Normativa e prassi

2 Marzo 2026

Medici fuori dal Ruolo unico: per il Fisco è lavoro dipendente

Continuano ad essere tali gli emolumenti della Asl a sanitari non aderenti al ruolo che operano sulla base di rapporti convenzionali a tempo indeterminato di assistenza primaria ad attività oraria

I compensi che la Asl eroga ai medici con solo incarico di titolare a tempo indeterminato di assistenza primaria ad attività oraria che non aderiscono al Ruolo unico continuano a essere considerati redditi di lavoro dipendente. Le Asl, in qualità di sostituti d’imposta, sono pertanto obbligate ad applicare la ritenuta alla fonte, al momento dell’erogazione degli emolumenti (risposta n. 57 del 27 febbraio 2026).

La riforma della Medicina generale, avviata con gli accordi collettivi nazionali del 2022 e del 2024 ha introdotto un nuovo modello professionale, incentrato sul Ruolo unico di assistenza primaria. Un’Azienda sanitaria si è rivolta all’Agenzia per il fatto che ad oggi sussiste la presenza di medici che, non aderendo al Ruolo unico definito dall’accordo collettivo nazionale del 4 aprile 2024, continuano a svolgere attività oraria pura nelle sedi aziendali. Alcuni di essi non possiedono più la partita Iva, avendola chiusa quando la loro posizione fiscale è stata assimilata a quella del lavoro dipendente. L’Asl chiede dunque se i compensi loro corrisposti debbano essere trattati come redditi di lavoro autonomo, alla luce della riforma del Ruolo unico, oppure se conservino la natura di reddito di lavoro dipendente, con i relativi obblighi per il sostituto d’imposta.

Per chiarire il quadro, l’Agenzia richiama innanzitutto il principio generale secondo cui l’attività medica, quando svolta in assenza di subordinazione, genera reddito di lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir). Questo vale per i medici del Ruolo unico, ai quali la risposta n. 73/2025 ha già attribuito un inquadramento fiscale di tipo autonomo per l’attività a ciclo di scelta e per l’attività oraria. Il quadro cambia però per chi resta fuori dal Ruolo unico. La normativa contrattuale precedente e la risoluzione del ministero delle Finanze n. 14/1999 qualificavano l’attività oraria a tempo indeterminato della continuità assistenziale e dell’assistenza primaria come rapporto assimilabile al lavoro dipendente. Tale interpretazione è stata più volte confermata nel tempo, da ultimo anche dalla circolare n. 9/2019.

La risposta n. 57/2026 ribadisce che questa impostazione continua a valere per i medici che non hanno aderito al Ruolo unico ex Acn 2024. L’Agenzia conclude che, per questa categoria di medici, i compensi continuano a essere considerati redditi di lavoro dipendente. Le Asl, in qualità di sostituti d’imposta, sono pertanto obbligate ad applicare la ritenuta alla fonte prevista dall’articolo 23 del Dpr n. 600/1973 al momento dell’erogazione degli emolumenti.

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