6 Maggio 2026
Riscossione, report mensili rivolti agli enti creditori
Entro la fine di ogni mese, l’Agenzia delle entrate‑Riscossione dovrà inviare agli organismi creditori, in via telematica, le informazioni sulle procedure in corso e su quelle effettuate nel mese precedente
Con un decreto ministeriale dello scorso 29 aprile, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il ministero dell’Economia e delle Finanze dà attuazione alla riforma della riscossione prevista dal decreto legislativo n. 110/2024. In particolare, alla parte relativa alle disposizioni sul rapporto informativo tra l’Agenzia delle entrate‑Riscossione e gli enti creditori. Il provvedimento definisce in modo puntuale tempi, contenuti e modalità della trasmissione telematica dei dati relativi alle procedure di riscossione e alle somme incassate.
Il decreto chiarisce, innanzitutto, che i flussi informativi saranno trasmessi con periodicità mensile. Entro la fine di ogni mese, l’Agenzia delle entrate‑Riscossione dovrà inviare agli enti creditori, in via telematica, tutte le informazioni aggiornate sulle procedure di riscossione in corso e sulle riscossioni effettuate nel mese precedente. Le modalità tecniche di questa comunicazione sono dettagliate nell’allegato al decreto, che diventa il riferimento operativo per tutti i coinvolti.
Particolare attenzione è riservata alle quote affidate a partire dal 1° gennaio 2025 che non rientrano, almeno temporaneamente, nel meccanismo del discarico automatico. Il decreto stabilisce che tali posizioni devono essere evidenziate separatamente all’interno dei flussi informativi. Si tratta, in concreto, dei carichi per i quali sono in corso sospensioni, rateazioni, definizioni agevolate o azioni di recupero coattivo, così come delle posizioni coinvolte in procedure concorsuali o in accordi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Rientrano nello stesso ambito anche le quote per le quali la riscossione è stata sospesa complessivamente per almeno diciotto mesi nel quinquennio successivo all’affidamento.
Il decreto interviene anche sul piano della trasparenza tecnica. L’allegato che descrive i tracciati dei flussi informativi sarà pubblicato nell’area “Servizi agli Enti” del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione. Inoltre, entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto, l’Agenzia dovrà rendere disponibile un documento di supporto contenente i criteri di valorizzazione dei campi e il dettaglio dei controlli di congruità, comprensivo dei codici errore. Questo documento potrà essere aggiornato nel tempo, in base a esigenze operative o tecniche, ma ogni modifica dovrà essere resa pubblica in modo tempestivo.
Sul fronte delle tempistiche, il provvedimento prevede una fase di transizione. Le nuove modalità di trasmissione dei flussi diventeranno operative dal primo giorno del sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto. Fino a quel momento, continuerà ad applicarsi la disciplina previgente, risalente al decreto del 22 ottobre 1999, che ha regolato per oltre vent’anni i rapporti informativi tra riscossione ed enti creditori.
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