Analisi e commenti

4 Febbraio 2026

Titoli nell’attivo circolante: deroga possibile ai criteri ordinari

Nel Bilancio 2026 è stata prevista la facoltà per le imprese Oic di valutare i titoli non immobilizzati in base alle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anziché secondo il valore di mercato

La legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025), ai commi 65 e 66, ha previsto per gli esercizi 2025 e 2026 la facoltà, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali (Oic adopter), di derogare ai criteri ordinari di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante.

L’articolo 2426 del codice civile impone le regole di valutazione delle voci di bilancio, per assicurare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa; al comma 1, n. 9 stabilisce che i titoli dell’attivo circolante (non immobilizzati) siano iscritti al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Questa valutazione assicura il rispetto del principio di prudenza.

La deroga ha carattere transitorio e concede, per gli esercizi 2025 e 2026, la possibilità di mantenere, i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, al valore risultante dall’ultimo bilancio approvato, anziché procedere alla svalutazione al valore di mercato.

In concreto, le società che si avvalgono del regime derogatorio valutano i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio in tale bilancio, al costo d’acquisizione.

La facoltà di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante non è applicabile nei casi in cui il minor valore di mercato assume carattere durevole; in tale circostanza, resta fermo l’obbligo di procedere alla svalutazione ai sensi delle norme civilistiche. È il caso, ad esempio, della rilevazione delle perdite conseguenti alla vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell’esercizio.

Le società che decidono di optare per la deroga sono tenute a destinare a una riserva indisponibile di utili una quota pari alla mancata svalutazione, al netto del relativo onere fiscale. Qualora utili o riserve disponibili non siano sufficienti, la riserva dovrà essere costituita con gli utili degli esercizi successivi.  

Inoltre, per consentire al lettore del bilancio di comprendere le modalità di applicazione della norma, la società dovrà illustrare in nota integrativa i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga, le modalità di determinazione della riserva e le motivazioni per cui la perdita è stata ritenuta temporanea.

La disposizione derogatoria temporanea ripropone una misura già prevista in passato in fasi di forte instabilità dei mercati finanziari e mirata a sterilizzare gli effetti delle fluttuazioni.

L’Oic in passato ha analizzato la deroga sotto il profilo tecnico contabile e fornito chiarimenti con il documento interpretativo n. 11 (aggiornato per i bilanci 2024). In coerenza con i chiarimenti resi dall’Oic, l’ambito di applicazione è circoscritto ai titoli di debito e di capitale (Partecipazioni) iscritti nell’attivo circolante e disciplinati dagli Oic 20 e Oic 21, restando esclusi gli strumenti finanziari derivati, ancorché gli stessi possano rientrare nell’attivo circolante. Gli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall’Oic 32, sono valutati, ai sensi del comma 1, n. 11-bis, dell’articolo 2426 codice civile, al fair value alla data di rilevazione iniziale e ad ogni data di chiusura del bilancio.

L’Oic ha altresì chiarito che la facoltà può essere esercitata anche per i titoli acquistati nell’esercizio e non deve necessariamente riguardare l’intero portafoglio non immobilizzato: l’applicazione può avvenire in modo selettivo, riguardando uno o più titoli, anche se emessi dallo stesso soggetto ma con caratteristiche diverse (es. titoli con diverso Isin di uno stesso emittente).

Infine, per le imprese di assicurazione, la Legge di bilancio 2026, al comma 67, ha stabilito che la facoltà prevista dai commi 65 e 66 non è immediatamente operativa, ma dovrà essere regolamentata dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), con proprio regolamento, che ne dovrà disciplinare altresì le modalità applicative.  

Sulle novità fiscali presenti nella legge di bilancio 2026 è disponibile anche l’approfondimento Imprese agricole, dal Bilancio 2026 novità in tema di agevolazioni, pubblicato martedì 3 febbraio 2026.

Titoli nell’attivo circolante: deroga possibile ai criteri ordinari

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