24 Dicembre 2025
Successioni, vale il saldo effettivo e non quello contabilizzato dopo
Chiarite le regole per la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di successione. Sul conto corrente trasferito all’erede pesano soltanto le somme effettivamente esistenti
Con risposta ad interpello n. 318 del 23 dicembre 2025, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai fini dell’imposta sulle successioni, il saldo deve riflettere le operazioni perfezionate prima del decesso, anche se contabilizzate successivamente.
Il quesito
Un erede ha chiesto chiarimenti sull’importo rilevante ai fini della determinazione della base imponibile dell’attivo ereditario, in particolare con riferimento ad un conto corrente intestato alla defunta. Il dubbio nasceva da un prelievo bancomat effettuato poche ore prima della morte, contabilizzato dalla banca in data successiva.
L’erede si è trovato di fronte a due possibili criteri: considerare il saldo effettivo alla data e ora del decesso, comprensivo del prelievo effettuato quando la titolare era ancora in vita, oppure attenersi al saldo contabile comunicato dalla banca, che non sottraeva l’importo di 60 euro prelevato tramite bancomat perché registrato in data successiva, pur con valuta coincidente al giorno della morte.
Secondo la soluzione prospettata, il saldo da dichiarare dovrebbe riflettere la situazione reale alla data del decesso, includendo le operazioni perfezionate prima della morte, anche se contabilizzate in seguito.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
Richiamando il Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni (Dlgs 346/1990), l’Agenzia ha ricordato che:
- l’imposta si applica sul valore complessivo netto dei beni e diritti devoluti per causa di morte;
- per i crediti fruttiferi, come i saldi attivi di conti correnti postali o bancari, la base imponibile è costituita dall’importo con gli interessi maturati fino al giorno del decesso.
Il contratto di conto corrente bancario, disciplinato dall’art. 1852 del codice civile, prevede la compensazione automatica delle operazioni attive e passive.
La Corte di cassazione (sentenza n. 1846/1998) ha chiarito che le annotazioni e registrazioni delle singole operazioni hanno valore esclusivamente contabile ed efficacia meramente dichiarativa: ciò che conta, in altri termini, è il momento in cui le operazioni si perfezionano.
Pertanto, ai fini della dichiarazione di successione, occorre considerare il saldo effettivo alla data del decesso, tenendo conto delle operazioni concluse prima della morte, indipendentemente dalla registrazione contabile.
Nel caso specifico, il prelievo di 60 euro effettuato dalla defunta deve essere sottratto dal saldo comunicato dalla banca, poiché perfezionato con la consegna del denaro prima del decesso.
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