Normativa e prassi

22 Ottobre 2025

Navi da diporto a uso commerciale, arruolamento senza registrazione

La semplificazione è stata introdotta per i contratti relativi alle imbarcazioni da pesca marittima e mercantili per i quali non è richiesta neanche l’annotazione nel repertorio degli atti

I contratti di arruolamento per marittimi su unità da diporto impiegate commercialmente possono essere assimilati a quelli delle navi mercantili e, quindi, sono esonerati dal pagamento dall’obbligo di registrazione. È quanto chiarisce, in sintesi, l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 268 del 21 ottobre, sulla base del parere espresso sull’argomento dal ministero dei Trasporti.

Il quesito risolto dall’Amministrazione finanziaria riguarda la semplificazione introdotta dall’articolo 2, comma 2 del Dlgs n. 139/2024, secondo cui non è più necessario richiedere la registrazione dei contratti di arruolamento esenti da imposta di bollo e di registro. In particolare, la norma fa riferimento ai contratti del personale assunto sulle navi mercantili e da pesca marittima.
Il richiedente osserva che prima dell’entrate in vigore del Dlgs n. 139/2024, il ministero dei Trasporti aveva sostanzialmente equiparato, in materia di contratti di arruolamento di marittimi, le unità da diporto non utilizzate per attività ludiche o sportive, ma impiegate per attività di noleggio e quindi commerciale, alle unità mercantili.

Il contribuente chiede se, alla luce della nuova disciplina, i contratti di arruolamento su unità da diporto adibite ad uso commerciale possano essere ancora assimilati a quelli delle navi mercantili, con conseguente esonero dall’obbligo di registrazione.

L’Agenzia, sentito il parere del ministero dei Trasporti, risponde di sì.

Il documento di prassi spiega che i contratti di arruolamento di cui si sta parlando sono accordi stipulati tra l’armatore e il personale marittimo per l’imbarco a bordo. Secondo l’articolo 328 del Codice della navigazione devono essere redatti in forma di atto pubblico e, quindi, di regola, dovrebbero essere registrati.
Tuttavia, come anticipato, l’articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 139/2024, che ha riformato, tra l’altro, la disciplina dell’imposta di registro, ha rimosso tale obbligo per i contratti di arruolamento esenti dall’imposta di bollo e di registro, ossia per quelli relativi a personale in servizio su navi da pesca marittima o mercatili.

In particolare, l’esenzione richiamata si basa sull’articolo 2-undecies, comma 2, del Dl n. 564/1994 che riguarda i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi da pesca marittima, e i contratti relativi a navi mercantili, grazie all’estensione della misura prevista dall’articolo 9-quater, comma 2, del Dl n. 457/1997.

Questo il perimetro normativo dell’agevolazione richiamata. Per rispondere al quesito è necessario stabilire, in sostanza, se le unità da diporto commerciali siano assimilabili alle navi mercantili. Per risolvere il dubbio, è stato richiesto il parere tecnico del ministero dei Trasporti.

Il Mit chiarisce che le unità da diporto adibite a uso commerciale rientrano nell’ambito della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (Stcw) e quindi “ritiene ragionevole e proporzionato assimilare i contratti di arruolamento su queste unità a quelli delle navi mercantili”.

L’Agenzia delle entrate, in linea con il ministero, conferma che i contratti di arruolamento per marittimi su unità da diporto impiegate commercialmente sono esonerati dall’obbligo di registrazione, in base a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del Dgls n. 139/2024.

La successiva risposta n. 269/2025 torna sul tema dell’esonero dall’obbligo di registrazione dei contratti di arruolamento del personale marittimo imbarcato su navi mercantili e di quelli  relativi al personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima.
Nella risposta, sulla base di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 139/2024, l’Amministrazione ribadisce inoltre che tali contratti, già esenti da imposta di bollo e di registro in base alla normativa richiamata, non devono essere registrati nemmeno se redatti in forma di atto pubblico.
Infine, l’Agenzia precisa che non è necessaria neppure l’annotazione nel repertorio degli atti da parte del pubblico ufficiale che li riceve, poiché l’obbligo di repertoriazione è previsto solo per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso. Di conseguenza, per questi contratti non è richiesta alcuna formalità né di registrazione né di annotazione.

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