Normativa e prassi

4 Giugno 2025

Comunicazioni assicurazioni vita: sul Bollo novità per gli operatori

È online la circolare n. 7/E del 4 giugno 2025, con cui l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 in materia di applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita disciplinate dall’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972.

I commi 87 e 88 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025, in particolare, hanno modificato le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta dalle imprese di assicurazioni sulle comunicazioni alla clientela.

La novità riguarda le assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità e di natalità, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni, ovvero a indici o ad altri valori di riferimento – polizze unit linked e index linked – (ramo III) e delle operazioni di capitalizzazione (ramo V) di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

In relazione a tali polizze, l’impresa di assicurazione versa un’imposta di bollo pari al 2 per mille annuo sulle “comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, (…). Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso”.

Da quest’anno, come prevede il comma 87, le imprese di assicurazione hanno l’obbligo di corrispondere l’imposta annualmente, invece che al riscatto o rimborso della polizza.

La circolare chiarisce che, ai sensi della nuova disposizione, il versamento deve avvenire in modalità virtuale mediante il modello F24, e ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del Dpr n. 642/1972 (cfr articolo 4 del Dm 24 maggio 2012).

Il documento di prassi ammette, inoltre, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta, l’utilizzo in compensazione di crediti relativi ad altri tributi (compensazione orizzontale). Eventuali eccedenze di imposta, invece, non possono essere portate in compensazione nel modello F24 con debiti relativi ad altri tributi.

La riforma investe anche l’imposta calcolata e accantonata per ciascun anno fino al 2024 per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025. Il comma 88, infatti, stabilisce rate e scadenze per il versamento a partire dal 30 giugno 2025.

La circolare chiarisce l’ambito di applicazione delle novità normative con riferimento alle polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato. Infatti, qualora le polizze siano emesse da imprese di assicurazioni estere non bi-optate e siano oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o siano custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti, l’imposta di bollo in commento continua a essere corrisposta, dalla società fiduciaria o dall’intermediario residente, con le modalità previste dalla disciplina previgente (articolo 3, comma 7, Dm 24 maggio 2012).

Chiarito, inoltre, il rapporto tra l’imposta di bollo speciale annuale sulle attività finanziarie oggetto di emersione (scudo fiscale) e le nuove modalità di versamento dell’imposta di bollo. In particolare, l’imposta di bollo speciale annuale relativa alle annualità precedenti al 2025 potrà essere scomputata dall’imposta di bollo accantonata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, versando l’eventuale eccedenza con le rate e le scadenze del comma 88.

Dal 2025 l’imposta di bollo speciale annuale dovrà essere determinata al netto dell’imposta di bollo sulle comunicazioni dovuta annualmente ai sensi del comma 87.

Comunicazioni assicurazioni vita: sul Bollo novità per gli operatori

Ultimi articoli

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Ravvedimento e concordato: le regole per sanare gli anni passati

L’opzione per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 può essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’articolo 29 del Dlgs n.

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Erasmus Mundus, borsa senza Irpef Il master Ue supera il test fiscale

Con la risposta a interpello n. 187/2026, l’Amministrazione riconosce la continuità tra i programmi europei Erasmus+ e Emjm e conclude per l’esenzione dal prelievo sul reddito Borse per master internazionali: riconosciuta l’esenzione Irpef dei sostegni economici erogati agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) per l’intera durata del programma Erasmus+.

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Gmt: conta il bilancio approvato. Oic 34 rilevante solo a confronto

Le rettifiche derivanti dai nuovi criteri di contabilizzazione non incidono sulla verifica dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, per l’applicazione della global minimum tax In caso di adozione del nuovo principio contabile Oic 34, la rideterminazione retroattiva dei ricavi non può essere utilizzata per modificare l’esito della verifica della soglia dimensionale richiesta dalla disciplina della global minimum tax (Gmt).

Attualità 23 Ottobre 2026

Phishing: false regolarizzazioni sulla dichiarazione dei redditi

Una finta comunicazione dell’Agenzia, che arriva via mail, induce i destinatari a fare dei pagamenti online per saldare presunti importi dovuti L’Agenzia delle entrate, con l’avviso del 23 ottobre 2026, mette in guarda i contribuenti su una campagna di phishing veicolata tramite mail che utilizza indebitamente il nome e l’immagine dell’Amministrazione finanziaria per indurre i destinatari a effettuare pagamenti non dovuti.

torna all'inizio del contenuto