Normativa e prassi

17 Aprile 2026

Indici sintetici di affidabilità, dal Mef l’aggiornamento 2026

Rivisti 85 Isa, che interessano circa 1,85 milioni di contribuenti, da bar e ristoranti a studi dentistici, studi notarili e molte altre attività. Andranno utilizzati già nella prossima dichiarazione

È approdato in Gazzetta ufficiale (n. 88 del 16 aprile 2026, supplemente ordinario n. 15) il decreto del 31 marzo 2026 del ministero dell’Economia e delle Finanze, che approva l’aggiornamento di 85 indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore a partire dal periodo d’imposta 2025 (quindi da utilizzare nella dichiarazione Redditi 2026). Gli indici approvati rappresentano le evoluzioni di altrettanti indici in vigore fino al periodo d’imposta precedente.

Gli indici sono stati esaminati dalla Commissione degli esperti nella seduta dell’11 marzo 2026 e hanno ricevuto il relativo parere favorevole. Si tratta di:

  • 24 indici afferenti alle attività del commercio
  • 20 indici relativi alle attività professionali
  • 26 indici per l’area dei servizi
  • 15 indici per il comparto delle manifatture.

I contribuenti interessati dall’applicazione degli Isa revisionati li dovranno utilizzare già dalla prossima dichiarazione dei redditi, al fine di ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9 bis del Dl n. 50/2017.

I nuovi Isa interessano circa 1,85 milioni di soggetti che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo. Tali attività comprendono, per esempio, la vendita al dettaglio di giornali a quello all’ingrosso di orologi (settore del commercio), gli studi notarili e quelli odontoiatrici (comparto delle attività professionali), bar e ristoranti, costruzioni edili (settore dei servizi), la produzione di olio di oliva e di semi, la fabbricazione di calzature (settore manifatturiero).

Il decreto ministeriale di approvazione
La base normativa su cui si fonda l’approvazione degli Isa attraverso il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze è l’articolo 9-bis del Dl. n. 50/2017, che istituisce gli Isa e ne definisce la natura e la relativa procedura di approvazione.

L’impianto del decreto ministeriale ricalca la struttura dei decreti Isa degli anni precedenti, prevedendo tra i suoi articoli:

  • l’approvazione di 85 Isa con i relativi codici attività della classificazione Ateco 2025 cui è possibile applicarli, con le relative note tecniche e metodologiche che illustrano i criteri di elaborazione e applicazione
  • le regole di applicazione (impresa/professionista, attività prevalente, multiattività e attività “complementari” per alcuni indici
  • le cause di esclusione ovvero quelle circostanze che ne impediscono l’applicazione nei confronti di particolari tipologie di contribuenti
  • i criteri di determinazione del punteggio, anche per effetto della dichiarazione degli ulteriori componenti positivi con effetti su Irpef/Ires, Irap e Iva.

Gli Isa evoluti
Gli Isa approvati con il citato decreto sono stati elaborati attingendo a diverse fonti informative: in particolare, sono stati utilizzati i dati dichiarati dai contribuenti relativi agli ultimi 8 anni disponibili (periodi d’imposta dal 2016 al 2023).

L’arco temporale utilizzato per l’elaborazione dei dati dichiarati consente, quindi, di valutare anche gli effetti della crisi economica e dei mercati conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale e internazionale.

Tra le variabili analizzate al fine di valutare tali effetti, sono stati utilizzati molteplici indici economici-finanziari elaborati sulla base di dati aggiornati alle ultime annualità, di modo che le ricadute economiche straordinarie entrino tra gli elementi utilizzati per la parte ordinaria della evoluzione degli Isa, anticipando di fatto, già nella fase dell’aggiornamento, una parte significativa altrimenti demandata agli interventi correttivi straordinari.

Ciò non toglie, ovviamente, che gli Isa appena approvati, così come i restanti 88 già in vigore, dovranno essere integrati con le misure straordinarie in corso di elaborazione per tener conto delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, dei prodotti alimentari e delle materie prime e dell’andamento dei tassi di interesse.

Nel prossimo decreto di modifica degli Isa in applicazione per il periodo di imposta 2025 (previsto entro la fine di aprile), infatti, in base a quanto prevede l’articolo articolo 9-bis, comma 2, del Dl n. 50/2017, dovranno essere definite le misure citate.

Tra gli 85 Isa approvati ne sono presenti alcuni che presentano la caratteristica di poter essere applicati ai contribuenti che svolgono, unitamente all’attività prevalente (oggetto dell’indice), una o più delle attività considerate complementari ed elencate dallo stesso decreto; si tratta, in particolare, degli Isa che già presentavano tale peculiarità negli anni passati e che riguardano, ad esempio, le attività di ristorazione, di bar, della ricezione alberghiera o anche degli stabilimenti balneari.

L’aggiornamento delle territorialità
Nel decreto in esame non manca, ovviamente, l’approvazione anche dell’aggiornamento di alcune territorialità che hanno l’obiettivo di differenziare il Paese sulla base di specifici indicatori per comune, provincia, regione e area territoriale, al fine di tener conto dell’influenza della localizzazione sulla determinazione dei ricavi o compensi.

Si tratta, in particolare, della:

  • territorialità generale
  • territorialità del commercio
  • territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef
  • territorialità del livello delle quotazioni immobiliari
  • territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili.

Le cause di esclusione
Infine, vale la pena segnalare che, nel decreto appena pubblicato sono state confermate anche per il periodo d’imposta 2025 le cause di esclusione dalla applicazione degli Isa già presenti per i precedenti periodi di imposta.

Infatti, oltre ai casi individuati al comma 6 dell’articolo 9-bis, del Dl 50/2017, (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività), gli indici appena approvati non sono applicabili nei confronti dei seguenti soggetti:

  • contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro
  • contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari
  • contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati
  • società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
  • soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del Dpr n. 633/1972.
Indici sintetici di affidabilità, dal Mef l’aggiornamento 2026

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