Analisi e commenti

17 Febbraio 2026

Bilancio 2026 e contratti di credito: quando scatta l’esenzione dal bollo

Dal prossimo 20 novembre l’imposta non si applicherà ai contratti sotto i 200 euro, che non hanno interessi o oneri o prevedono commissioni minime e rimborso entro tre mesi per il consumatore

La legge di bilancio 2026 (articolo 1, commi 145 e 146 della legge 199/2025) ha introdotto alcune specifiche ipotesi di esenzione dall’imposta di bollo.

In particolare, l’intervento normativo ha operato una modifica sia nell’articolo 2 della parte prima della tariffa, allegata al Dpr n. 642/1972 sia sull’omologa previsione contenuta nel nuovo Testo unico sull’imposta di registro e di altri tributi indiretti (nota 3 dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, di cui all’allegato 3 al Dlgs n. 123/2025), entrato in vigore il 13 agosto 2025, ma la cui applicazione è rinviata al 1° gennaio 2027.

Un breve accenno al quadro normativo di riferimento può essere utile prima di esaminare più da vicino la portata del recente intervento legislativo.

Il contesto normativo di riferimento
Il Dpr n. 642/1972, che contiene la disciplina in materia di imposta di bolloe ora trasposto nel nuovo Testo unico in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (Dlgs n. 123/2025), nel definire l’ambito oggettivo di applicazione del tributo stabilisce, all’articolo 1, che sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa ad esso allegata.

Il successivo articolo 2 distingue, poi, tra atti, documenti e registri soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine, indicati nella parte prima della tariffa e atti, documenti e registri che scontano l’imposta solo in caso d’uso, indicati nella seconda parte della tariffa. Il caso d’uso si verifica quando taliatti vengono presentati al Fisco ai fini della registrazione.

Sul piano soggettivo, ai sensi dell’articolo 22 del Dpr n. 642/1972, l’obbligo di pagamento dell’imposta (e delle eventuali sanzioni amministrative) riguarda, in regime di solidarietà:

  • tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del Dpr n. 642/1972 ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti
  • tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’articolo 2 del decreto, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.

L’articolo 2 della tariffa, parte prima,in via generale l’assoggettamento all’imposta di bollo, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, delle scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni unilaterali con le quali si creano, modificano, estinguono, accertano o documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti.

Si rammenta che l’articolo 5, lettera a), del Dpr 642/1972 (ora articolo 143 del Dlgs n. 123/2025) stabilisce che il “foglio” si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata. Pertanto, si applicherà un’imposta fissa di 16 euro ogni quattro facciate.

La nota 2-bis dell’articolo 2, prima parte della tariffa, introdotta dal l’articolo 8 del Dl 557/1993, nella versione precedente alla modifica apportata dalla legge di bilancio 2026, ricomprendeva nelle disposizioni del menzionato articolo 2, tra gli altri, i “contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385 (…)” che venivano, dunque, indistintamente assoggettati all’imposta di bollo, nella misura di 16,00 euro per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie.

Le modifiche del Bilancio 2026
La novità da ultimo apportata dal comma 145 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2026, introdotto in sede di esame al Senato, incide sulla formulazione della suddetta nota 2-bis), prevedendo espressamente l’esclusione dall’imposta dei seguenti contratti di credito:

  • i contratti di importo inferiore a 200 euro
  • i contratti che non prevedono interessi o altri oneri
  • i contratti in cui il consumatore paga solo commissioni di importo non significativo, a condizione che il rimborso avvenga entro tre mesi dall’utilizzo delle somme.

Infine, il successivo comma 146 circoscrive la portata temporale della novità introdotta, stabilendo che la stessa si applica con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.

Sulle novità fiscali presenti nella legge di bilancio 2026 sono disponibili anche i seguenti approfondimenti:

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