Normativa e prassi

3 Aprile 2026

Nuovo patent box e credito R&S: obblighi di restituzione per la Pmi

L’Agenzia chiarisce le modalità operative, i tempi e l’impatto Ires e Irap della nettizzazione del credito R&S già fruito quando interviene il meccanismo premiale del patent box

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 102/2026, definisce le regole sulla restituzione del credito R&S in presenza del patent box. In sintesi, la restituzione avviene con F24 con stesso codice tributo, l’obbligo decorre dal periodo di registrazione Siae del software e la nettizzazione è dovuta anche ai fini Irap anche se la variazione non è sfruttabile per mancanza di carry forward.

Un’azienda impegnata nel settore digitale ha già fruito del credito d’imposta per ricerca e sviluppo (articolo 3 Dl n. 145/2013) per la creazione di una piattaforma software. Considerato che in relazione alle stesse attività di creazione del software, intende beneficiare dell’agevolazione del nuovo patent box, esercitando l’opzione nell’ambito del modello Redditi SC 2026 relativa ai redditi 2025, chiede dei chiarimenti sul meccanismo di “recapture” relativo al credito già fruito.

In pratica la società chiede quali siano le modalità operative e concrete per adempiere all’obbligo di restituzione (nettizzazione) del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo già fruito, quando interviene l’agevolazione nuovo patent box, che riduce i costi qualificati utilizzati per calcolare il credito R&S.

Inoltre, fa sapere che nel periodo in cui ottiene la privativa (registrazione del software), la base imponibile Ires non è capiente e quindi la variazione in diminuzione patent box genera una perdita fiscale. Poiché tale perdita potrà essere usata solo negli anni futuri (articolo 84 Tuir), la società chiede quando scatta l’obbligo di restituzione del credito R&S. In sintesi chiede se deve considerare il periodo in cui si indica la variazione in diminuzione in dichiarazione o il periodo in cui la perdita viene effettivamente utilizzata per ridurre il reddito imponibile futuro.

Infine, viene formulato un terzo quesito riguardante l’Irap. La società rileva che per tale imposta non esiste un meccanismo di riporto a nuovo delle variazioni in diminuzione; quindi, una parte del beneficio patent box può rimanere non utilizzabile. Chiede quindi se la nettizzazione del credito R&S deve applicarsi anche alla quota patent box Irap che in qualità di impresa, di fatto, non riuscirà a sfruttare.

L’Agenzia fa un quadro sulla disciplina agevolativa introdotta dall’articolo 6 del Dlg n. 146/2021 che prevede la possibilità di applicare una maggiorazione del 110% a specifici costi agevolabili sostenuti dai soggetti titolari di reddito d’impresa per attività di ricerca e sviluppo.  Le disposizioni attuative sono state adottate con provvedimento dell’Agenzia del 15 febbraio 2022 e chiarite anche con la circolare n. 5/2023.

In estrema sintesi, l’Agenzia ricorda che il software protetto da copyright è un bene immateriale agevolabile patent box, purché originale e creativo. Il meccanismo premiale del 110% si applica anche ai software, nonostante essi non possano ottenere una “privativa industriale” come brevetti o design in senso stretto. Per i software, il presupposto per accedere al beneficio è la registrazione presso il pubblico registro Siae (o altro ente equivalente). L’agevolazione decorre dal periodo d’imposta della registrazione.

L’Agenzia ricorda, inoltre, che se l’impresa ha già fruito del credito d’imposta R&S e intende in relazione ai medesimi costi beneficiare del nuovo patent box come indicato nel caso in esame, trova applicazione il meccanismo  di “recapture”  del  credito d’imposta già fruito.

Fatte queste premesse, per quanto riguarda il primo quesito l’Agenzia condivide la posizione del contribuente e precisa che la restituzione del credito R&S deve essere effettuata tramite modello F24, utilizzando lo stesso codice tributo e lo stesso anno di riferimento usati in compensazione, indicando l’importo da restituire tra gli “importi a debito versati”.

In risposta al secondo quesito, cioè quale è il momento in cui nasce l’obbligo di restituzione (Ires) l’Agenzia chiarisce che la restituzione non dipende dall’effettiva fruizione della perdita, ma dal momento in cui si applica il meccanismo premiale patent box.

In particolare, il meccanismo premiale scatta nel periodo d’imposta in cui il software viene registrato alla Siae, quindi, nel caso in esame, nel 2025. La restituzione del credito R&S dovrà avvenire in relazione al periodo d’imposta 2025, cioè quando la variazione in diminuzione viene indicata in dichiarazione, indipendentemente dal fatto che il periodo generi reddito o perdita.

Infine, in relazione al terzo quesito l’Agenzia osserva che per l’Irap la normativa non consente di generare un valore negativo della produzione netta utilizzabile negli anni successivi. Tuttavia, nonostante questa impossibilità l’obbligo di restituzione del credito R&S resta comunque.

In pratica la società dovrà procedere alla restituzione del credito d’imposta anche per la componente di agevolazione del nuovo patent box relativa alla variazione in diminuzione della base imponibile Irap a prescindere dalla concreta fruizione.

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