9 Febbraio 2026
La collaborazione “rete-contratto” non preclude il regime forfettario
Un medico che ha aderito al pagamento delle imposte su base forfettaria può continuare a utilizzare tale modalità anche se partecipa a una rete pura tra professionisti
Con la risposta n. 24/2026 l’Agenzia fornisce dei chiarimenti a un medico che chiedeva se la partecipazione alla rete pura tra professionisti da costituirsi nella forma della rete-contratto possa integrare la causa ostativa al regime forfetario (articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190/2014). Secondo l’Agenzia nella rete contratto non si verifica quell’effetto di frazionamento delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte che preclude la fruizione di tale regime.
Il medico richiedente precisa che questa forma di contratto consentirebbe l’utilizzo da parte dei “retisti”, della prestazione lavorativa di uno o più lavoratori dipendenti in base a regole prestabilite. Per effetto di tale rete-contratto un primo medico, responsabile della gestione del rapporto di lavoro, addebiterà pro-quota agli altri partecipanti alla rete (il medico che ha presentato l’interpello e un secondo medico) le somme in funzione dell’utilizzo del lavoratore dipendente ad essi direttamente imputabili. Il primo medico non percepirà ulteriori remunerazioni.
L’Agenzia ricorda le cause ostative al regime forfettario (articolo 1, comma 57, della legge n. 190/2014) fra cui quella delineata nella lettera d) secondo la quale non possono fruire di tale regime “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.
Per quanto riguarda i contratti di rete, inoltre, secondo la circolare n. 4/2011, “l’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso”. La circolare n. 20/2013 ha successivamente chiarito che nella retecontratto la titolarità di beni, diritti e obblighi è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti e la titolarità delle situazioni giuridiche rimane individuale dei singoli partecipanti.
In conclusione, le reti‑contratto tra professionisti non svolgono attività economiche proprie, ma le operazioni restano imputate direttamente ai singoli professionisti che ne fanno parte. Per questo motivo, tali reti non configurano un “frazionamento” dell’attività né un’attività riconducibile a una società commerciale.
Di conseguenza, come nel caso rappresentato, il medico professionista in regime forfettario può aderire a una rete‑contratto senza violare la causa ostativa prevista dall’articolo 1, lettera d) comma 57 della legge n. 190/2014, purché restino rispettati tutti gli altri requisiti del regime.
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