Normativa e prassi

25 Febbraio 2026

Concordato preventivo biennale, l’Agenzia scioglie dubbi (2)

Due risposte a interpello chiarificano come considerare il differenziale dell’acquisto di un credito edilizio e le somme derivanti da un accordo transattivo rispetto al reddito fissato con il cpb

Con le due risposte n. 48 e 49, l’Agenzia ha fornito chiarimenti ad altrettanti contribuenti che avevano presentato delle istanze di interpello in materia di concordato preventivo biennale. Le indicazioni si sommano a  quelle fornite con ulteriori tre risposte pubblicate nella stessa giornata di ieri, 24 febbraio 2026, su cui abbiamo pubblicato un primo approfondimento (vedi articolo “Concordato preventivo biennale, l’Agenzia scioglie dubbi (1)). Di seguito una breve esposizione delle due risposte.

Risposta n. 48: differenziale dell’acquisto di bonus edilizi estraneo al cpb
Con la risposta n. 48 del 24 febbraio 2026 l’Agenzia fornisce nuovi chiarimenti a uno studio professionale – che aveva già presentato un interpello al quale l’Agenzia ha risposto nel giugno dello scorso anno (risposta n. 171 del 26 giugno 2025) – sull’applicazione dell’articolo 15 del Dlgs n. 13/2024 (il decreto che ha introdotto il concordato preventivo biennale, Cpb). Il dubbio riguarda il trattamento fiscale, nel reddito di lavoro autonomo, dei componenti positivi e negativi derivanti dall’acquisto di un credito d’imposta da bonus edilizi e dal suo successivo utilizzo in compensazione.

La risposta dell’Agenzia è che il nuovo quadro normativo, introdotto dal Dlgs n. 192/2024, rende imponibile il differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta a prezzo inferiore al valore nominale, ma esclude che tali componenti possano modificare il reddito concordato o il valore della produzione netta per il Cpb, in virtù della tassatività delle variazioni previste dagli articoli 15, 16 e 17 del Dlgs n. 13/2024.

Il tema si inserisce nel nuovo quadro introdotto dal Dlgs n. 192/2024, che ha modificato l’articolo 54 del Tuir introducendo, dal 1° gennaio 2024, il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo. Con questa riforma è stato eliminato il precedente comma 1‑quater, che disciplinava l’imponibilità dei corrispettivi derivanti dalla cessione della clientela o di altri elementi immateriali. La nuova impostazione prevede che tutte le componenti economicamente rilevanti, salvo eccezioni specifiche, concorrano alla formazione del reddito.

Parallelamente, con la circolare n. 9/2025, l’Agenzia ha chiarito che le variazioni del reddito concordato previste dagli articoli 15 e 16 del Dlgs n. 13/2024 sono tassative. Il legislatore ha individuato in modo puntuale quali componenti possono modificare il reddito concordato, escludendo qualsiasi interpretazione estensiva.

Nella risposta n. 171/2025, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività, sia il costo di acquisto del credito sia il suo valore nominale concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Il costo rileva nel periodo d’imposta in cui è sostenuto, mentre il valore nominale diventa imponibile nel momento in cui il credito viene effettivamente utilizzato in compensazione. Il differenziale positivo tra valore nominale e prezzo di acquisto assume quindi rilevanza fiscale.

Prima della riforma, la situazione era diversa. Con la risposta n. 472/2023, l’Agenzia aveva affermato che, in assenza di una norma specifica, il differenziale positivo non costituiva reddito imponibile per i professionisti, poiché non riconducibile a nessuna categoria reddituale del Tuir. L’unica eccezione riguardava i crediti derivanti da prestazioni professionali, come nel caso dello sconto in fattura, che erano tassati come proventi dell’attività.

