20 Febbraio 2026
La sola consulenza per investimenti non richiede comunicazione all’AT
La società di intermediazione mobiliare che non detiene strumenti finanziari o liquidità dei clienti e svolge solo servizi consulenziali è esclusa anche da obblighi di monitoraggio fiscale, Fatca e Crs
Una società che svolge a favore dei propri clienti servizi di consulenza in materia di investimenti chiede all’Agenzia delle entrate quali siano gli obblighi tributari di comunicazione e informazione richiesti agli intermediari finanziari che è tenuta a effettuare per l’attività svolta. Nel dettaglio, la società chiede se è soggetta agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei rapporti finanziari (articolo 7, comma 6, Dpr n. 605/1973 e articolo 11, Dl n. 201/2011), a quelli sul monitoraggio fiscale (articolo 1 del Dl n. 167/1990), agli obblighi di segnalazione Fatca (Accordo intergovernativo Italia-Usa del 10 gennaio 2014 e dm 6 agosto 2015) e a quelli di segnalazione Crs relativi allo scambio di informazioni tra Paesi aderenti (Direttiva 2014/107/UE, legge n. 95/2015 e dm 28 dicembre 2015). Di seguito i chiarimenti contenuti nella risposta n. 43 del 20 febbraio 2026 dell’Agenzia delle entrate.
La società specifica che la sua attività consiste in servizi di consulenza in materia di investimenti in favore dei propri clienti, avendo riguardo ai rispettivi asset finanziari, ma sono i clienti che gestiranno, direttamente, la propria liquidità inviando ordini di acquisto o vendita a terzi intermediari. In sostanza, l’attività consiste in consulenza, analisi e monitoraggio del patrimonio complessivo dei clienti, formulazione di raccomandazioni personalizzate, senza fornire servizi di intermediazione esecutiva e senza detenere neanche temporaneamente strumenti finanziari e/o disponibilità liquide dei clienti.
Riguardo alla comunicazione all’Anagrafe tributaria dei rapporti finanziari, l’Agenzia precisa che, in base alla normativa, costituiscono oggetto della comunicazione solo i rapporti finanziari intrattenuti con il cliente e formalizzati contrattualmente (vedi allegato 2 del provvedimento dell’Agenzia del 22 dicembre 2005 e all’allegato 1 del provvedimento del 19 gennaio 2007) e i rapporti che hanno come controparte un altro operatore finanziario. In pratica l’obbligo di comunicazione non vale per i rapporti che hanno ad oggetto esclusivamente i servizi di consulenza (sul punto vedi anche circolare n. 18/2007 e risposta n. 85/ 2024).
Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale, la relativa disciplina (Dl n.167/1990) prevede, per gli intermediari e gli altri operatori finanziari, l’obbligo di comunicare all’Agenzia i trasferimenti da e verso l’estero dei ”mezzi di pagamento” (contanti, assegni bancari, postali e assegni circolari, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili) effettuati per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate. Pertanto, anche su questo punto la società non avrà questi obblighi di comunicazione.
Infine, per quanto riguarda gli adempimenti Fatca e Crs l’Agenzia precisa che le Sim, come le istituzioni finanziarie italiane (Ifi), sono tenute agli obblighi di adeguata verifica fiscale (due diligence) e a comunicare all’Agenzia le informazioni relative ai due accordi. Quest’ultima poi provvede allo scambio automatico con gli altri Stati aderenti. Tale obbligo, tuttavia, riguarda solo le istituzioni di deposito, di custodia, imprese di assicurazione specificate e le ”entità di investimento” (articolo 1, n. 5), lettera c) del dm 6 agosto 2015 e articolo 1, comma 1, lettera h), del dm 28 dicembre 2015). Queste ultime, in particolare, sono tenute all’obbligo se effettuano attività di investimento per conto terzi, oppure siano gestite da un’istituzione di deposito, da un’istituzione di custodia, da un’impresa di assicurazioni specificata o altra entità d’investimento e il loro reddito lordo sia principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti, negoziazione di attività finanziarie o di criptoattività. Di conseguenza, secondo l’Agenzia se la società non detiene strumenti finanziari o liquidità dei clienti e non si occupi della loro movimentazione, ma effettua semplicemente attività di consulenza in materia di investimenti, non è soggetta agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei rapporti finanziari, di monitoraggio fiscale, né di segnalazione Fatca e Crs.
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