Normativa e prassi

4 Giugno 2025

Istituiti codici tributo ad hoc per imposte e nuove sostitutive

Con quattro distinte risoluzioni ( 33/E35/E36/E37/E tutte del 4 giugno) l’Agenzia delle entrate ha istituito nuovi codici tributo per versare, tramite F24, le imposte sostitutive introdotte di recente sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti, sui saldi attivi da affrancamento straordinario delle riserve, sui maggiori valori di bilancio da operazioni straordinarie e sul riallineamento delle divergenze emerse dal cambiamento dei principi contabili.

Cessione plusvalenze qualificate da non residenti
L’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 68 del Tuir, prevedendo che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, realizzate da società ed enti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, ma residenti nella Ue o nello Spazio economico europeo, che siano soggette a imposta sul reddito nel loro paese e soddisfino certi requisiti, siano assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap (vedi “Bilancio 2024 in pillole – 7. Il regime Pex apre ai non residenti”).
Per versarla, l’Agenzia, con la risoluzione 33/E del 4 giugno, ha istituito il codice tributo 1864.
Nel modello F24, deve essere indicato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a debito versati”, specificando, nel campo dedicato, nel formato “AAAA”, l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento. In caso di rateizzazione, è necessario indicare nell’apposito campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” il numero di rata e il totale delle rate. Nell’ipotesi, invece, in cui si paghi tutto in una volta, nello stesso spazio, bisogna riportare “0101”.

Saldi attivi da affrancamento straordinario delle riserve
L’articolo 14, comma 1, del Dlgs n. 192/2024, permette di affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione di imposta presenti nel bilancio al 31 dicembre 2023 e residuanti al 31 dicembre 2024. Per farlo, si applica un’imposta sostitutiva del 10 per cento. Questa imposta si calcola nella dichiarazione dei redditi del 2024 e si versa in quattro rate uguali: la prima entro il termine del saldo delle imposte sul reddito per il 2024, le altre entro i termini dei saldi per gli anni successivi.
Al fine di consentirne il versamento, con la risoluzione 35/E del 4 giugno, è stato istituito il codice tributo 1867, anche questo da indicare nel modello F24 nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Maggiori valori di bilancio post operazioni straordinarie
A partire dal 1° gennaio 2024, sono entrate in vigore nuove disposizioni che offrono alle società coinvolte in operazioni straordinarie come conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni la possibilità di optare per un regime fiscale semplificato, grazie all’applicazione di un’imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio.
L’articolo 176, comma 2-ter del Tuir, richiamato anche dagli articoli 172, comma 10-bis, e 173, comma 15-bis, permette alla società conferitaria (ma anche all’incorporante o alla società beneficiaria dell’operazione di scissione) di scegliere, nella dichiarazione dei redditi del periodo in cui ha effettuato l’operazione, di applicare un’imposta sostitutiva del 18% sui maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali dell’azienda ricevuta. A questa si aggiunge un’aliquota del 3% per l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), più eventuali addizionali o maggiorazioni, e la differenza tra le aliquote di riferimento di legge.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine di saldo delle imposte dell’esercizio in cui si è realizzata l’operazione. Per facilitare il pagamento, con la risoluzione 36/E del 4 giugno, sono stati istituiti due codici tributo specifici:

  • 1865 per l’Ires
  • 1866 per l’Irap.

Nel modello F24, il codice 1865 va riportato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate solo nella colonna “importi a debito versati” e, nel campo ad hoc l’anno di riferimento nel formato “AAAA”.
Il codice 1866, invece, va inserito nella sezione “Regioni” insieme al codice della regione interessata, sempre indicando l’anno di riferimento.

Per le operazioni di fusione, scissione o conferimento effettuate prima del 1° gennaio 2024, si continuano ad applicare le regole precedenti, utilizzando il codice tributo 1126, denominato “Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli 172, 173 e 176 del Tuir – Art. 1, commi 46 e 47, legge 244/2007”, istituito con la risoluzione n. 237/2008.

Riallineamento delle divergenze contabili e fiscali
L’articolo 11 del decreto legislativo n. 192/1924, ha introdotto nuove disposizioni in tema di riallineamento delle divergenze tra i valori contabili e fiscali, derivanti dal cambiamento dei principi contabili ai sensi dell’articolo 10 del medesimo decreto.
Secondo il comma 1 dell’articolo 11, il riallineamento può riguardare la totalità delle divergenze positive e negative, con alcune eccezioni previste dall’articolo 10, comma 7. La somma algebrica delle differenze positive è soggetta a tassazione con l’aliquota ordinaria dell’Ires e dell’Irap, con eventuali addizionali o maggiorazioni. Il versamento dell’imposta avviene in unica soluzione entro il termine di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in cui emergono le divergenze.
Il comma 2, invece, offre un’opzione: il riallineamento può essere attuato per singole fattispecie. In questo caso, ciascun saldo positivo è soggetto a un’imposta sostitutiva, con aliquote del 18% per l’Ires e del 3% per l’Irap, più eventuali addizionali e differenze di aliquota previste dal decreto legislativo n. 446/1997.

Per consentire il versamento di queste nuove tipologie di imposte tramite modello F24, con la risoluzione 37/E del 4 giugno, l’Agenzia delle entrate ha ridenominato alcuni codici tributo esistenti e ne ha istituito di nuovi.
I codici tributo ridenominati sono i seguenti: 1817 (Ires per il riallineamento totale – articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192) e 1818 (Imposta sostitutiva dell’Ires per il riallineamento parziale – articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).

I nuovi codici tributo, invece, sono: 1868 (Irap per il riallineamento totale – articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192) e 1869 (Imposta sostitutiva dell’Irap per il riallineamento parziale – articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “1817” e “1818” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate solo nella colonna “importi a debito versati” e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
I codici tributo “1868”e “1869 devono essere indicati nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, in corrispondenza delle somme indicate solo nella colonna “importi a debito versati”, con dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Istituiti codici tributo ad hoc per imposte e nuove sostitutive

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