26 Febbraio 2026
Per la ricognizione di debito Registro fisso e solo in caso d’uso
L’atto, predisposto mediante scrittura privata non autenticata, è meramente confermativo e non modifica in alcun modo il rapporto obbligatorio preesistente, ma si limita ad avvalorarlo
La ricognizione di debito, messa nero su bianco in una scrittura privata non autenticata, che si limita a confermare un’obbligazione già esistente senza modificarla, costituisce una semplice dichiarazione di scienza, priva di contenuto patrimoniale. In tal caso deve essere assoggettata all’imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro, e soltanto in caso d’uso (risposta n. 52 del 25 febbraio 2026).
Il contribuente, che si è rivolto all’Agenzia per dipanare le sue perplessità, intende formalizzare, tramite scrittura privata non autenticata, un atto unilaterale di riconoscimento di un debito pari a 75mila euro, somma che gli è stata anticipata da un altro soggetto per l’acquisto di un immobile. La scrittura indica in modo esplicito la causa del debito, i soggetti coinvolti, l’oggetto del rapporto obbligatorio e un piano di restituzione rateale, che avverrà mediante bonifico bancario. L’atto di vendita dell’immobile è già stato registrato.
Poiché il riconoscimento del debito non ha causa onerosa e non è collegato a un precedente atto soggetto a registrazione obbligatoria, il contribuente chiede quale sia il corretto trattamento ai fini dell’imposta di registro. Secondo lo stesso, l’atto dovrebbe essere soggetto a registrazione solo in caso d’uso (articolo 6, Dpr n. 131/1986, il Tur) e con imposta fissa (articolo 4 della Tariffa, Parte II, Tur), come confermato anche da alcune pronunce della Cassazione.
L’Agenzia delle entrate approva. Chiamata a fornire il proprio parere, ricorda innanzitutto che la ricognizione di debito, disciplinata dall’articolo 1988 del codice civile, consiste in una dichiarazione con cui il debitore riconosce l’esistenza del proprio debito, con l’effetto di sollevare il creditore dall’onere di provare il rapporto obbligatorio originario. Tale ricognizione non crea una nuova obbligazione, ma conferma un debito già esistente, come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione che ribadisce la funzione meramente confermativa dell’atto e la conseguente inversione dell’onere della prova.
Sul piano fiscale, l’Agenzia sottolinea che il Testo unico dell’imposta di registro non contiene una disciplina specifica della ricognizione di debito, motivo per cui occorre fare riferimento alle norme generali sulla registrazione degli atti. L’imposta si applica agli atti soggetti a registrazione o a quelli presentati volontariamente; rientrano nell’obbligo di registrazione gli atti indicati in tariffa se redatti per iscritto. Il Tur distingue tra atti da registrare in termine fisso e atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso: le scritture private non autenticate, come quella in argomento, rientrano in questa seconda categoria, salvo che contengano operazioni soggette a Iva.
Infine, l’Agenzia richiama la differenza tra atti pubblici o scritture autenticate prive di contenuto patrimoniale, che devono essere registrati in termine fisso con imposta fissa, e scritture private non autenticate prive di contenuto patrimoniale, come la ricognizione in esame, per le quali la registrazione avviene solo in caso d’uso e con applicazione dell’imposta fissa prevista dall’articolo 4 della Tariffa, Parte II, del Tur.
Per chiarire l’inquadramento fiscale della ricognizione di debito, in particolare, l’Amministrazione ripercorre gli orientamenti formatisi nella giurisprudenza della Cassazione. Per anni i giudici si sono divisi: un orientamento riteneva che la ricognizione dovesse essere registrata in termine fisso con imposta proporzionale dell’1% come atto dichiarativo; un altro suggeriva l’applicazione dell’aliquota del 3%, sostenendo che si trattasse di un atto avente contenuto patrimoniale; un terzo, minoritario ma crescente, affermava invece che l’atto meramente ricognitivo dovesse essere registrato solo in caso d’uso con applicazione dell’imposta fissa prevista per le scritture private non autenticate prive di contenuto patrimoniale.
Le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 7682/2023 (vedi articolo “Registro, imposta fissa sull’atto di mero riconoscimento del debito”), hanno messo ordine nella materia e valorizzato il terzo orientamento. Hanno infatti stabilito che la ricognizione di debito, quando si limita a confermare un’obbligazione già esistente senza modificarla, costituisce una semplice dichiarazione di scienza, priva di contenuto patrimoniale. In tali casi non produce effetti reali o obbligatori ulteriori, ma serve solo a facilitare il creditore nell’onere della prova. Per questo, la scrittura privata non autenticata che si limita a riconoscere una situazione debitoria certa è soggetta all’imposta di registro in misura fissa e soltanto in caso d’uso (articolo 4 della Tariffa, Parte II, del Tur).
Le sezioni unite hanno però precisato che, quando un atto etichettato come “ricognizione” produce in realtà effetti modificativi del rapporto obbligatorio preesistente e incide sul patrimonio delle parti, deve essere tassato come atto dichiarativo (articolo 3 della Tariffa, Parte I) con obbligo di registrazione in termine fisso e imposta proporzionale dell’1%, applicata sulla situazione patrimoniale coinvolta.
Applicando questi principi al caso concreto, l’Agenzia rileva che l’atto presentato dal contribuente non modifica in alcun modo il rapporto obbligatorio preesistente, ma si limita a confermarlo. Dalla bozza allegata emerge solo il riconoscimento di una situazione debitoria già certa: un prestito di 75mila euro anticipato per l’acquisto di un immobile, con un piano di restituzione rateale. L’atto, dunque, ha natura meramente ricognitiva e non contiene prestazioni a contenuto patrimoniale.
Di conseguenza, l’Agenzia conclude che la scrittura privata non autenticata deve essere assoggettata all’imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro, soltanto in caso d’uso. Rimane comunque possibile la registrazione volontaria della scrittura, che comporterebbe l’applicazione della medesima imposta fissa.
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