26 Maggio 2026
Esenzione Iva sull’importazione di una barca personale extra-Ue
Ciò vale anche per i beni detenuti tramite strutture societarie, purché siano effettivamente utilizzati come “personali” e rispettino i requisiti previsti dal diritto europeo
Non è dovuta l’Iva sull’importazione di un’imbarcazione da diporto introdotta in Italia da una persona che ha deciso di trasferivi la propria residenza. Questo purché siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa europea sui beni personali. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 105 del 25 maggio 2026.
Il caso riguarda un contribuente residente nel Regno Unito che intende trasferirsi in Italia nel 2026, aderendo al regime dei neoresidenti previsto dall’articolo 24‑bis del Tuir. Tra i beni trasferiti rientra una barca da diporto battente bandiera dell’isola di Man, acquistata da oltre sei mesi e utilizzata esclusivamente a fini privati. La particolarità è che l’imbarcazione è intestata a una società estera (una limited partnership nell’Isola di Man), ma di fatto è nella piena disponibilità del contribuente, il quale possiede una partecipazione nel capitale della società superiore al 99,99 per cento.
Il quadro normativo di riferimento è quello del sistema Iva europeo. In particolare, l’articolo 143 della direttiva 2006/112/Ce (direttiva Iva) consente agli Stati membri di esentare da imposta alcune importazioni, tra cui quelle disciplinate da normative specifiche sui beni personali. Tra queste rientra la direttiva 2009/132/Ce, che regola proprio l’esenzione per i beni personali trasferiti da un Paese extra-Ue a uno Stato membro.
L’articolo 3 di tale ultima direttiva stabilisce che sono ammessi in esenzione Iva i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza nell’Unione europea. La nozione di “beni personali” è ampia e, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comprende anche le imbarcazioni da diporto, purché destinate a uso privato.
Il punto centrale è però rappresentato dall’articolo 4 della stessa direttiva, che introduce due condizioni fondamentali: il bene deve essere stato in possesso dell’interessato e deve essere stato utilizzato nel luogo della precedente residenza per almeno sei mesi prima del trasferimento.
Su questi due requisiti si concentra l’analisi dell’Agenzia.
Per quanto riguarda il possesso, la risposta richiama l’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C‑170/03 del 17 marzo 2005), in base alla quale il possesso non coincide necessariamente con la proprietà formale, ma va inteso come disponibilità economica e controllo effettivo del bene. Nel caso concreto, nonostante la barca sia intestata a una società, il contribuente ne è l’unico utilizzatore e ne dispone liberamente. Questo consente di ritenere, in linea di principio, che il requisito sia soddisfatto.
L’Agenzia precisa, però, che si tratta di una valutazione astratta: la prova del possesso effettivo, richiesta soprattutto per beni registrati, dovrà essere verificata in concreto, anche alla luce della circolare dell’Agenzia delle dogane n. 22/2004, che richiede un riscontro fattuale dell’utilizzo e della disponibilità del bene.
Il secondo requisito riguarda l’utilizzo nel luogo della precedente residenza. In questo caso emerge che l’imbarcazione è registrata nell’Isola di Man, mentre il contribuente risiede nel Regno Unito. Formalmente, si tratta di territori distinti, ma all’attualità vige il Customs and excise agreement del 1979, che li considera un unico territorio ai fini Iva e doganali.
L’Agenzia, in questo caso, riconduce la descritta situazione ai “casi particolari” previsti dallo stesso articolo 4 della direttiva 2009/132/Ce. Di conseguenza, la registrazione dell’imbarcazione nell’Isola di Man non impedisce il riconoscimento dell’esenzione, in quanto esiste una sostanziale unità fiscale con il Regno Unito.
Inoltre, chiarisce che non rileva negativamente il fatto che la barca è stata utilizzata anche in acque internazionali o di altri Paesi. Per i mezzi di trasporto, infatti, l’utilizzo in più territori è fisiologico e in linea con la norma, purché il centro di utilizzo resti collegato alla residenza dell’interessato.
Un ulteriore aspetto riguarda l’efficacia della normativa europea. Anche se la direttiva 2009/132/Ce non è stata recepita in modo puntuale nell’ordinamento italiano, l’Agenzia richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia (causa C‑188/89 del 12 luglio 1990) per affermare che le direttive europee possono avere efficacia diretta verticale quando sono sufficientemente precise e incondizionate. Ciò consente al contribuente di far valere direttamente il diritto all’esenzione nei confronti dello Stato.
Sul piano operativo, la risposta ricorda anche la distinzione tra Iva e dazi doganali. Mentre l’Iva è disciplinata dall’Agenzia delle entrate, i dazi rientrano nella competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Pertanto, l’esenzione Iva non implica automaticamente anche quella dai dazi, che dovrà essere valutata separatamente.
In conclusione, l’Agenzia afferma che, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla direttiva 2009/132/Ce, l’imbarcazione può essere importata in Italia, in esenzione Iva, come bene personale e che anche beni detenuti tramite strutture societarie possono beneficiare dell’esenzione, purché siano effettivamente utilizzati come beni personali e rispettino i requisiti previsti dal diritto europeo.
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