28 Luglio 2025
Monitoraggio fiscale e Ivafe: il valore delle quote non negoziate
L’Agenzia delle entrate fornisce indicazione sulle modalità di determinazione della base imponibile dei proventi derivanti da investimenti in attività estere fuori dai mercati regolamentati
Con la risposta n. 11 del 28 luglio 2025, nell’ambito di una richiesta di consulenza giuridica, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, ai fini degli obblighi su monitoraggio fiscale e Ivafe, nel quadro RW del modello Redditi Pf e nel quadro W del modello 730, deve essere indicato, quale valore delle quote non negoziate in mercati regolamentati, detenute all’estero da residenti in Italia, il costo di acquisto delle quote stesse.
Il chiarimento è diretto a un ordine professionale, le quote in questione sono detenute da persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d’impresa, in Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) esteri non immobiliari, prevalentemente lussemburghesi. Parliamo, in sostanza, dei cosiddetti fondi armonizzati.
Nello specifico, si tratta di “Fondi di private equity” gestiti da management companies residenti all’estero, ma non necessariamente nello Stato in cui è istituito il Fondo, sottoposte alla vigilanza delle autorità regolamentari dello Stato di residenza.
I gestori raccolgono le risorse finanziarie dagli investitori per poi reinvestirle, su mandato del Fondo, nell’acquisto di partecipazioni al capitale di società target situate prevalentemente in Europa.
Sulla base degli investimenti effettuati il Fondo distribuisce periodicamente agli investitori i proventi conseguiti sotto forma di dividendi o, al termine dell’operazione, sotto forma di capital gains, secondo tempi e modalità previsti dalle management companies. I proventi costituiscono, per i percettori, redditi di capitale.
Gli investitori ricevono periodicamente prospetti che mostrano:
- i versamenti effettuati
- i redditi percepiti
- eventuali rimborsi di capitale
- Net Asset Value (NAV) complessivo e pro-quota.
Ai fini degli obblighi fiscali quest’ultimi versano l’imposta sostitutiva del 26% sui redditi di capitale distribuiti dal Fondo e provvedono alla liquidazione dell’Ivafe. Ai fini dichiarativi, indicano il costo di acquisto delle quote del Fondo nel quadro RW del modello Redditi PF, o nel quadro W del modello 730. Nel campo della colonna 4 relativo al codice Stato estero è riportato il codice del Paese in cui è istituito il Fondo e non il gestore.
Ciò detto, l’ordine professionale vuol sapere quale sia la corretta valorizzazione delle quote dei Fondi interessati ai fini del monitoraggio fiscale e dell’applicazione dell’Ivafe, visto che sono prive di valore nominale e di valore di rimborso.
Il richiedente ritiene che vada fatto riferimento al costo d’acquisto delle stesse.
L’Agenzia conferma e fa il punto sulla normativa e prassi in materia di monitoraggio fiscale e Ivafe.
Il quadro normativo italiano, premette, prevede specifici obblighi per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che detengono investimenti all’estero, attività finanziarie o cripto-attività suscettibili di produrre redditi imponibili. Questi obblighi sono regolamentati dall’articolo 4, comma 1, primo periodo, del Dl n. 167/1990 (“monitoraggio fiscale”). In sostanza, i contribuenti devono indicare tali investimenti nella dichiarazione annuale dei redditi. Chiarimenti specifici sull’argomento sono stati forniti con la circolare n. 38/2013 (vedi “Monitoraggio dei contribuenti e sostituzione degli intermediari”).
L’Ivafe, invece, ossia l’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da residenti in Italia, è stata introdotta dal 2012 dall’articolo 19, primo periodo, comma 18, del Dl n. 201/2011.
I contribuenti obbligati al pagamento dell’Ivafe, stabilisce il successivo comma 18-bis, sono quelli tenuti anche al monitoraggio fiscale, cioè coloro che devono dichiarare gli investimenti e le attività detenute all’estero. In sostanza, le due discipline sono collegate.
A proposito di Ivafe, le disposizioni attuative del tributo sono state messe a punto dal provvedimento del 5 giugno 2012 dell’Agenzia. In generale, è stabilito che, ai fini dell’imposta, il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare (o, se inferiore, al termine del periodo di detenzione) nel luogo in cui le attività sono detenute. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, invece, bisogna fare riferimento al valore nominale o, in sua assenza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. In mancanza di entrambi entra in gioco il costo di acquisto (sull’argomento vedi la circolare n. 28/2012).
In conclusione, tornando all’interpello, la risposta precisa che per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e Ivafe, le persone fisiche devono compilare il quadro RW del modello Redditi Pf o il quadro W del modello 730. Trattandosi, nel caso specifico, di quote non negoziate in mercati regolamentati e senza un valore nominale o di rimborso, ai fini della determinazione della base imponibile, le quote devono essere valorizzate facendo riferimento al loro costo di acquisto.
Infine, come detto dal richiedente, nella colonna 4 dei suddetti quadri dichiarativi, deve essere indicato il codice di riferimento dello Stato in cui è istituito il Fondo e non di quello in cui è stabilita la management company.
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