Analisi e commenti

24 Dicembre 2025

Il pegno mobiliare non possessorio, primi passi e prospettive di sviluppo

Nell’ultima edizione di Territorio Italia, una primissima analisi della sua attivazione, con i numeri relativi all’anno di esordio del registro informatico delle iscrizioni e una comparazione con analoghi istituti previsti in altri Paesi

Da circa due anni è attivo il pegno mobiliare non possessorio, una nuova forma di garanzia pensata per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese. Il meccanismo alla base di questo istituto, che è stato introdotto con il Dl n. 59/2016 e che è entrato in funzione nel giugno 2023, prevede che l’impresa possa costituire un pegno su un proprio bene mobile, per esempio un’attrezzatura o un macchinario, per garantire crediti concessi a sé o a terzi inerenti all’esercizio dell’attività.

Nell’articoloRegistro Pegni mobiliari non possessori: il bilancio ad un anno dall’attivazione”, all’interno del volume Territorio Italia 2024-2025, gli autori Vittorio Lucchese, Antonio Bellanova, Gabriele Di Bella, Mauro Di Biasi e Simona Forlenza tracciano una primissima analisi dell’implementazione di questo nuovo istituto, con i numeri relativi al primo anno di utilizzo, una comparazione rispetto ad analoghi istituti presenti in altri paesi e una valutazione delle possibili prospettive di sviluppo.

Operativamente, le imprese possono accedere alla nuova forma di garanzia dal 15 giugno 2023, quando è stato aperto il Registro informatico dei Pegni mobiliari non possessori. Il registro è gestito dall’Agenzia delle entrate, in particolare, dall’Area Registro pegni presso l’Ufficio provinciale-Territorio di Roma. La domanda di iscrizione del pegno non possessorio, così come tutte le operazioni successive (rinnovazione, cancellazione o annotazione di modifica), è attivabile direttamente all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, da cui è anche possibile richiedere visure o certificazioni relative al Registro.

La prima fotografia dell’istituto
La particolarità più spiccata di questo strumento è che l’impresa mantiene il possesso del bene dato in garanzia e può quindi continuare ad utilizzarlo nel proprio quotidiano, con un indubbio vantaggio rispetto al pegno tradizionale.

Oltre al fatto di non privare l’imprenditore del bene messo a garanzia del credito, osservano gli autori, il pegno mobiliare non possessorio ha ulteriori caratteristiche peculiari, come la possibilità di applicare il cosiddetto “patto di rotatività”, ossia di sostituire agilmente i beni impegnati con altri beni, e il fatto che la garanzia si trasferisca al prodotto della trasformazione o al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti la costituzione di una nuova garanzia. Queste specificità, spiegano gli autori, hanno reso necessaria l’istituzione di un Registro ad hoc presso il quale iscrivere il vincolo con il relativo grado di prelazione/garanzia ai fini dell’opponibilità ai terzi. La durata dell’iscrizione è di dieci anni e si può rinnovare con una nuova domanda presentata prima della scadenza, secondo un meccanismo analogo a quello già noto nell’ambito della rinnovazione ipotecaria. La cancellazione dell’iscrizione può essere richiesta su consenso del creditore o su ordine del giudice.

L’articolo contiene i dati del primo anno di attività del registro, nel quale sono state inviate 119 domande di iscrizione (40 nel 2023 e 79 fino a luglio 2024), e sono state annotate 38 formalità. Si tratta di un numero esiguo, ma che raggiunge la cifra di oltre 6,8 miliardi di euro di valore garantito, quasi interamente riferito a un’unica operazione relativa a uno stabilimento industriale. I dati hanno evidenziato due grandi aree di interesse per l’istituto, quella industriale dei macchinari per la produzione e quella agricola, con particolare riferimento alle aziende che operano nel campo dell’allevamento: il maggior ricorso al pegno mobiliare non possessorio ha riguardato infatti “macchinari industriali, macchine ed apparecchi meccanici ed elettronici”, la categoria di beni che compare in quasi il 50% delle formalità, seguita dalla categoria di “Animali vivi e prodotti del regno animale”, utilizzata in più del 25% delle formalità.

La comparazione con gli altri paesi
L’articolo contiene una rassegna di forme di garanzia simili al pegno non possessorio italiano introdotte da altri paesi europei con la stessa finalità di favorire l’accesso al credito. In Spagna esiste una specifica forma di garanzia reale sui beni mobili che consente di costituire pegni su beni agricoli, animali, macchinari e prodotti senza spossessamento, con obbligo di iscrizione in un registro e che dal 2005 consente la sostituzione dei beni (pegno rotativo). È prevista inoltre una “prenda sin desplazamiento” sulle collezioni di oggetti di valore artistico e storico, come dipinti, sculture, porcellane o libri che in tutto o in parte, possono essere oggetto di pegno non possessorio, anche quando non legati all’attività di una società. Infine, dal 2007 l’ambito di applicazione dell’istituto è stato esteso anche ai crediti e altri diritti corrispondenti ai titolari di contratti, licenze, concessioni o sovvenzioni amministrative e ai diritti di credito in generale, compresi i prestiti futuri, a condizione che non siano rappresentati da titoli e non siano considerati strumenti finanziari.

Analoghi istituti sono presenti inoltre in Germania, in Francia, dove il gage sans dépossession è disciplinato dal Codice civile e può riguardare qualsiasi bene, inclusi veicoli, e nel Regno Unito, in cui la floating charge, forma di garanzia rotativa nata nel XIX secolo, consente di vincolare l’intero patrimonio aziendale senza spossessamento, che si attiva solo nel momento di “cristallizzazione” della garanzia, quando diviene esigibile, come in caso di insolvenza.

Il dato di fondo è che in tutti i sistemi analizzati la garanzia senza spossessamento è concepita per preservare la disponibilità dei beni e favorire la continuità produttiva, con regimi di pubblicità legale per l’opponibilità ai terzi.

Spunti di riflessione
L’ultima parte dell’articolo è dedicata a una panoramica delle principali questioni di carattere più strettamente giuridico-interpretativo emerse nella fase di prima attuazione del Registro pegni. Il finale offre un bilancio, tra punti di forza e criticità, sull’iniziale percorso di vita del nuovo strumento e invita a ulteriori approfondimenti, in perfetta sintonia con la linea editoriale della rivista Territorio Italia. L’istituto è giovane e ha diversi tratti innovativi e specifici, dalla forma dell’atto costitutivo al perimetro dei casi in cui ne è possibile il ricorso, che richiedono di attendere più tempo per vederne uno sviluppo più maturo.

Il pegno mobiliare non possessorio, primi passi e prospettive di sviluppo

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