31 Dicembre 2024
Focus sul transfer pricing, metodo del confronto di prezzo
Il transfer pricing, disciplinato nell’ordinamento giuridico italiano dall’articolo 110, comma 7 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, può essere definito come l’insieme di tecniche adottate dalle imprese multinazionali nella formazione dei prezzi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra le diverse entità del gruppo, operanti in Stati diversi. Tale disciplina ha come scopo quello di riportare le transazioni infragruppo a una condizione di libera concorrenza, rideterminando il prezzo delle stesse transazioni secondo il criterio del valore normale (arm’s lenght principle).
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 del Tuir, per valore normale si intende il “prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”.
Il capitolo II delle Linee Guida dell’Ocse sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e per le Amministrazioni fiscali (versione di gennaio 2022) prevede diversi metodi con i quali determinare la conformità delle transazioni infragruppo al criterio del valore normale e tali metodi possono essere suddivisi in due macro categorie: i metodi tradizionali da un lato, tra cui rientrano il metodo del confronto di prezzo, il metodo del prezzo di rivendita ed il metodo del costo maggiorato, ed i metodi reddituali dall’altro lato, tra cui rientrano il metodo della ripartizione degli utili ed il metodo del margine netto della transazione.
La prassi più recente dell’Ocse, confermata in Italia dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018, stabilisce che non esiste più una rigida gerarchia nell’utilizzo dei vari metodi, ma occorre utilizzare il metodo ritenuto più appropriato alle circostanze del caso (Mam, “Most Appropriate Method”).
Caratteristiche del metodo
Il metodo del confronto di prezzo (Cup method , “Comparable Uncontrolled Price Method”) è da sempre considerato, qualora applicabile, quello che garantisce maggiore affidabilità per valutare la conformità delle politiche di prezzo, nelle transazioni intercorse tra imprese associate, con il principio di libera concorrenza. Nonostante non esista più una stretta gerarchia nell’utilizzo dei metodi, nelle Linee Guida dell’Ocse sui prezzi di trasferimento rimane una preferenza per l’utilizzo dei metodi tradizionali, ed in primis per il metodo Cup quando applicabile.
Il metodo oggetto della presente disamina è basato sull’analisi delle transazioni e confronta il prezzo praticato nelle operazioni tra imprese associate con il prezzo che sarebbe stato praticato da parti indipendenti in operazioni comparabili. Il fine di tale analisi è quello di stabilire se le condizioni di prezzo concordate tra parti correlate corrispondano o meno a quelle che sarebbero state stabilite se le parti fossero state indipendenti.
Se vi è una differenza tra i due prezzi, ciò può essere indice del fatto che le condizioni delle “relazioni commerciali e finanziarie” delle imprese associate non rispettano il principio di libera concorrenza. In questo caso sarà necessario analizzare e comprendere le ragioni di tale differenza di prezzo e, nel caso, sostituire il prezzo applicato nella transazione tra le imprese associate con il prezzo della transazione tra parti indipendenti. Nelle Linee Guida Ocse sono utilizzati i termini “relazioni commerciali e finanziarie” per estendere il più possibile l’ambito di applicazione del principio di libera concorrenza ad ogni tipo di rapporto intercompany che può, potenzialmente, realizzarsi tra parti correlate.
L’analisi della transazione tra imprese associate, con il metodo Cup, può essere effettuata sia su transazioni indipendenti, poste in essere con parti terze comparabili, eseguite dalla stessa impresa (“Cup interno”), sia su transazioni realizzate tra parti indipendenti, comparabili alla transazione esaminata, poste in essere da parti terze estranee all’impresa (“Cup esterno”). Nel confronto interno, il prezzo fissato nella transazione controllata, vale a dire l’operazione intervenuta tra la società ed una sua parte correlata, viene confrontato con il prezzo praticato in un’operazione intervenuta tra la stessa società ed una parte terza.
Nel Cup esterno, invece, il prezzo della transazione tra parti correlate è comparato con il prezzo concordato in una transazione similare effettuata da parti terze indipendenti esterne all’impresa. Nel valutare se le transazioni tra imprese associate e transazioni tra parti indipendenti siano comparabili, sarà necessario fare riferimento all’effetto che hanno sul prezzo le funzioni complessivamente svolte dalle imprese ed i rischi assunti nelle transazioni controllate e indipendenti.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Ravvedimento e concordato: le regole per sanare gli anni passati
L’opzione per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 può essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’articolo 29 del Dlgs n.
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Erasmus Mundus, borsa senza Irpef Il master Ue supera il test fiscale
Con la risposta a interpello n. 187/2026, l’Amministrazione riconosce la continuità tra i programmi europei Erasmus+ e Emjm e conclude per l’esenzione dal prelievo sul reddito Borse per master internazionali: riconosciuta l’esenzione Irpef dei sostegni economici erogati agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) per l’intera durata del programma Erasmus+.
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Gmt: conta il bilancio approvato. Oic 34 rilevante solo a confronto
Le rettifiche derivanti dai nuovi criteri di contabilizzazione non incidono sulla verifica dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, per l’applicazione della global minimum tax In caso di adozione del nuovo principio contabile Oic 34, la rideterminazione retroattiva dei ricavi non può essere utilizzata per modificare l’esito della verifica della soglia dimensionale richiesta dalla disciplina della global minimum tax (Gmt).
Attualità 23 Ottobre 2026
Phishing: false regolarizzazioni sulla dichiarazione dei redditi
Una finta comunicazione dell’Agenzia, che arriva via mail, induce i destinatari a fare dei pagamenti online per saldare presunti importi dovuti L’Agenzia delle entrate, con l’avviso del 23 ottobre 2026, mette in guarda i contribuenti su una campagna di phishing veicolata tramite mail che utilizza indebitamente il nome e l’immagine dell’Amministrazione finanziaria per indurre i destinatari a effettuare pagamenti non dovuti.