20 Febbraio 2026
Collegamento tra Pos e registratori, a domanda, risposta
L’Agenzia replica ai quesiti posti da una società sulle regole per l’abbinamento tra strumenti di pagamento elettronico e Rt, previsto dalla Legge di Bilancio 2025
Con la risposta n. 44 del 20 febbraio 2026 l’Agenzia delle entrate precisa che solo per le attività commerciali ordinarie come bar e ristoranti vige l’obbligo di collegamento tra Pos e registratori telematici e non per quelle soggette all’imposta sugli intrattenimenti per le attività svolte tramite apparecchi da divertimento
Il chiarimento nasce dalle novità introdotte in materia dalla legge di bilancio 2025.
A chiedere delucidazioni è una società che si occupa della gestione di centri bowling ricreativi comprensiva di più attività: bowling, sala giochi, sala carambole e ping pong, bar e ristorante. Ogni settore è soggetto a regole fiscali differenti: il bowling utilizza una biglietteria Siae, il bar e il ristorante emettono scontrini fiscali tramite registratore di cassa, mentre le altre attività non sono assoggettate ad alcun obbligo di fatturazione o emissione scontrino. Proprio per questa complessità, l’istante ha chiesto chiarimenti operativi circa gli obblighi relativi ai Pos dopo l’entrata in vigore della nuova normativa.
I quesiti posti all’Agenzia sono cinque.
Innanzitutto, la contribuente vuol sapere se per l’attività di bowling regolata da biglietteria Siae, sia necessario disporre di un Pos dedicato e censito nel cassetto fiscale o registrare la biglietteria stessa.
Il secondo quesito riguarda la necessità di dotarsi di un Pos dedicato e censito per le attività prive di obblighi di emissione di documenti fiscali, come sala giochi, carambole e ping pong,
Chiede poi se per il bar e il ristorante sia sufficiente disporre di un Pos accreditato oppure occorra procedere anche al collegamento con il registratore telematico per consentire lo scambio dei dati.
La quarta richiesta verte sulla possibilità di utilizzare un unico dispositivo Pos per tutte le attività, collegato al registratore telematico per l’area bar-ristorante.
L’ultimo quesito, infine, chiede se i dispositivi portatili basati su app o smartphone – come i Pos di nuova generazione – possano continuare a essere utilizzati dopo il 1° gennaio 2026 e se anch’essi debbano essere collegati al registratore di cassa oppure semplicemente censiti.
L’Agenzia delle entrate, in via preliminare, richiama l’articolo 2, comma 3, del Dlgs n. 127/2015, che disciplina la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, modificato dal Bilancio 2025 (articolo 1, commi 74 e 77, legge n. 207/2024) con l’introduzione dell’obbligo di collegamento tra Pos e registratore telematico. Le modalità operative che gli esercenti devono seguire per abbinare i Pos o altri strumenti di pagamento elettronico ai registratori telematici sono state definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2025: la soluzione adottata non prevede un collegamento fisico ma l’utilizzo di un servizio online ad hoc che sarà messo a disposizione in area riservata sul sito dell’Agenzia.
La disciplina riportata, osserva l’Agenzia, prevede, in sintesi, che l’obbligo di collegamento riguardi esclusivamente le attività che devono emettere un documento commerciale, in quanto solo in questi casi si genera un corrispettivo da trasmettere in tempo reale.
Detto ciò, la risposta chiarisce punto per punto i dubbi del richiedente.
Per quanto riguarda il bowling, l’Agenzia ricorda che questa attività è soggetta all’imposta sugli intrattenimenti. In particolare, l’articolo 1, comma 3, del Dpr 544/1999 stabilisce che la certificazione dei corrispettivi avviene tramite titoli di accesso emessi da apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Il Dm 13 luglio 2000 ha chiarito, inoltre, che i dati dei titoli di accesso emessi tramite biglietterie automatizzate vengono trasmessi al sistema centrale del Mef e successivamente messi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria dalla Siae. Proprio per questo motivo l’Agenzia ha più volte ribadito che i corrispettivi relativi alle attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica previsto dal Dlgs n. 127/2015. Ne deriva che, per il bowling, non esiste alcun obbligo di collegare il Pos alla biglietteria automatizzata. Anche le attività come sala giochi, carambole e ping pong, non essendo soggette all’emissione di scontrino o ricevuta, non devono collegare il POS ad alcun registratore: è sufficiente che il dispositivo sia riconosciuto e censito ai fini fiscali.
Diversa è la situazione di bar e ristoranti, attività che rientrano tra quelle disciplinate dall’articolo 22 del decreto Iva e che sono quindi soggette all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Per queste attività il collegamento tra Pos e registratore telematico diventa obbligatorio, secondo le modalità definite dal provvedimento del 31 ottobre 2025. Il protocollo di “scambio importo”, pur utile per semplificare l’operatività dell’esercente, non sostituisce il collegamento richiesto dalla norma e non rileva ai fini dell’adempimento previsto dalla legge di bilancio 2025.
Per quanto riguarda l’utilizzo di un unico Pos per incassare i corrispettivi provenienti da più attività, l’Agenzia osserva che la normativa non vieta questa possibilità. L’obiettivo della legge è garantire che i pagamenti elettronici siano memorizzati dallo strumento di certificazione dei corrispettivi e trasmessi in forma aggregata all’Agenzia delle entrate, assicurando la corretta associazione tra pagamento e operazione registrata. Il provvedimento del 31 ottobre 2025 chiarisce che la selezione delle forme di pagamento avviene al momento della registrazione dell’operazione sul registratore telematico, riportando nel documento commerciale il tipo di pagamento e il relativo importo. È quindi possibile utilizzare un unico Pos per più attività, purché sia correttamente censito e collegato allo strumento di certificazione fiscale e purché le operazioni soggette a certificazione siano registrate in modo completo e coerente. È sempre possibile, inoltre, emettere documenti commerciali anche per operazioni non soggette a memorizzazione, utilizzando il codice natura Iva N2.
Infine, l’Agenzia chiarisce che i dispositivi portatili basati su smartphone o sistemi simili – come quelli utilizzati tramite app – restano perfettamente validi anche dopo il 1° gennaio 2026. L’unico vincolo è che, quando utilizzati per attività soggette a scontrino, siano anch’essi collegati al registratore telematico. Per le attività non soggette a obblighi fiscali, rimane sufficiente la sola procedura di accreditamento e censimento.
In conclusione, il quadro normativo fa una netta distinzione tra le attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti, quelle svolte tramite apparecchi da divertimento e le attività commerciali ordinarie come bar e ristorante. Solo queste ultime sono pienamente soggette agli obblighi di memorizzazione, trasmissione e collegamento tra Pos e registratore telematico.
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