Normativa e prassi

9 Febbraio 2026

La collaborazione “rete-­contratto” non preclude il regime forfettario

Un medico che ha aderito al pagamento delle imposte su base forfettaria può continuare a utilizzare tale modalità anche se partecipa a una rete pura tra professionisti

Con la risposta n. 24/2026 l’Agenzia fornisce dei chiarimenti a un medico che chiedeva se la partecipazione alla rete pura tra professionisti da costituirsi nella forma della rete-contratto possa integrare la causa ostativa al regime forfetario (articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190/2014). Secondo l’Agenzia nella rete contratto non si verifica quell’effetto di frazionamento delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte che preclude la fruizione di tale regime.  

Il medico richiedente precisa che questa forma di contratto consentirebbe l’utilizzo da parte dei “retisti”, della prestazione lavorativa di uno o più lavoratori dipendenti in base a regole prestabilite. Per effetto di tale rete-contratto un primo medico, responsabile della gestione del rapporto di lavoro, addebiterà pro-­quota agli altri partecipanti alla rete (il medico che ha presentato l’interpello e un secondo medico) le somme in funzione dell’utilizzo del lavoratore dipendente ad essi direttamente imputabili. Il primo medico non percepirà ulteriori remunerazioni.

L’Agenzia ricorda le cause ostative al regime forfettario (articolo 1, comma 57, della legge n. 190/2014) fra cui quella delineata nella lettera d) secondo la quale non possono fruire di tale regime “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.

Per quanto riguarda i contratti di rete, inoltre, secondo la circolare n. 4/2011, “l’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso”. La circolare n. 20/2013 ha successivamente chiarito che nella rete­contratto la titolarità di beni, diritti e obblighi è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti e la titolarità delle situazioni giuridiche rimane individuale dei singoli partecipanti.

In conclusione, le reti‑contratto tra professionisti non svolgono attività economiche proprie, ma le operazioni restano imputate direttamente ai singoli professionisti che ne fanno parte. Per questo motivo, tali reti non configurano un “frazionamento” dell’attività né un’attività riconducibile a una società commerciale.

Di conseguenza, come nel caso rappresentato, il medico professionista in regime forfettario può aderire a una rete‑contratto senza violare la causa ostativa prevista dall’articolo 1, lettera d) comma 57 della legge n. 190/2014, purché restino rispettati tutti gli altri requisiti del regime.

La collaborazione “rete-­contratto” non preclude il regime forfettario

Ultimi articoli

Normativa e prassi 29 Maggio 2026

Redditi e residenti all’estero, tre quesiti al vaglio dell’Agenzia

Tassazione esclusiva o mista a seconda dell’origine della pensione e delle norme convenzionali con Lussemburgo e Francia.

Normativa e prassi 29 Maggio 2026

Operazioni a catena nell’Ue, l’identificazione Iva conta

Se l’operatore intermedio comunica al suo cedente un numero di identificazione ai fini dell’imposta di uno Stato membro diverso da quello di partenza, la seconda cessione all’acquirente finale è interna Con la risposta 111 del 29 maggio, l’Agenzia ha fornito un chiarimento in tema di operazioni a catena tra soggetti stabiliti in diversi Stati europei, disciplinata dall’articolo 36-bis della direttiva Iva, introdotta nel 2018 dalla cosiddetta “direttiva quick fixes”).

Attualità 29 Maggio 2026

Detrazione ex post Start up: domande entro il 31 maggio

Ultimi giorni per richiedere la detrazione del 65% per gli investimenti realizzati nel primo semestre 2025, come previsto dalla deroga introdotta dalla conversione del decreto Pnrr Scade il 31 maggio il termine di invio delle domande per richiedere il riconoscimento della detrazione del 65% sugli investimenti in start up innovative effettuati nel primo semestre 2025.

Attualità 28 Maggio 2026

Recupero Ici 2006-2011 Online il servizio per la dichiarazione

Il dipartimento delle Finanze fa sapere che è operativo un applicativo raggiungibile dall’area riservata del sito delle Entrate, che semplifica e velocizza l’adempimento È disponibile da oggi, 28 maggio 2026, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, un servizio del dipartimento delle Finanze che consente di predisporre e inviare in modalità interattiva la dichiarazione Ici relativa al periodo d’imposta 2006-2011.

torna all'inizio del contenuto