11 Dicembre 2025
Su raccolta rifiuti Iva al 10%, su gestione Tari aliquota ordinaria
Non rientrano invece nell’agevolazione le attività amministrative legate alla riscossione della tassa sui rifiuti e ai rapporti con l’utenza
Con la risposta n. 310 dell’11 dicembre 2025, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che in caso di prestazione unica che ricomprende tutte le componenti della Tariffa di igiene urbana, alla riscossione della Tari non si applica l’aliquota agevolata poiché questa costituisce un’attività distinta di natura non accessoria. Solo le prestazioni di raccolta e smaltimento rifiuti possono beneficiare dell’aliquota ridotta, pari al 10 per cento. Invece, si applica l’aliquota Iva ordinaria alle prestazioni inerenti alla gestione della tassa sui rifiuti e ai rapporti con l’utenza.
La risposta in argomento prende le mosse dal quesito di un Comune, che ha prospettato l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% a tutte le attività comprese nel contratto unico di gestione dei rifiuti urbani, inclusa la gestione della tassa sui rifiuti e i rapporti con l’utenza, sottoscritto con una società.
Il Comune ha sottolineato che, in seguito alle delibere dell’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente (Arera) e dell’adozione del metodo tariffario MTR2, tutte le componenti della gestione dei rifiuti urbani – dalla raccolta e smaltimento fino alla gestione della Tari e dei rapporti con l’utenza – costituiscono una prestazione unica e inscindibile. Secondo l’ente locale, proprio perché la tariffa è determinata in modo unitario e la rendicontazione è unica, anche la gestione della Tari dovrebbe essere attratta nel regime Iva agevolato del 10% previsto per i servizi di igiene urbana. In alternativa, il Comune sostiene che, se non fosse direttamente applicabile la norma agevolativa, la gestione della Tari dovrebbe comunque essere considerata accessoria al servizio principale di raccolta e smaltimento dei rifiuti (articolo 12 del decreto Iva – Dpr n. 633/1972).
L’Agenzia ha esaminato il quesito del Comune, distinguendo con precisione tra le diverse componenti del servizio. Ha confermato che le attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani rientrano tra le prestazioni di servizi soggette a Iva e beneficiano dell’aliquota ridotta del 10% in base al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva. Queste attività sono considerate servizi di igiene urbana e quindi rientrano pienamente nel perimetro dell’agevolazione.
Non rientrano invece in tale agevolazione le attività amministrative legate alla tassa sui rifiuti e ai rapporti con l’utenza, che costituiscono operazioni autonome di accertamento e riscossione e devono quindi essere assoggettate all’aliquota ordinaria.
La delibera Arera n. 385/2023 ha sì definito un perimetro gestionale unitario che comprende anche la gestione delle tariffe e dei rapporti con l’utenza, ma questa circostanza non incide sull’applicazione dell’Iva ridotta, che rimane limitata alle prestazioni di gestione dei rifiuti. Se il contratto di servizio prevede un corrispettivo unico per attività soggette ad aliquote diverse, prevale l’aliquota più alta, cioè quella ordinaria. Solo distinguendo i corrispettivi per ciascuna attività è possibile applicare l’aliquota agevolata alle sole prestazioni di gestione dei rifiuti, mentre le altre, compresa la gestione della Tari, restano assoggettate alla loro aliquota propria.
Infine, la gestione della Tari non può essere considerata accessoria alla gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, poiché non vi è un nesso funzionale che la renda indispensabile all’esecuzione del servizio principale. Si tratta infatti di un’attività amministrativa autonoma, inerente alla gestione degli obblighi tributari cui è tenuta l’utenza, che serve a reperire le risorse finanziarie per rendere possibile il servizio di gestione dei rifiuti.
In conclusione, l’aliquota agevolata del 10% si applica esclusivamente alle attività di gestione dei rifiuti, mentre la gestione della Tari e i rapporti con l’utenza devono essere assoggettati all’aliquota ordinaria.
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