30 Luglio 2025
Cittadinanza a più persone insieme: sentenza a imposta di registro unica
Va corrisposta nella misura fissa di 200 euro non si moltiplica in base al numero dei soggetti interessati dal provvedimento di riconoscimento
La sentenza che riconosce contestualmente la cittadinanza italiana a più persone, membri della stessa famiglia, è soggetta a un’unica imposta di registro, nella misura fissa di 200 euro. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 196 del 30 luglio 2025 a un interpello.
Il neocittadino che si è rivolto all’Agenzia ha ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana contestualmente a sua figlia e ai suoi due nipoti, tutti nati in un altro Paese, tramite un’unica sentenza. Il dubbio rappresentato nell’interpello è quale sia il corretto trattamento fiscale per questo tipo di sentenza che coinvolge più persone. Entrando nel merito, l’istante, vuole sapere se l’imposta di registro deve essere pagata una sola volta per tutta la sentenza (cioè per l’intero nucleo familiare considerato come un unico atto), oppure se deve essere pagata separatamente per ogni singola persona riconosciuta cittadina italiana dal provvedimento.
La risposta dell’Agenzia
Come anticipato, l’Agenzia risponde che la sentenza di riconoscimento della cittadinanza riguardante più soggetti sconta un’unica imposta di registro in misura fissa.
Il punto di partenza per giungere a questo esito è che, come previsto dal Testo unico dell’imposta di registro (Tur), l’imposta di registro si applica secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente (articolo 20 del Tur). Ciò che rileva, quindi, è il contenuto negoziale dell’atto e la capacità contributiva in esso espressa.
L’articolo 21 stabilisce, inoltre, che se un atto contiene più disposizioni indipendenti tra loro, ciascuna è soggetta a imposta separata, se invece le disposizioni derivano, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, allora l’imposizione si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa.
Su questo punto, ricorda l’Agenzia, la Corte di cassazione, con la sentenza n.10789 del 7 giugno 2004, conferma che questa eccezione si applica solo quando la legge o la natura dell’atto impongono una connessione oggettiva e necessaria, non quando deriva dalla volontà delle parti.
Le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/2011 e n. 18/2013, inoltre, chiariscono che quando un atto include più disposizioni con contenuto patrimoniale o economico, se ciascuna di esse può rappresentare un’espressione distinta di capacità allora è soggetta a un’imposta di registro separata, ma se le disposizioni sono unite da una necessaria derivazione si applica una sola imposta, e precisamente quella più onerosa.
Tuttavia, la regola dell’articolo 21 non si applica nell’ipotesi in cui nel medesimo documento siano contenute più disposizioni che non hanno per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. In questo caso, quindi, il documento deve essere assoggettato a tassazione con l’applicazione di un’unica imposta fissa di registro nella misura di 200 euro.
Ciò vale anche per gli atti giudiziari. Nello specifico, l’Agenzia ricorda che all’articolo 8 della Tariffa, Parte I, del TUR rubricato ”Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti giudiziari”, sono elencati in modo tassativo gli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso, di cui viene individuata la relativa imposta.
In particolare, alla lettera d) del comma 1 del citato articolo 8, è indicata la tassazione degli atti giudiziari «non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale», tra i quali può essere ricompreso il provvedimento giudiziale di riconoscimento della cittadinanza italiana che non implica alcuna statuizione di natura economico-patrimoniale.
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