Normativa e prassi

4 Marzo 2025

Correzione di errori contabili, chiarimenti sugli effetti fiscali

La correzione di un errore contabile di classificazione di componenti negativi, commesso da una società in un esercizio non soggetto a revisione legale, ha rilevanza fiscale sia per l’Ires che per l’Irap. In tal caso è sufficiente che l’esercizio in cui avviene la correzione sia soggetto a revisione legale. Così conclude l’Agenzia, con la risposta n. 63 del 4 marzo 2025.

La società interessata ha chiesto chiarimenti riguardo agli effetti fiscali derivanti dalla correzione di un errore contabile, definito “rilevante” secondo i principi contabili applicati (Oic 29). L’errore ha riguardato la registrazione sbagliata del costo di acquisto di due automezzi, che è stato erroneamente annotato nella voce B), n. 6) dell’articolo 2425 del codice civile, relativa ai costi per materie prime e merci, anziché nella voce B), n. 10) dedicata agli ammortamenti dei beni strumentali. Questo ha portato a un’imputazione non corretta del costo nell’anno di acquisto (2022). Lo stesso costo, in pratica, avrebbe dovuto essere ripartito lungo l’intera vita utile degli automezzi tramite ammortamento.
In sintesi, la società si è interrogata sulla possibilità di attribuire rilevanza fiscale alla correzione di questo errore, avvenuta nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, primo esercizio soggetto a revisione legale.

A questo proposito, l’Agenzia osserva che, secondo l’attuale formulazione dell’articolo 83, comma 1, del Tuir, i soggetti che correggono errori contabili e applicano la “derivazione rafforzata” e sono sottoposti a revisione legale possono riconoscere il componente correttivo nello stesso esercizio in cui la correzione è effettuata. Questa possibilità è estesa anche ai fini dell’Irap, per le voci di bilancio rilevanti per la determinazione della base imponibile.

Si tratta di una modifica normativa, operata dal Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), che consente di dare rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili, sia rilevanti che non rilevanti, nell’esercizio in cui avviene la correzione, evitando la necessità di presentare una dichiarazione integrativa, a condizione che non siano scaduti i termini per emendare la dichiarazione infedele. Tuttavia, ciò implica che il contribuente non può presentare un’integrativa per emendare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui si è verificato l’errore.

L’Agenzia aveva fornito chiarimenti a partire da tale modifica normativa anche nella risposta n. 73/2024, richiamata anche nella risposta odierna (vedi “Errori contabili con riflessi fiscali, le conseguenze della correzione”).

In base a quanto rappresentato dalla società, l’errore nella classificazione della posta contabile concernente il costo per l’acquisto dei beni in argomento ha determinato la riduzione dell’utile di esercizio relativo al 2022, il quale ha assunto, a sua volta, valenza fiscale in quanto ha comportato l’integrale deducibilità (ai fini Ires e Irap) del costo. In pratica non lo ha ammortizzato come avrebbe dovuto fare, vista la natura strumentale dei beni acquistati, a utilità differita.

Tanto in sintesi premesso, l’Agenzia evidenzia che la correzione dell’errore contabile consente di attribuire rilevanza fiscale sia ai fini Ires che Irap. Anche se l’errore è stato commesso in un esercizio non soggetto a revisione legale, inoltre, è sufficiente che l’esercizio in cui avviene la correzione sia soggetto a revisione legale.

Quindi, in coerenza con quanto affermato nella richiamata risposta, a fronte del recupero a tassazione dei costi erroneamente dedotti nel 2022 tramite un’apposita variazione in aumento del reddito imponibile Ires nel 2023, la Società potrà dedurre nel 2023 la quota di ammortamento non dedotta nel 2022, nei limiti dell’importo deducibile per il periodo d’imposta a cui detta quota si riferisce (il 2022).

In relazione, poi, alla deduzione degli interessi passivi, secondo l’articolo 96 del Tuir, è importante notare che, a seguito della correzione di un errore contabile, i componenti reddituali rilevanti influenzeranno il risultato operativo lordo (Rol) nel 2023. La società, pertanto, dovrà considerare i costi che hanno ridotto il Rol del 2022 e apportare una variazione in aumento per il 2023, a condizione che tali costi siano significativi per il ROL del 2022. Inoltre, la quota di ammortamento del 2022 non dovrà contribuire al Rol a causa della correzione dell’errore, in conformità con le disposizioni del comma 4 dell’articolo 96 del Tuir.

Infine, l’Amministrazione aggiunge che, per quanto riguarda l’Irap, la correzione dell’errore contabile riferito al 2022 comporterà, per il periodo d’imposta 2023:

  • una variazione in aumento del valore della produzione corrispondente ai costi erroneamente dedotti nel 2022 ai fini della determinazione del tributo regionale
  • una variazione in diminuzione in misura pari alla quota dell’ammortamento degli automezzi relativa al 2022 rilevante ai fini della determinazione del costo della produzione ai fini Irap (articolo 5, comma 1, Dlgs n. 446/1997).
Correzione di errori contabili, chiarimenti sugli effetti fiscali

Ultimi articoli

Analisi e commenti 23 Gennaio 2026

Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato

Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.

Attualità 23 Gennaio 2026

Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva

Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato

Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.

torna all'inizio del contenuto