3 Novembre 2025
Beneficio di inventario in corso, il minore ha già lo status di erede
Ai fini degli obblighi dichiarativi, non è richiesta la conclusione della procedura, essendo sufficiente che sia stata presentata al tribunale la dichiarazione di accettazione dell’eredità
Un figlio minorenne che dopo la morte della madre, avvenuta nel 2025, è stato autorizzato in qualità di erede dal competente tribunale dei minori ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario è fiscalmente obbligato a presentare nei termini di legge la dichiarazione per i redditi percepiti dal genitore nel 2024, anche se l’inventario non è ancora stato concluso. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 275 del 3 novembre 2025, infatti, il minore ha acquisito la qualità di erede nel momento in cui ha presentato al tribunale la dichiarazione di accettazione all’eredità con beneficio d’inventario anche se tale non si è ancora conclusa.
Il caso in esame riguarda l’applicabilità al minore dell’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi del proprio dante causa. L’Agenzia ricorda che a protezione dei minori, il legislatore ha subordinato l’accettazione dell’eredità dei soggetti minori all’autorizzazione del giudice tutelare, prevedendo inoltre che i lasciti debbano essere sempre accettati con beneficio di inventario (articolo 471 del Codice civile).
Sempre per tutelare il minore, l’articolo 320, comma 3, del Codice civile prevede che i genitori non possano disporre dei beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte. Inoltre, l’articolo 374, riguardo ai soggetti privi di capacità di agire rappresentati dal tutore, dispone che il tutore non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare “accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni”.
Va rilevato inoltre che l’accettazione col beneficio di inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni del tribunale. “Se l’inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto. Se l’inventario è fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto” (articolo 484, commi 1, 4 e 5 cc).
Considerato che l’istante fa sapere che il tribunale dei minori ha autorizzato l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e che è in attesa della conclusione della redazione dell’inventario, l’Agenzia ritiene che il minore abbia acquisito la qualità di erede nel momento in cui è stata presentata al tribunale la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, non essendo a tal fine necessari gli adempimenti successivi. In presenza dello status di erede quindi il minore è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi della sua dante causa e a versare le relative imposte, secondo i termini indicati dalla normativa.
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