2 Febbraio 2026
Proroga crediti Zes unica e Zls: approvate le nuove comunicazioni
Un intervento necessario dopo l’estensione e il rafforzamento del sistema degli incentivi fiscali destinati agli investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, previsti dall’ultima legge di bilancio
Con due distinti provvedimenti del 30 gennaio 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha dato il via libera ai nuovi modelli di comunicazione e comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, per la fruizione di benefici fiscali per gli investimenti nella Zona economica speciale (Zes unica) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls). Il legislatore, infatti, con l’ultima legge di Bilancio ha rafforzato il sistema degli incentivi fiscali destinati alle aree svantaggiate del Paese, prorogando e ampliando i crediti d’imposta per gli investimenti nella Zes unica e nelle Zls (articolo 1, commi da 438 a 452, legge n. 199/2025).
La legge di bilancio 2026, quindi, ha esteso agli anni 2026, 2027 e 2028, il credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica, anche per le zone assistite delle regioni Marche e Umbria. Il limite complessivo di spesa è fissato in 2.300 milioni di euro per il 2026, mille milioni di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028.
Inoltre, alle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa richiesta per l’accesso al beneficio spetta un contributo “aggiuntivo”, sotto forma di credito d’imposta, pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0 (articolo 38 del Dl n. 19/2024) con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa.
Anche il credito d’imposta per le imprese delle Zone logistiche semplificate (Zls) è stato esteso agli anni 2026, 2027 e 2028.
La comunicazione iniziale
La comunicazione iniziale serve a indicare le spese sostenute dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e quelle che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre. Le finestre temporali sono identiche per Zes unica e Zls:
- 31 marzo – 30 maggio 2026 per gli investimenti del 2026
- 31 marzo – 30 maggio 2027 per gli investimenti del 2027
- 31 marzo – 30 maggio 2028 per gli investimenti del 2028.
La trasmissione va effettuata esclusivamente in via telematica tramite il software messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, la quale entro cinque giorni dall’invio rilascia una ricevuta di presa in carico o di scarto. È possibile sostituire la comunicazione entro la stessa finestra temporale; quelle inviate oltre i termini vengono scartate.
La comunicazione è scartata anche quando l’impresa non ha una partita Iva attiva o quando i dati della struttura produttiva non coincidono con quelli registrati presso l’Agenzia.
La comunicazione integrativa
La comunicazione integrativa è obbligatoria e deve attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Per la Zls, devono essere indicati anche gli acconti versati e fatturati dall’8 maggio 2024 (o dalla data del Dpcm istitutivo o modificativo della Zls) e le spese relative a investimenti pluriennali avviati dal 2024.
Le scadenze per l’invio della comunicazione integrativa sono:
- 3 gennaio – 17 gennaio 2027 per gli investimenti del 2026
- 3 gennaio – 17 gennaio 2028 per gli investimenti del 2027
- 3 gennaio – 17 gennaio 2029 per gli investimenti del 2028.
Se la scadenza cade in un giorno festivo o di sabato, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.
La trasmissione è esclusivamente telematica. È considerata tempestiva anche se scartata nei termini, purché ritrasmessa entro cinque giorni solari. Durante la finestra temporale è possibile sostituire o annullare la comunicazione; l’annullamento comporta la decadenza dal beneficio.
La comunicazione integrativa può essere scartata, tra l’altro, se:
- i dati non coincidono con quelli della comunicazione iniziale
- le fatture elettroniche indicate non corrispondono ai dati presenti nelle banche dati
- non è compilato il quadro C nei casi in cui sono previsti i controlli antimafia.
Come si utilizzano i crediti d’imposta
L’utilizzo del credito d’imposta è possibile solo dopo:
- la pubblicazione del provvedimento che conferma l’ammontare spettante
- il rilascio della seconda ricevuta dell’Agenzia, che autorizza l’utilizzo del credito.
Per gli investimenti non documentabili tramite fattura elettronica o acquisiti tramite leasing, l’utilizzo è subordinato alla verifica della certificazione trasmessa tramite il servizio “Consegna documenti e istanze”.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dalla legge; mentre il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia; se l’importo utilizzato è superiore al credito disponibile, il modello viene scartato.
Infine, se il credito supera i 150 mila euro, o se la somma dei crediti Zes/Zls degli anni precedenti porta a superare tale soglia, si applicano le verifiche previste dalla normativa antimafia.
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