Analisi e commenti

6 Febbraio 2026

Regime agevolato dei neo residenti, maggiorati gli importi forfettari

Il Bilancio 2026 ha aumentato del 50% e del 100% l’imposta sostitutiva opzionale sui redditi esteri per le persone fisiche e i loro familiari che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia

Con l’approvazione dei commi 25 e 26 dell’articolo 1, della legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199/2025) è stato stabilito che le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente al 1° gennaio 2026, relativamente ai redditi prodotti all’estero, possono esercitare l’opzione per versare forfettariamente, a titolo di imposta sostitutiva Irpef per tali redditi e a prescindere dall’importo degli stessi redditi percepiti, 300mila euro anziché 200mila euro annui previsti dalla norma previgente. Anche i loro familiari, sempreché il soggetto principale ne abbia fatto richiesta, possono beneficiare dell’imposta sostitutiva versando 50mila euro anziché 25mila euro (come era stato fissato dalle norme in vigore precedentemente). La novità è stata operata con una modifica dell’articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, del Tuir (Dpr n. 917/1986).

L’applicazione di tale imposta sostitutiva resta subordinata ad alcune condizioni, di seguito precisate.

I redditi devono essere prodotti all’estero secondo criteri di cui all’articolo 165 del Tuir. I soggetti che intendono esercitare l’opzione devono trasferire la loro residenza fiscale in Italia, senza avervi, però, risieduto per almeno nove dei dieci periodi d’imposta antecedenti a quello di validità dell’opzione. (articolo 24-bis, comma 2, del Tuir, che rimanda all’articolo 2, comma 2 del Tuir). Ricordiamo che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente, ovvero hanno il domicilio nel territorio italiano (ossia il luogo dove stabiliscono la sede principale dei propri affari e interessi), ovvero vivono abitualmente in Italia (articolo 43 del Codice civile e articolo 2, comma 2 del Tuir).

L’opzione deve essere esercitata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia, ma dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle entrate (ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera f), della legge n. 212/2020). L’opzione esercitata è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. Nell’opzione, le persone fisiche, per sé o per uno o più dei familiari, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione o con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti.

Sono esclusi i redditi generati da plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir) realizzati nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione (disciplinato dall’articolo 68, comma 3, del Tuir). L’ammontare dell’imposta dovuta è versato in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Riguardo all’accertamento, alla riscossione, al contenzioso ed alle sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Infine, si precisa che l’imposta non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo.

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