15 Gennaio 2026
Lavoratori residenti in Italia, deducibili i contributi esteri
In linea con la Cassazione, una limitazione prevista per una categoria reddituale non si estende automaticamente al reddito complessivo, a meno che una norma lo preveda espressamente
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 5 del 15 gennaio 2026, ha chiarito che i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, versati all’estero da un lavoratore residente fiscalmente in Italia, sono deducibili dal reddito complessivo, anche quando il reddito di lavoro dipendente è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali.
Il caso sottoposto con l’interpello riguarda un contribuente che lavora all’estero dal 2024 come dipendente, e applica, per la determinazione del reddito ivi prodotto, la disciplina delle retribuzioni convenzionali (articolo 51, comma 8-bis, del Tuir). Nella domanda, il contribuente chiede se i contributi previdenziali e assistenziali versati all’estero nel 2024 possano essere dedotti dal reddito complessivo, indicandoli nel rigo E21 del modello 730/2025. La risposta dell’Agenzia è positiva.
Il regime delle retribuzioni convenzionali
L’Agenzia giunge a questa conclusione partendo dall’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir. Tale norma prevede un regime speciale per i lavoratori dipendenti che prestano la loro attività all’estero in modo continuativo per più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi. In questi casi, il reddito imponibile non viene calcolato sulla base della retribuzione effettiva, ma su una retribuzione convenzionale, stabilita ogni anno dal ministero del Lavoro. Questo criterio di determinazione del reddito si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia.
Poiché si tratta di un regime “forfettario”, che vige in deroga alle regole ordinarie di determinazione del reddito di lavoro dipendente, tra le norme che non trovano applicazione c’è anche l’articolo 51, comma 2, lettera a), che normalmente esclude dal reddito i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Nel regime in argomento, infatti, la retribuzione convenzionale è considerata “onnicomprensiva”.
La questione posta dal richiedente riguarda proprio questo punto: cioè, se i contributi obbligatori versati all’estero non possono essere sottratti dalla retribuzione convenzionale, è comunque possibile dedurli dal reddito complessivo?
La risposta dell’Agenzia è sì, e si fonda su un principio chiave: la deducibilità degli oneri (ex articolo 10 del Tuir) opera a livello di reddito complessivo, non di singola categoria reddituale. L’articolo 10, comma 1, lettera e), stabilisce infatti che sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, purché non siano già stati dedotti nella determinazione del reddito di categoria.
Poiché nel regime convenzionale tali contributi non possono essere dedotti dal reddito di lavoro dipendente, essi diventano automaticamente deducibili dal reddito complessivo.
Il ruolo della giurisprudenza di Cassazione
La risposta richiama espressamente la sentenza della Corte di cassazione n. 17747/2024, che ha fissato un principio di diritto molto chiaro: l’esclusione della deducibilità dei contributi nella determinazione del reddito di lavoro dipendente non implica la loro esclusione dal reddito complessivo.
Secondo la Corte, tra le norme che disciplinano le singole categorie di reddito e quelle che regolano il reddito complessivo esiste un rapporto di “specialità reciproca”. Ciò significa che una limitazione prevista per una categoria reddituale non si estende automaticamente al reddito complessivo, a meno che una norma lo preveda espressamente.
La Cassazione ha ribadito questo orientamento anche nelle successive sentenze numeri 9092 e 9446 del 2025.
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, l’Agenzia delle entrate ha concluso che:
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati all’estero devono essere considerati deducibili dal reddito complessivo
- la deduzione deve essere effettuata in dichiarazione dei redditi
- il lavoratore deve indicare tali contributi nel rigo E21 del Modello 730/2025, sulla base della certificazione rilasciata dal datore di lavoro estero.
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