Normativa e prassi

1 Dicembre 2025

Prestiti obbligazionari “one coupon”, interessi attivi/passivi disallineati

La diversa rilevanza temporale tra le due componenti economiche dovuto al peculiare funzionamento dell’operazione non comporta automaticamente un vantaggio fiscale indebito

Lo sfasamento economico tra gli interessi attivi dei finanziatori e quelli passivi deducibili dall’emittente di prestiti obbligazionali one coupon non si configura come abuso di diritto se il piano economico di finanziamento punta ad aumentare la liquidità per finanziare investimenti strategici, con ricadute positive sul fatturato e l’occupazione.

È in sintesi quanto chiarisce la risposta n. 299 del 1° dicembre dell’Agenzia delle entrate con la quale l’Amministrazione finanziaria mette in risalto che per incorrere nell’abuso devono verificarsi congiuntamente tutti e tre gli elementi previsti dalla norma che disciplina la violazione.

Il chiarimento è rivolto a una società che intende finanziare investimenti strategici tramite l’emissione di obbligazioni one coupon, cioè con pagamento di un’unica cedola alla scadenza del prestito. Le obbligazioni rappresentano prestiti subordinati e privi di collaterale, con durata di 15–20 anni e tasso composto fino al 16,5 per cento. I titoli saranno nominativi, cartacei e sottoscritti da soci, amministratori, dipendenti della società e terzi investitori.

La società ha chiesto se l’operazione possa configurarsi come abuso del diritto (articolo 10-bis, legge n. 212/2000) a causa del disallineamento temporale tra gli interessi attivi tassati ai titolari dei prestiti al momento dell’incasso, e gli interessi passivi deducibili dalla società per competenza economica nei vari esercizi.

La richiedente ritiene di no. Sostiene, infatti, che tale disallineamento temporale è insito in tutti i prestiti obbligazionari one coupon e che, quindi, l’operazione programmata sia tipica ed ordinaria per il reperimento di fondi a lungo termine.

L’Amministrazione condivide questa posizione e spiega nel dettaglio quali sono i presupposti che determinano l’abuso di diritto previsto dall’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, ovvero la realizzazione di operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, producono essenzialmente vantaggi tributari indebiti. Affinché si configuri un abuso occorrono, evidenzia l’Agenzia, tre presupposti congiunti: vantaggio fiscale indebito, assenza di sostanza economica ed essenzialità del vantaggio fiscale.

Se anche uno solo di questi elementi manca, l’abuso non si configura. Inoltre, anche in presenza di tali presupposti, non sono comunque abusive quelle operazioni giustificate da valide ragioni extra-fiscali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale.

Occorre, quindi, verificare l’esistenza del tris di presupposti indispensabili alla configurazione della violazione. L’esame segue due approcci diversi a seconda dei casi. Se si tratta di una singola operazione, bisogna verificare la coerenza della finalità della norma fiscale rispetto all’uso che ne è stato fatto: in tal caso non c’è abuso e l’esame termina lì.

Se invece si analizzano operazioni complesse, composte da più atti o contratti collegati tra loro, bisogna valutare il disegno unitario perseguito dal contribuente e considerare non solo la ratio delle norme applicate, ma anche i principi generali dell’ordinamento tributario. In generale, diventano potenzialmente abusive quelle sequenze di atti che, nel loro insieme, non producono effetti economici o giuridici reali, ma si annullano a vicenda riportando il soggetto alla situazione originaria.

Riguardo al caso concreto, l’Agenzia ritiene che il disallineamento temporale della rilevanza fiscale degli interessi passivi maturati dalla società e di quelli attivi prodotti dai prestiti effettuati dai sottoscrittori dei titoli non comporti alcun risparmio d’imposta ingiustificato. La deduzione degli interessi passivi da parte della società e la tassazione degli interessi attivi per gli investitori sono entrambe coerenti con le regole fiscali e contabili. L’operazione, inoltre, ha una chiara sostanza economica: raccogliere liquidità per finanziare investimenti strategici, con ricadute positive sul fatturato e sull’occupazione. Infine, il vantaggio fiscale non è la ragione principale dell’operazione, che risponde invece a esigenze finanziarie e industriali. Per questo l’Agenzia conclude che non si tratta di abuso del diritto.

In definitiva, lo sfasamento temporale tra le due componenti economiche da cui nasce il dubbio della richiedente è tipico del negozio giuridico obbligazionario di tipo one coupon. Non sussiste, quindi, alcun indebito vantaggio a favore delle parti. A questo punto diventa superflua la verifica degli altri due presupposti che configurano l’abuso, visto che i tre elementi devono presentarsi congiuntamente.

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