Normativa e prassi

21 Gennaio 2026

Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale

Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente

Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci. L’eventuale parte residua del costo di noleggio trattenuta dalla società sul premio variabile corrisposto al dipendente concorre alla formazione dell’imponibile. È, in estrema sintesi, quanto precisa la risposta n. 14 del 21 gennaio 2026.

Il chiarimento è diretto a una società che intende introdurre nella sua azienda una nuova car policy chiamata Car Flexi, riservata ai manager, che prevede l’utilizzo promiscuo di auto aziendali solo a bassissime emissioni (elettriche o ibride plug‑in) e la partecipazione del dipendente all’intero costo effettivo dell’auto, attraverso una trattenuta mensile, pari al 100% del fringe benefit convenzionale (tabelle Aci) e la riduzione del premio variabile per coprire il rimanente costo di noleggio.
La società specifica che, al momento della stipula e per tutto il periodo dell’accordo di Car Flexi, non è conosciuto il valore della retribuzione variabile perché non ancora maturato né determinato. Nel caso in cui la quota variabile non sia sufficiente a coprire il costo per il noleggio dell’auto, la differenza è trattenuta al manager in un’unica soluzione oppure in rate mensili di pari importo. L’eventuale residuo del premio sarà pagato in denaro al dipendente e assoggettato a tassazione e contributi.

Il dubbio dell’azienda riguarda la conformità del modello Car Flexi proposto rispetto a quanto previsto dall’articolo 51 del Tuir (“Determinazione del reddito di lavoro dipendente”) in materia di tassazione dei fringe benefit e, nello specifico, di auto concesse in modo promiscuo. In sostanza, vuole sapere se la parte di costo dell’auto che eccede il fringe benefit convenzionale possa essere sottratta dalla retribuzione variabile lorda senza concorrere al reddito.

La norma da analizzare per sbrogliare la questione è il comma 4, lettera a), dell’articolo 51 del Tuir che, in deroga al regime ordinario di tassazione dei fringe benefit basato sul valore normale del bene o della prestazione, prevede, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, un criterio di determinazione forfetaria della somma da assoggettare a tassazione prendendo come riferimento i valori indicati nelle tabelle Aci.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 326/1997, ha chiarito che “se il dipendente corrisponde delle somme (con il metodo del versamento o della trattenuta) nello stesso periodo d’imposta, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo che il datore di lavoro gli ha concesso, tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore”.
Tuttavia, continua la risposta, la regola fissata nell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, secondo cui il valore dei veicoli concessi a uso promiscuo è imponibile al netto delle somme eventualmente trattenute al lavoratore, deve intendersi riferita, come ha precisato sempre la circolare n. 326/1997 richiamata, non a tutte le somme trattenute al lavoratore o da questo versate, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l’uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle Aci.
In pratica, possono essere sottratti dall’imponibile solo gli importi che il datore di lavoro richiede per l’uso personale del veicolo, e tali importi devono essere calcolati usando le tabelle Aci.

I collaboratori che scelgono di aderire al Car Flexi descritto nell’interpello, si fanno carico di tutto il costo dell’auto aziendale concessa dalla società a uso promiscuo. Il pagamento avviene tramite due modalità:

  • trattenuta mensile per dodici mesi a copertura del valore convenzionale dell’auto
  • trattenuta sul premio variabile lordo della differenza tra il costo del noleggio annuo sostenuto dalla società e la somma già pagata dal manager tramite le trattenute mensili.

Alla luce delle norme e della prassi richiamate, l’Agenzia ritiene che, per usufruire del regime speciale di esenzione, il dipendente possa contribuire al costo dell’auto solo attraverso la trattenuta mensile pari al valore del fringe benefit convenzionale. Questa trattenuta, distribuita su dodici mesi, permette di azzerare il fringe benefit tassabile, come previsto dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir.

Per quanto riguarda il residuo dell’intero costo di noleggio sostenuto dalla società, l’Agenzia, a differenza di quanto affermato dalla società, ritiene che tale somma debba essere trattenuta dall’importo “netto” della retribuzione variabile attribuita al dipendente, in quanto l’eccedenza del valore convenzionale determinato in base al comma 4 dell’articolo 51 concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi del comma 1 della stessa norma.

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