Tanto premesso, l’Amministrazione conclude affermando che, anche alla luce del mutato quadro normativo e all’introduzione del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, pur essendo il differenziale positivo (conseguente all’acquisto di un credito d’imposta a un prezzo inferiore al suo valore nominale) divenuto imponibile nei termini indicati dalla risposta n. 171/2025, i suoi componenti negativi (costo di acquisto) e positivi (importo nominale utilizzato in compensazione) che concorrono a determinarlo non sono riconducibili ad alcuna delle tipologie richiamate nell’articolo 15, comma 1, del decreto Cpb. Non possono quindi essere considerati “elementi immateriali” come previsto dalla precedente normativa, né possono incidere sul reddito concordato, poiché le variazioni ammesse sono tassativamente indicate dal legislatore.

Lo stesso principio vale per l’Irap. L’articolo 17 del Dlgs n. 13/2024 stabilisce che il valore della produzione netta proposto ai fini del Cpb non considera le componenti già rilevanti per il reddito concordato. Poiché i componenti relativi al credito d’imposta non rientrano tra le variazioni ammesse, essi non incidono nemmeno sulla proposta di valore della produzione netta ai fini Irap, risultando già compresi nella base originaria.

In conclusione, il nuovo quadro normativo rende imponibile il differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta a prezzo inferiore al valore nominale, ma esclude che tali componenti possano modificare il reddito o il valore della produzione netta concordati ai fini del Cpb, in virtù della tassatività delle variazioni previste dagli articoli 15, 16 e 17 del Dlgs n. 13/2024.

Risposta n. 49: Somme da accordo transattivo, sopravvenienza attiva imponibile
Il caso in esame (risposta n. 49) riguarda una holding operante nell’acquisizione, gestione e cessione di partecipazioni in altre imprese che deteneva, insieme ad altre società, il capitale sociale di una srl. La holding riferisce che un gruppo societario si era impegnato ad acquistare l’intero capitale della srl e successivamente anche le partecipazioni di due costituende società veicolo a cui sarebbero state trasferite le autorizzazioni e i rapporti contrattuali relativi alla costruzione e gestione di alcuni impianti.

Al regolare trasferimento delle partecipazioni, tuttavia, non è seguita l’ultima parte dell’accordo in quanto il promissario acquirente alla fine si è opposto all’operazione pattuita.

La holding, quindi, ha citato in giudizio il gruppo societario inadempiente e nel 2024 la questione è stata definita con un accordo transattivo che stabiliva la risoluzione del contratto e la conseguente corresponsione di un importo a favore della holding, al posto del prezzo di cessione originariamente concordato tra le parti.

Alla luce dei fatti descritti la holding, avendo aderito per il biennio 2024­2025 al Cpb, chiede se le somme percepite a seguito dell’accordo transattivo confluiscano o meno nel reddito concordato ai sensi dell’articolo 16 del Dlgs n. 13 del 2024.

L’Agenzia fa presente che al fine di chiarire se gli importi ricevuti dalla holding a seguito dell’accordo transattivo siano da ricomprendersi nel reddito definito ai fini del Cpb per il periodo di imposta 2024, è necessario verificare se gli stessi rappresentino uno di quei ”specifici elementi non riconducibili alla gestione caratteristica” non inclusi nel reddito concordato e tassativamente elencati al richiamato articolo 16 del Dlgs n. 13/2024.

L’Agenzia ritiene che tali somme non rientrino tra i ricavi tipici (articolo 85 del Tuir) non essendo correlate al prezzo di cessione ma concordate in via forfettaria a fronte di prestazioni differenti da quelle originarie, e pattuite alla luce di un nuovo scenario. Va rilevato, inoltre, che tali somme sono soggette a Iva con aliquota al 22%.

Di conseguenza l’importo ricevuto dalla holding nell’ambito dell’accordo transattivo deve essere considerato una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera a), del Tuir. Tale sopravvenienza, ai fini del Cpb, determinerà una variazione in aumento del reddito di impresa oggetto di concordato (articolo 16, comma 1, lettera a), Dlgs n. 13/2024) e del valore della produzione netta concordata (articolo 17, comma 1, Dlgs n. 13/2024).

Fine

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