2 Dicembre 2025
Contributi Covid-19 esclusi dal calcolo delle perdite fiscali
Confermata presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati l’interpretazione dell’Agenzia in una risposta fornita nell’ambito di una interrogazione e risposta immediata
Il tema della qualificazione giuridica e fiscale dei contributi concessi durante il periodo della pandemia da Covid-19 ha sollevato dubbi, soprattutto in relazione alla loro incidenza sul riporto delle perdite fiscali di periodo, come evidenziato da una recente interrogazione parlamentare (5-04589 del 29 ottobre 2025).
Si fa riferimento, in particolare, a comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate a diverse imprese, per contestazioni riguardanti non la mancanza dei requisiti richiesti per l’accesso agli aiuti, quanto, piuttosto, il riporto delle perdite. L’Agenzia, infatti, ha adottato un approccio che qualifica i contributi concessi durante il periodo pandemico da Covid-19 come “proventi esenti”, influenzando in tal modo la possibilità di riportare le perdite fiscali maturate negli esercizi in cui sono stati percepiti i contributi.
In sostanza, l’Agenzia ritiene che tali aiuti, qualificandosi come “proventi esenti”, debbano essere defalcati dal calcolo delle perdite fiscali riportabili da un anno all’altro, ai sensi del terzo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del Tuir. Pertanto, le imprese che hanno incassato i contributi e che hanno chiuso i periodi d’imposta interessati in perdita fiscale, avrebbero dovuto depurare l’importo delle perdite (ai fini del riporto a nuovo) dagli aiuti ricevuti, qualificandoli quali proventi esenti in base all’articolo 84 del Tuir.
Questa qualificazione si basa sulla lettura dell’articolo 10-bis del decreto legge n. 137/2020 (decreto “Ristori”), che esclude i contributi Covid dalla formazione del reddito imponibile: “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. La norma risponde a una ratio meramente agevolativa volta a evitare che, attraverso l’imposizione, possa essere ridotta l’entità del contributo erogato, tenuto conto anche del contesto emergenziale nel quale lo stesso è riconosciuto.
La qualificazione di “provento esente”, come si rileva anche dalla prassi dell’Agenzia (cfr, ad esempio, la risoluzione n. 126/2005 in tema di contributi alle aziende di trasporto pubbliche), è attribuibile a quei proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile in conseguenze di disposizioni aventi natura meramente agevolativa (come nel caso dell’articolo 10-bis del decreto “Ristori”).
Diversamente, la nozione di proventi “esclusi” attiene più propriamente a quei componenti di reddito che non sono tassati per esigenze di carattere strutturale, in quanto, ad esempio, o sono stati già tassati (come, e.g., i dividendi, perché considerati tassati in capo al soggetto che li eroga, così la risoluzione 126 citata) o lo saranno in futuro.
Per quanto riguarda, invece, il riporto delle perdite fiscali, il citato articolo 10-bis nulla prevede, richiamando espressamente solo le norme rilevanti ai fini della deducibilità degli interessi passivi (articolo 61 del Tuir) e delle spese generali (articolo 109 del Tuir).
Ciò diversamente da quanto previsto, ad esempio, dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 244/2007, con il quale il legislatore, adottando una norma di interpretazione autentica, ha espressamente previsto l’irrilevanza, anche in relazione alle perdite fiscali riportabili, dei contributi erogati alle imprese di trasporto pubbliche, richiamando, in tal senso, espressamente l’articolo 84 del Tuir.
Poiché la detassazione dei contributi Covid prevista dall’articolo 10-bis costituisce una norma agevolativa, la stessa, in base ai principi generali, non è suscettibile di interpretazioni estensive o analogiche. Ne consegue che, se il legislatore avesse inteso escludere tali contributi dal meccanismo di riduzione delle perdite previsto dall’articolo 84 del Tuir, avrebbe dovuto prevederlo espressamente, come nel caso della determinazione del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
La risposta fornita alla Commissione Finanze della Camera dei deputati, all’interrogazione a risposta immediata del 29 ottobre, conferma l’interpretazione dell’Agenzia in merito al riporto delle perdite: l’assenza di una deroga esplicita è considerata indicativa della volontà normativa di ritenere i contributi Covid come proventi esenti e, quindi, rilevanti ai fini della disciplina del riporto delle perdite fiscali. Un approccio differente necessiterebbe di un intervento normativo correttivo.
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