12 Dicembre 2025
Cessione del ”portafoglio clienti”: Reddito e Iva a tassazione ordinaria
Il trasferimento non può essere assimilato al complesso unitario di attività organizzato per l’esercizio di un’attività professionale, non rilevante ai fini Iva in base all’apposita normativa
Il caso chiarito con la risposta n. 311/2025 dell’Agenzia riguarda un commercialista che intende cedere l’attività professionale a una collega, concordando con quest’ultima un pagamento rateale di tre rate annuali, e chiede il corretto trattamento ai fini Iva e delle imposte dirette con riferimento all’ultimo incasso rateale, tenendo conto che si trova in regime di contabilità semplificata e che, a causa del pensionamento, vorrebbe chiudere la partita Iva.
In pratica, considerato che l’unica parte riguardante la cessione è quella relativa a contratti di consulenza con i clienti, il commercialista chiede se la cessione può rientrare tra le operazioni escluse da Iva (articolo 2, terzo comma, lettera b), del Dpr n. 633/1972, modificato dall’articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 192/2024) e se, conseguentemente, il relativo contratto di cessione vada assoggettato all’imposta di registro.
L’Agenzia fa presente che in base all’articolo 2, comma 3, lettera b) del Dpr 633/1972, non rilevano ai fini Iva, per carenza del presupposto oggettivo, le cessioni e i conferimenti in società o altri enti che abbiano per oggetto un complesso unitario di attività materiali e immateriali, organizzato per l’esercizio di un’attività professionale o artistica, inclusa la clientela.
Considerato che nel caso in esame il commercialista intende cedere a un’altra persona fisica unicamente i propri clienti, la stessa Agenzia rileva che la cessione prospettata non può essere assimilata a quella indicata nel citato articolo 2, comma 3 lettera b) del Decreto Iva.
Anche la risoluzione n. 108/2002 ha chiarito che la cessione da parte del professionista della parte meramente operativa della sua attività e della relativa clientela configura una fattispecie contrattuale atipica, diversa dalla cessione di un bene immateriale di natura patrimoniale. Le stesse sezioni unite della Cassazione (sentenza 1889/1967) hanno stabilito che ”non è titolare di azienda l’esercente di uno studio professionale …; conseguentemente, nel trasferimento o nella cessione di tale studio professionale, non può sussistere un valore di avviamento…”.
In conclusione, il trasferimento di clientela non rientra tra le esclusioni previste dall’articolo 2, comma 3, lettera b) del Decreto Iva. L’operazione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto perché soddisfa il requisito soggettivo (l’istante è un soggetto passivo al momento dell’operazione), territoriale (l’operazione avviene nel territorio dello Stato) e oggettivo (il trasferimento di clientela è considerato una prestazione di servizi.
Quanto all’imposta di registro, si applicherà in misura fissa (articolo 40, comma 1, del Tur).
Con riferimento alla possibilità prospettata dal contribuente di potersi avvalere, in relazione ai compensi percepiti, del regime forfetario, l’Agenzia rileva che tale regime può essere applicato solo dall’inizio del periodo d’imposta (articolo 1, commi 54 e seguenti, legge n. 190/2014) e dai dati disponibili (modello Iva 2024 e prima liquidazione 2025) risulta che il commercialista abbia applicato l’Iva alle prestazioni rese, circostanza che esclude la possibilità di avvalersi del regime forfetario.
La cessione dei beni, dunque, rientra tra le operazioni imponibili Iva e, non essendo applicabile il regime forfetario, il commercialista dovrà seguire le regole ordinarie di fatturazione e il versamento dell’Iva.
Per quanto riguarda gli ulteriori quesiti, il primo sull’opportunità di mantenere la propria posizione Iva aperta fino all’incasso di tutti i compensi, il secondo sulla corretta tassazione dei compensi ai fini delle imposte dirette, l’Agenzia rileva quanto segue.
I corrispettivi generati dalla cessione della clientela conservano la natura di redditi di lavoro autonomo da assoggettare a tassazione ordinaria da parte del commercialista nel periodo d’imposta in cui sono percepiti, e ciò in applicazione del “principio di cassa”. Tali redditi vanno indicati nel quadro RE del Modello Redditi PF.
Quanto alla chiusura della partita Iva, il commercialista potrà provvedervi solo dopo avere percepito tutte le rate, comunicando la cessazione dell’attività professionale e presentando, entro i termini (articolo 35, comma 3 del Decreto Iva), il modello AA9/12.
Infine, ai fini Isa l’Agenzia ritiene, come indicato dall’istante, che se non sussistono i presupposti per applicare il regime forfetario, il commercialista dovrà indicare il codice ”4” (non normale svolgimento dell’attività) alla colonna 2 del rigo RE1, nell’anno di stipula della cessione della clientela e in quello successivo, e il codice ”2” (cessazione dell’attività) nell’anno in cui chiuderà la Partita Iva.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 27 Gennaio 2026
Niente Iva per la distribuzione dei Gruppi di acquisto solidale
L’entrata in vigore della nuova disciplina fiscale in tema di terzo settore, che trasforma l’agevolazione per questo tipo di operazioni in esenzione è stata rimandata fino al 2036 Sono fuori campo Iva le operazioni di distribuzione ai soci dei beni acquistati collettivamente da un Gruppo di acquisto solidale costituito in forma di Associazione di promozione sociale, in quanto attività non commerciale, sempreché siano rispettate le condizioni statutarie previste dall’articolo 4 del decreto Iva.
Attualità 27 Gennaio 2026
Invio dati spese sanitarie 2025, ultimo giorno lunedì 2 febbraio
Prende avvio il nuovo regime annuale della comunicazione dei dati al sistema Tessera sanitaria.
Attualità 27 Gennaio 2026
Pagamento del canone tv chi ha diritto all’esonero
Possono evitare l’addebito del canone i contribuenti che non hanno un televisore, i cittadini sopra i 75 anni di età a basso reddito e i militari e diplomatici stranieri.
Normativa e prassi 26 Gennaio 2026
Contributi sanitari aziendali, fuori dal reddito di lavoro
I premi versati dal datore di lavoro ai dipendenti per un sistema di assistenza sanitaria integrativa sono esclusi dal reddito, a prescindere dall’eventuale intermittenza del rapporto di lavoro Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati, in conformità a disposizioni del Ccnl, dal datore di lavoro a un fondo sanitario integrativo, iscritto all’apposita Anagrafe che opera secondo principi di mutualità tra gli iscritti.