15 Gennaio 2026
Esonero dal canone tv in bolletta: richieste entro il 2 febbraio
I contribuenti che non possiedono un televisore devono presentare un’apposita dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle entrate per evitare l’addebito per tutto l’anno in corso
Quest’anno, visto che il 31 gennaio è sabato, c’è tempo fino al 2 febbraio per i contribuenti che intendono evitare l’addebito del canone tv nella bolletta dell’energia elettrica per il 2026. Chi non possiede un apparecchio televisivo e risulta intestatario di un’utenza elettrica residenziale a uso domestico è tenuto infatti, a presentare, entro tale data, l’apposita dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito automatico in fattura del tributo riferito a tutto l’anno 2026. Slitta, inoltre, dal 2 febbraio al 3 febbraio (fino al 30 giugno 2026) il via per lo stesso adempimento che consentirà l’esonero per il secondo semestre dell’anno: quindi, saranno considerate valide soltanto le dichiarazioni inviate a partire da tale data.
La dichiarazione può essere inviata online, tramite l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, tramite intermediario, oppure con posta elettronica certificata (Pec) o via posta raccomandata.
Come richiedere l’esonero
L’esonero può essere richiesto solo se nessun componente della famiglia anagrafica detiene un televisore. Per richiederlo, il contribuente deve compilare il quadro A del modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate insieme alle relative istruzioni. Con tale dichiarazione, resa ai sensi del Dpr n. 445/2000, si attesta che in nessuna abitazione in cui è attiva un’utenza elettrica a proprio nome è presente un televisore proprio o di un componente della loro famiglia anagrafica o che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica intestata è presente un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari.
Inoltre, gli eredi possono presentare la dichiarazione per attestare l’assenza di Tv nell’abitazione in cui è ancora attiva un’utenza intestata al defunto.
Sul sito dell’Agenzia, nell’apposita sezione dedicata al canone tv, sono disponibili le risposte alle domande più frequenti, che forniscono ulteriori dettagli e informazioni su casi specifici.
Pro memoria sulle tempistiche dell’esonero
La dichiarazione per l’esonero dall’addebito in bolletta del canone Tv va inviata ogni anno. Per determinare la validità dell’esonero, i tempi di presentazione sono i seguenti:
- dal 1° luglio al 31 gennaio – che quest’anno slitta al 2 febbraio -dell’anno successivo, per esonerare l’intero anno successivo
- dal 1° febbraio – che quest’anno slitta al 3 febbraio – al 30 giugno, l’esonero è valido solamente per il secondo semestre dello stesso anno.
Perciò se la dichiarazione è trasmessa entro il 2 febbraio, l’esonero sarà valido per tutto il 2026, mentre chi la presenterà dal 3 febbraio e fino al prossimo 30 giugno lo vedrà riconosciuto sul secondo semestre dell’anno.
Inoltre, i contribuenti che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale (senza averne altre dello stesso tipo nel medesimo anno), devono inviare la dichiarazione sostitutiva di non possesso del televisore entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura, per vedere riconosciuto l’esonero fin da tale data.
Come inviare la richiesta
La dichiarazione va presentata direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede, tramite:
- l’apposita applicazione web all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate
- intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera)
- posta elettronica certificata (Pec), purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta con firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 n. 82/2005 (Cad) e dovrà essere inviata a cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
- raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino, allegando un documento di riconoscimento valido.
Se l’addebito è già a carico di un familiare
Occorre presentare la dichiarazione sostitutiva anche nel caso in cui si è titolari di utenza elettrica di tipo residenziale e il canone è già addebitato ad un altro componente della famiglia anagrafica. In questo caso, occorre comunicare all’Agenzia delle entrate il codice fiscale di chi già paga il canone e la data dalla quale decorre lo stato di appartenenza. Nel caso specifico, va compilato il quadro B della dichiarazione, che può essere presentata in qualunque momento dell’anno e non va ripresentata se non cambiano le condizioni.
Nella compilazione del quadro B è importante indicare da quando si fa parte della stessa famiglia anagrafica. La data di questo presupposto, infatti, produce effetti sulla determinazione del canone. In particolare
- se la data di inizio di appartenenza alla famiglia anagrafica decorre dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione il canone non è dovuto per l’intero anno
- se decorre dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione il canone è dovuto per il primo semestre e non è dovuto a partire dal secondo semestre
- se il presupposto decorre dal 2 luglio dell’anno di presentazione al 1°gennaio dell’anno successivo, il canone è dovuto per l’intero anno di presentazione e non è dovuto per l’anno successivo
- se, infine, si fa parte della stessa famiglia anagrafica già prima del 1° gennaio dell’anno di presentazione è possibile indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dello stesso anno.
Cambiamenti in corso d’anno
Può capitare che le condizioni dichiarate in precedenza possano cambiare. Ad esempio, viene acquistato un nuovo apparecchio televisivo nel corso dell’anno, oppure viene meno la situazione di appartenenza alla medesima famiglia anagrafica precedentemente dichiarata.
In tali casi, queste modifiche vanno tempestivamente comunicate, compilando il quadro C della dichiarazione. Il canone, in queste eventualità, sarà addebitato dal mese in cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva.
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