5 Giugno 2025
Aiuti di Stato non registrati, l’Agenzia indica come rimediare
I beneficiari di aiuti di Stato e aiuti “de minimis” che hanno indicato nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 relative al periodo di imposta 2021, dati erronei o non in linea con la disciplina agevolativa, che hanno determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA, hanno la possibilità di rimediare. In un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 5 giugno 2025 sono illustrate le modalità per correggere spontaneamente le anomalie.
L’Agenzia invia al domicilio digitale dei contribuenti una lettera finalizzata alla promozione dell’adempimento spontaneo.
I dati contenuti nella comunicazione sono: codice fiscale e la denominazione del contribuente, il numero identificativo e la data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta, data e protocollo delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 2021, dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione nei registri, modalità di consultazione dei dettagli dell’anomalia, modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia elementi non conosciuti, modalità per regolarizzare gli errori beneficiando delle sanzioni ridotte.
Il provvedimento chiarisce che nel caso di erronea compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa con i dati corretti.
Dopo la regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
Se non ci sono stati errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” e la registrazione dell’agevolazione non è avvenuta, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa e restituire l’aiuto non spettante, inclusi gli interessi.
In ogni caso i beneficiari dovranno corrispondere le sanzioni ma potranno fruire delle riduzioni previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997).
Ultimi articoli
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.
Normativa e prassi 21 Gennaio 2026
Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale
Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.