Normativa e prassi

3 Marzo 2025

Il “premio” per il reperto ritrovato è soggetto a ritenuta alla fonte

Il premio corrisposto per il ritrovamento di beni culturali non è un indennizzo, ma una forma di remunerazione per l’attività collaborativa al servizio dell’interesse pubblico e rientra tra i redditi diversi, di conseguenza, chiarisce l’Agenzia delle entrate risolvendo, con la risposta n. 58 del 3 marzo 2025, il dubbio di un ministero, è soggetto a ritenuta alla fonte nella misura del 25 per cento.

Il quesito nasce dalle incertezze sorte in merito al corretto trattamento fiscale da applicare ai premi previsti dagli articoli 92 e 93 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 920/2024, secondo cui le somme erogate per il rinvenimento di beni culturali non rientrano tra quelle previste dall’articolo 30 del Dpr n. 600/1973 (Ritenuta sui premi e sulle vincite) e, quindi, sono escluse dall’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

L’Agenzia innanzitutto riporta le due disposizioni fiscali chiave per dipanare la questione.
In particolare, ricorda che l’articolo 67, comma 1, lettera d) del Tuir include tra i redditi diversi “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”.
L’articolo 30, comma 1,del Dpr n. 600/1973 richiamato dal richiedente dispone invece, in sintesi, che i premi derivanti da operazioni a premio o vincite assegnati a contribuenti per i quali tali somme assumono rilevanza reddituale ai sensi del Tuir e gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, sono soggetti a ritenute alla fonte. Il successivo comma 2 specifica le diverse aliquote applicabili a seconda dei casi.

Delineate le due norme fiscali basilari per risolvere il dubbio del ministero, l’Agenzia riporta le disposizioni del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio nominate dal ministero, che premiano chi mette a disposizione del patrimonio pubblico beni e reperti di rilevanza culturale rinvenuti. Tra l’altro è previsto che la somma possa essere corrisposta in denaro o tramite il rilascio di parte dei beni ritrovati. In alternativa, l’interessato, a richiesta, può convertire il premio in un credito di imposta di pari importo.

Proseguendo la lettura, la risposta precisa poi che la risoluzione n. 1056/1974 menzionata dal ministero, ha chiarito che il pagamento riconosciuto per il rinvenimento fortuito di reperti non rappresenta un indennizzo per danni, ma piuttosto un premio vero e proprio attribuito a titolo di ricompensa per il valore del bene procurato allo Stato.

L’Agenzia, prima di arrivare alle conclusioni, ripercorre diversi pronunciamenti in merito derivanti sia dalla giurisprudenza di Cassazione che da diverse sentenze del Consiglio di Stato, da cui si deduce che i riconoscimenti economici in argomento sono erogati non come indennizzo a titolo di ristoro del bene ritrovato, quanto piuttosto come incentivo finalizzato a favorire la collaborazione del proprietario del reperto o degli altri beneficiari della misura per il perseguimento di pubblici interessi mettendo a disposizione dell’ente preposto le tutela e la valorizzazione del bene.

Di conseguenza, ai fini fiscali, conclude l’Agenzia, la remunerazione in esame rientra nell’ambito dei redditi diversi previsti dall’articolo 67, comma 1, lettera d), del Tuir, soggetti a ritenuta alla fonte con aliquota del 25%, come stabilisce l’articolo 30 del Dpr n. 600/1973, che prevede l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta anche per l’ampia categoria degli “altri premi comunque diversi da quelli su titoli”.

Il “premio” per il reperto ritrovato è soggetto a ritenuta alla fonte

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