA e motorizzazione civile per semplificare i controlli.

Larticolo 10-ter interviene sulle regole concernenti le modalità di riscossione della tariffa del servizio idrico integrato.

L’articolo 10-quater proroga per le Regioni la validità delle norme in vigore al 31 dicembre 2025 fino al 1° gennaio 2027, data in cui entreranno in vigore i nuovi Testi Unici in materia tributaria. Questa estensione temporale è riservata alle Regioni che avevano già allineato le proprie leggi alla vecchia scadenza (prevista per l’inizio del 2026).

L’articolo 10-quinquies apre alla possibilità di applicare la cosiddetta rottamazione quinquies (definizione agevolata delle cartelle esattoriali) anche ai debiti contratti con gli enti territoriali (come Comuni o Regioni). Saranno i singoli enti a decidere in autonomia se aderirvi, fissando tempi e modalità operative.

Dividendi e Pex
L’articolo 11 del decreto reca alcune modifiche al trattamento fiscale (Ires e Irpef) dei dividendi (regime di esclusione) e delle plusvalenze (regime di esenzione), nonché alle modalità di applicazione della ritenuta (dell’1,20 per cento) su dividendi corrisposti a società non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri Ue o aderenti all’accordo See. Nello specifico, eliminando con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2026 il requisito dimensionale introdotto dalla legge di bilancio per il 2026 (partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro), viene ripristinato, senza soluzione di continuità, il regime previgente alle modifiche operate dalla menzionata legge di bilancio.

Modifica dell’imposta di bollo su c/c intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche
Con l’articolo 12 è stato incrementato da 100 a 118 euro l’importo dell’imposta di bollo applicata agli estratti conto e ai rendiconti relativi ai conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, ossia società, enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti non individuali. Tale incremento si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ossia dal 28 marzo 2026.

Conversione in legge del Dl fiscale tra conferme e nuove misure

Ultimi articoli

Attualità 26 Maggio 2026

A Matera la plenaria dedicata alla cooperazione fiscale europea

Riuniti i rappresentanti delle Amministrazioni fiscali e doganali, membri della Commissione Ue ed esperti dei gruppi di lavoro della piattaforma Aiac nell’ambito del programma Fiscalis Dal 19 al 21 maggio 2026, l’Agenzia delle entrate, nello splendido scenario della città di Matera, ha ospitato la “6th Plenary Meeting of the EU AIAC Community”, appuntamento internazionale organizzato nell’ambito del programma europeo Fiscalis e dedicato al rafforzamento della cooperazione amministrativa avanzata tra le Amministrazioni fiscali degli Stati membri dell’Unione europea.

Normativa e prassi 26 Maggio 2026

Conversione in legge del Dl fiscale tra conferme e nuove misure

Il testo approvato dal Parlamento ingloba anche le disposizioni del Dl n.

Normativa e prassi 26 Maggio 2026

Pensionato residente in Lussemburgo, le addizionali Irpef sono dovute

Conferma, con risposta ad interpello, la debenza dei prelievi locali sull’Irpef riferiti alla pensione imponibile in Italia percepita da un cittadino italiano, anche se residente in Lussemburgo Con la risposta ad interpello n.

Normativa e prassi 26 Maggio 2026

Esenzione Iva sull’importazione di una barca personale extra-Ue

Ciò vale anche per i beni detenuti tramite strutture societarie, purché siano effettivamente utilizzati come “personali” e rispettino i requisiti previsti dal diritto europeo Non è dovuta l’Iva sull’importazione di un’imbarcazione da diporto introdotta in Italia da una persona che ha deciso di trasferivi la propria residenza.

torna all'inizio del contenuto