1 Aprile 2026
Recupero Ici enti non commerciali, dichiarazioni fino al 30 settembre
In Gazzetta ufficiale il decreto che proroga il termine per l’adempimento richiesto per recuperare l’esenzione per gli anni 2006-2011. Si sposta, di conseguenza, anche la scadenza per versare gli importi dovuti
Gli enti non commerciali tenuti a presentare la dichiarazione telematica per il recupero dell’Ici relativamente al periodo dal 2006 al 2011 hanno più tempo per effettuare l’invio: il termine del 31 marzo 2026, infatti, è stato spostato al 30 settembre 2026. La proroga è stata stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2026, approdato ieri sera in Gazzetta ufficiale, che ha modificato il decreto del 23 dicembre 2025 per venire incontro alle difficoltà tecniche riscontrate dai contribuenti e dovute alla limitata disponibilità di software di mercato a supporto.
L’adempimento, ricordiamo, è stato introdotto dall’articolo 16-bis del Dl n. 131/2024 in attuazione delle decisioni europee in materia di aiuti di Stato che hanno sancito il recupero dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (Ici) prevista per gli enti non commerciali (articolo 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 504/1992). Si tratta, in particolare, della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018 e decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023.
Più precisamente, la scadenza riguarda gli enti non commerciali che hanno presentato la dichiarazione per l’imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (Imu/Tasi Enc) relativa a uno degli anni di imposta 2012 e 2013, indicando un’imposta a debito superiore a 50mila euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, per le stesse imposte e annualità, un importo superiore a 50mila euro annui. Questi soggetti sono tenuti a presentare la dichiarazione per il recupero dell’Ici relativamente al periodo dal 2006 al 2011. A seguito della recente proroga, il termine per farlo è ora il 30 settembre 2026.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, inoltre, gli stessi soggetti sono tenuti ad effettuare il relativo versamento delle somme dovute. A questo proposito, con la risoluzione n. 12 del 24 marzo 2026, l’Agenzia delle entrate ha istituto i codici tributo da utilizzare per versare gli importi dovuti tramite il modello F24 o il modello F24 “enti pubblici”.
Ultimi articoli
Attualità 9 Settembre 2026
E-commerce: dalle Dogane le regole per lo “Special Arrangement”
Il regime speciale è disciplinato dall’articolo 74-sexies.
Analisi e commenti 9 Settembre 2026
Testo unico adempimenti e accertamenti, l’armonizzazione delle imposte indirette
Focus sulle regole vigenti in materia di controllo per quanto riguarda imposte ipo-catastali, bollo, registro, successioni, donazioni e tributi erariali minori Nuova puntata del nostro approfondimento sul contenuto del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento (Dlgs n.
Analisi e commenti 8 Settembre 2026
Testo unico adempimenti, focus sulle attività di controllo
Nuovo approfondimento sul Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
Analisi e commenti 8 Settembre 2026
L’Ocse incassa 140 contributi sulla riforma dei servizi infragruppo
La consultazione pubblica sulla revisione del Capitolo VII delle linee guida sui prezzi di trasferimento riaccende il confronto sull’arm’s length principle nell’era post-Beps L’Ocse ha di recente avviato una consultazione pubblica sulla revisione del Chapter VII delle Oecd transfer pricing guidelines, dedicato alle regole applicabili ai servizi infragruppo.