2 Gennaio 2026
Riapertura di termini fiscali: il Milleproroghe entra in Gazzetta
Differita al 15 dicembre 2026 la scadenza per gli aggiornamenti catastali degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto, dopo l’esclusione degli stessi dall’attribuzione della rendita
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 302 dello scorso 31 dicembre) il decreto-legge n. 200/2025, che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi (il milleproroghe), approvato dal Consiglio dei ministri l’11 dicembre 2025.
Il decreto presenta diverse novità in materia fiscale. In tema di codificazione, il rinvio di un anno dell’operatività dei nuovi testi unici tributari, alla luce dei decreti correttivi e integrativi in corso di adozione, favorisce il perseguimento di una maggiore organicità e completezza del quadro normativo. Con riguardo alla riscossione dei tributi locali, viene esteso il margine temporale a disposizione dei concessionari della riscossione per adeguare il proprio capitale sociale, in attesa che la delega sui tributi locali ridisegni regole e vigilanza del sistema. Altro intervento riguarda la disciplina sugli aiuti di Stato: l’intervento normativo estende al 31 dicembre 2027 l’orizzonte temporale per la notifica degli atti di recupero degli aiuti irregolari, così da consentire alle Amministrazioni di programmare azioni di recupero più graduali. Infine, è prevista una proroga incidente sul nuovo regime catastale per le strutture ricettive all’aperto introdotto dall’articolo 7-quinquies del Dl n. 113/2024, che rende irrilevanti ai fini catastali gli allestimenti mobili (case mobili, maxi-caravan eccetera), in modo da consentire un’applicazione più ordinata e uniforme delle nuove regole.
Testi unici tributari, rinvio efficacia al 2027
Tenuto conto che è in fase di avanzata realizzazione la procedura di adozione di decreti correttivi e integrativi dei decreti di attuazione della riforma fiscale, si è ritenuto necessario che l’emanazione dei testi unici, prevista dall’articolo 21 della legge delega n. 111/2023, abbia riguardo anche delle nuove disposizioni in fase di approvazione per effetto dei decreti legislativi in corso di adozione, onde assicurare la massima sistematicità e completezza del quadro normativo dei diversi settori di intervento.
Il legislatore ha preferito sacrificare la tempestività in favore di una sistematizzazione più stabile: la decorrenza dei testi unici viene così rinviata di un anno, in modo da poter incorporare o coordinare le ulteriori norme che arriveranno dai decreti delegati ancora in corso di approvazione. L’obiettivo è di scongiurare un doppio riordino della materia a distanza ravvicinata riducendo al minimo gli interventi di manutenzione normativa su discipline appena entrate in vigore.
Nello specifico, i commi da 1 a 5 dell’articolo 4 del decreto in esame, rubricato “proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze” rinviano rispettivamente al 1° gennaio 2027 la decorrenza di applicazione dei testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali (comma 1); dei tributi erariali minori (comma 2); della giustizia tributaria (comma 3); del testo unico in tema di versamenti e di riscossione (comma 4) e di quello in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti (comma 5).
Proroga adeguamento capitale sociale per i concessionari della riscossione dei tributi locali
Sempre l’articolo 4, al comma 12, interviene sul fronte della riscossione degli enti locali, concedendo una nuova finestra temporale agli operatori già presenti sul mercato. Nello specifico la disposizione proroga dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 il termine entro cui i soggetti iscritti al 1° gennaio 2020 all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997, devono adeguare il proprio capitale sociale per poter continuare a svolgere l’attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali.
L’intervento si rifà a quanto previsto dalla legge delega di riforma fiscale, nella parte che attiene alla revisione del sistema di riscossione delle entrate degli enti locali. In particolare l’articolo 14, comma 1, lettera f), della legge n. 111/2023, prevede la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali con riguardo, tra l’altro, anche al sistema di vigilanza sui soggetti abilitati a effettuare l’attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.
Pertanto, la proroga dell’adeguamento si rende necessaria in virtù dei tempi richiesti per l’emanazione del decreto delegato concernente i tributi locali, che attualmente rientra nella proroga del termine di attuazione della legge di delega, prevista dalla legge n. 120/2025. Il legislatore concede dunque una finestra temporale allargata per l’adeguamento patrimoniale dei citati concessionari, i quali potrebbero trovarsi, nel breve, a muoversi in un quadro normativo profondamente ridisegnato.
Recupero aiuti di Stato, orizzonte al 2027
L’articolo 52 della legge n. 234/2012 ha istituito presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna) al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Con il decreto n. 115/2017, del ministro dello Sviluppo economico, emanato di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del suddetto Registro.
L’Agenzia delle entrate, che gestisce unicamente gli aiuti fiscali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, provvede alla loro iscrizione massiva nell’Rna sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.
L’articolo 15, comma 4, del Dl in esame, interviene sull’intervallo temporale previsto per il recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria dei suddetti aiuti, spostando in avanti il termine per le notifiche degli atti impositivi. Nello specifico è esteso al 31 dicembre 2027 – in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2025 – il perimetro dei periodi di imposta per i quali possono essere notificati gli atti di recupero, in caso di mancato rispetto da parte delle Autorità responsabili degli obblighi di registrazione nei registri nazionali degli aiuti.
In particolare, al fine di concedere un maggior termine per assolvere agli adempimenti previsti dall’articolo 10, comma 6, del citato decreto interministeriale n. 115/2017, alle Autorità che non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nei pertinenti registri dei regimi di aiuto o degli aiuti ad hoc, si estende al 31 dicembre 2027 – in luogo del precedente periodo ricompreso tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025 – la finestra temporale in cui si intendono prorogati di due anni i termini per la notifica dei relativi atti di recupero, in scadenza in tale intervallo temporale. L’intervento consente, nell’eventualità del mancato assolvimento degli obblighi di registrazione da parte delle Autorità responsabili dei regimi di aiuto, un’azione di recupero graduale da parte dell’Amministrazione finanziaria nei confronti di coloro che hanno illegittimamente fruito degli aiuti individuali.
Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto, proroga termini presentazione atti di aggiornamento per gli intestatari catastali
All’articolo 16, rubricato “proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo”, il comma 3 si inserisce nel perimetro applicativo tracciato dall’articolo 7-quinquies del Dl n. 113/2024, che ha sancito l’irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto. Tale ultimo articolo ha previsto che gli allestimenti mobili di pernottamento (case mobili, maxi-caravan eccetera) ubicati in strutture ricettive all’aperto, siano esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in quanto non rilevanti ai fini della rappresentazione e del censimento catastale. Inoltre – sempre dal 1° gennaio 2025 – il valore delle aree attrezzate per i suddetti allestimenti e delle aree non attrezzate, destinate al pernottamento degli ospiti, è stato incrementato rispettivamente dell’85% e del 55% rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari, ai fini della stima della rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto. Sempre a norma dell’articolo 7-quinquies, gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, e comunque entro il 15 dicembre 2025, sono tenuti a presentare: atti di aggiornamento geometrico (articolo 8, legge n. 679/1969), per l’aggiornamento della mappa catastale e atti di aggiornamento (Dm del ministro delle Finanze n. 701/1994), per l’aggiornamento del catasto fabbricati.
L’intervento normativo in esame proroga dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 il termine entro il quale gli intestatari catastali di cui sopra debbono presentare i suddetti atti di aggiornamento, al fine di concedere a tali soggetti un margine temporale più ampio per procedere agli atti di aggiornamento della mappa catastale e del catasto dei fabbricati, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, e quindi di potere indicare in maniera puntuale, coerente e uniforme i beni da ricomprendere e stimare a tali fini.
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