3 Giugno 2025
Imposta sui servizi digitali, quali ricavi per giochi e scommesse
In tema d’imposta sui servizi digitali, se il gestore della piattaforma agisce come intermediario tra gli utenti, le somme raccolte rappresentano ricavi, ma devono essere decurtate delle vincite pagate e dei bonus, che generalmente non costituiscono corrispettivo percepito dall’intermediario. La base imponibile, quindi, si ottiene sottraendo le vincite e i bonus dalla raccolta lorda, rispettando le regole di calcolo stabilite dalla legge.
È ciò che si legge nel principio di diritto n. 6 del 30 maggio 2025, predisposto dall’Agenzia delle entrate per fare chiarezza sulla determinazione della base imponibile, da parte di coloro che esercitano attività di messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, e di giochi e scommesse online.
Le norme e la prassi per arrivare al calcolo
L’imposta sui servizi digitali (Isd) è stata introdotta con il Bilancio 2019 (articolo 1, commi 35-50, legge n. 145/2018) e si applica a coloro che svolgono attività di impresa nel settore digitale, superando determinate soglie dimensionali. La norma si concentra, in generale, sulla tassazione dei ricavi derivanti da servizi digitali, e, in particolare, anche su quella dei servizi di “messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale” che permette agli utenti di entrare in contatto e interagire tra loro, facilitando anche la fornitura di beni o servizi (comma 37, lettera b).
L’ambito di applicazione soggettivo dell’imposta si basa su due criteri principali:
- lo svolgimento di attività di impresa
- il superamento di due soglie dimensionali, relative ai ricavi complessivi e ai ricavi da servizi digitali realizzati nel territorio italiano, rispettivamente di 5,5 milioni di euro e di un importo superiore, nell’anno precedente.
Per quanto riguarda la definizione di “servizio digitale”, il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 15 gennaio 2021 ha chiarito che si tratta di qualsiasi software, sito web o applicazione accessibile agli utenti, che consenta loro di essere in contatto e di interagire tra loro, anche per facilitare la fornitura di beni o servizi (vedi “Imposta sui servizi digitali: pronte le regole per partire”).
Per verificare il superamento delle soglie dimensionali, si considerano i ricavi dell’anno precedente, calcolando quelli percepiti nel territorio dello Stato e in tutto il mondo, applicando le regole di calcolo della base imponibile.
Il documenta affronta il caso in cui agli utenti/ giocatori vengono offerti bonus da utilizzare per le giocate, cosa che capita spesso nel caso del settore delle scommesse e dei giochi online. Riguardo la questione delle vincite, l’Agenzia sottolinea che la base imponibile dell’ISD deve essere ridotta dalle vincite corrisposte in relazione alle singole categorie di gioco. Invece, con riferimento ai bonus, il documento conclude che questi non concorrono alla formazione della commissione spettante all’intermediario poiché all’emissione di questi non corrisponde alcuna percezione di corrispettivo.

Ultimi articoli
Attualità 14 Ottobre 2025
Sport Bonus 2025: al via le domande per la seconda finestra
Trenta giorni di tempo, dall’apertura dei termini, per presentare l’istanza di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale Dal 15 ottobre si apre la seconda finestra per l’invio online delle domande da parte delle imprese che vogliono usufruire del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore dei soggetti titolari o gestori di impianti sportivi pubblici.
Attualità 14 Ottobre 2025
Nuova campagna di phishing: truffa al telefono su falsi crediti
Falsi funzionari dell’Agenzia chiedono alla potenziale vittima di comunicare i dati anagrafici e fiscali, l’istituto di credito e relativo Iban del proprio conto corrente Con l’avviso del 14 ottobre, l’Agenzia avverte i contribuenti su nuovi tentativi di truffa che per andare a buon fine sfruttano tematiche di particolare interesse fiscale.
Normativa e prassi 14 Ottobre 2025
Tardiva registrazione della locazione: sanzione tarata sulla prima annualità
In caso di opzione per il regime di cedolare secca si applica la misura fissa di 250 euro per l’omissione o di 150 euro per il ritardo con il quale viene svolto l’adempimento In caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili a uso abitativo di durata pluriennale, la sanzione prevista è commisurata all’imposta di registro calcolata sull’ammontare del canone relativo alla prima annualità, se il contribuente ha scelto il pagamento rateizzato dell’imposta.
Normativa e prassi 13 Ottobre 2025
Due nuovi casi sul regime impatriati, i chiarimenti operativi dell’Agenzia
Le domande riguardano i requisiti di accesso in presenza di una collaborazione universitaria svolta in parallelo e l’applicazione della preclusione per i dipendenti delle istituzioni Ue L’Agenzia delle entrate, con due risposte pubblicate oggi nell’apposita sezione del sito, chiarisce i dubbi sull’applicazione del nuovo regime per i lavoratori impatriati.