3 Giugno 2025
Contributo di solidarietà 2023, luce sul limite del patrimonio netto
Indicazioni dall’Agenzia riguardo al calcolo del contributo di solidarietà straordinario previsto per il 2023 nei confronti delle imprese che operano nel settore energetico (Legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 115-119). Con il principio di diritto n. 5 del 3 giugno 2025 l’Agenzia ritorna sull’identificazione del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, il cui 25% costituisce il valore massimo del contributo.
Nello specifico, viene chiarito che la quota di utile 2021 relativa alla valutazione dei derivati al fair value, per i quali non è stato applicato l’hedge accounting, rileva ai fini del calcolo del limite quantitativo determinato sulla base del patrimonio netto. Conseguentemente, le variazioni positive dei fair value contabilizzate a conto economico e confluite nel risultato d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 devono essere considerate nel calcolo del cap del 25% del patrimonio netto 2021.
Secondo quanto prevede il comma 116 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022), il contributo di solidarietà si applica sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini Ires relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’Ires conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.
La circolare n. 4/E del 2023 ha precisato che ai fini del calcolo della base imponibile occorre “’fare riferimento all’importo indicato al rigo RF63 del modello di dichiarazione dei redditi Società di capitali, enti commerciali ed equiparati ”Redditi SC”, che costituisce il reddito imponibile ai fini del contributo in commento” (per le indicazioni sulla misura fornite dalla circolare, vedi articolo “Nuovo contributo di solidarietà 2023, i primi chiarimenti dell’Agenzia”).
Il contributo straordinario si calcola applicando alla base imponibile un’aliquota del 50%, ma l’importo non può essere superiore al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Quindi, per le imprese residenti in Italia che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, il contributo di solidarietà è dovuto per un ammontare pari al minor valore tra l’importo teorico del contributo e il 25% dell’ammontare di patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio relativo all’anno 2021.
L’Agenzia evidenzia che con la risposta n. 339 del 2023 era stato chiarito che il patrimonio netto da considerare ai fini del limite del contributo di solidarietà non debba essere inciso dal valore della “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.
La riserva da valutazione al fair value dei derivati di copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario deriva dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati ed è destinata a essere ricompresa nelle voci del conto economico al momento in cui si realizzano i flussi finanziari futuri oggetto della strategia di copertura (si tratta del cosiddetto recycling della riserva Cfh).
Al riguardo, la risposta ha precisato che le riserve Cfh non solo sono “indisponibili”’ e per loro natura “irrilevanti ai fini dell’utilizzo del patrimonio netto”, ma rappresentano “componenti temporanee per natura”, in quanto destinate ad essere girate a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri attesi coperti hanno un effetto sull’utile (perdita) d’esercizio che non possono essere considerate espressione in tale momento degli extraprofitti obiettivo del contributo straordinario.
Ricordato tutto ciò, l’Agenzia ritiene che la scelta del redattore del bilancio di attivare la copertura di cash flow, al ricorrere dei relativi presupposti, esprima una precisa regola contabile di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale, in base alla quale i flussi che vanno ad alimentare la riserva Cfh vengono “rinviati” agli esercizi futuri salvo poi assumere rilievo reddituale (confluendo, quindi, nell’utile/perdita dell’esercizio) al momento del recycling della riserva.
Questa ricostruzione contabile appare avvalorata anche da quanto previsto, ai fini delle imposte sui redditi e Irap, dall’articolo 2 del Dm 8 giugno 2011, che, in linea di principio, conferma la rilevanza fiscale di tale fenomeno al momento dell’imputazione a conto economico secondo i principi di “derivazione” e “presa diretta” dal bilancio.
Diversamente, le valutazioni al fair value positive e negative dei derivati speculativi rappresentano utili/perdite che concorrono direttamente alla determinazione del risultato di esercizio e, dunque, della consistenza del patrimonio netto.
Le valutazioni al fair value dei derivati speculativi non assumono, infatti, la veste di ”componenti temporanee per natura”, per cui i relativi utili, formatisi nel periodo di “osservazione”, in coerenza con i principi espressi nella risposta n. 339/2023, si considerano espressivi degli extraprofitti obiettivo del contributo di solidarietà e, in quanto tali, sono rilevanti ai fini del calcolo del limite del patrimonio netto.

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